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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso pr,...&,-taceuusrmA l'indicata sentenza della Corte di appello di Messinà, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che l'unico motivo sostanziale dedotto con il ricorso, formalmente scomposto in due, si rivela sia generico per reiterazione sia manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo D POSITATA , A di 6 FEB 02.3 lLC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso pr,...&,-taceuusrmA l'indicata sentenza della Corte di appello di Messinà, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che l'unico motivo sostanziale dedotto con il ricorso, formalmente scomposto in due, si rivela sia generico per reiterazione sia manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo D POSITATA , A di 6 FEB 02.3 lLC
Sentenza Cassazione n. 06666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris