CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con ordinanza del 26 ottobre 2021, ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/1990 [capo 1)] e 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 [capo 23)]. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla sussistenza del grave quadro indiziario per entrambi i reati ascritti. Lamenta che il giudice del riesame si sia limitato ad aderire alla ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica, rilevando la genericità dei motivi introdotti dall'indagato. Sostiene che, al contrario, con l'istanza di riesame si era posto in evidenza che dall'attività di indagine, articolatasi in intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamenti, non era emerso alcun elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA] — in carcere dal 21 febbraio 2017, per la detenzione di kg. 13 di hashish e marijNfia- risultando che gli altri venti indagati, fra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operavano autonomamente, tanto che nessuna delle captazioni fra loro, nelle quali si parlava apertamente di sostanze stupefacenti, aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il Tribunale del riesame ha ricavato elementi a carico di quest'ultimo unicamente da una conversazione intervenuta, il 23 settembre 2017, fra Vilardi e tale Savallo, nel corso della quale il primo raccontava al secondo che [OSCURATO:PERSONA] era debitore di una somma a Peppe. Questi veniva identificato dagli inquirenti, in modo del tutto ipotetico, come [OSCURATO:PERSONA], solo perché Peppe è indicato, nel colloquio, come un soggetto arrestato a 'febbraio, marzo, aprile' al quale, sino a giugno, non era stato dato nulla e che da giugno, invece, era stato mantenuto dallo stesso Vilardi, e perché le somme di cui si parla nel dialogo erano state ricevute dallo stesso Vilardi. Né risulta -in assenza di intercettazioni al riguardo- diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento cautelare, che [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava in carcere abbia dato indicazioni treatre2;i al padre sullo spaccio, incaricandolo di minacciare [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del denaro dovuto per la fornitura di gr. 470 di cocaina. Non vi è, infatti, traccia alcuna di siffatta cessione, mentre la conversazione del 23 settembre non fa riferimento a detto quantitativo, o, in generale, alla droga, ma solo alla sussistenza di un debito. Il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto, anziché desumere un'inesistente partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'ipotizzata consorteria, fermarsi a constatare che il medesimo si trovava ristretto in espiazione pena dal 21 febbraio 2017 e che nessun contatto risultava, prima di quella data, con gli altri indagati, benché egli fosse stato sottoposto ad intercettazioni sin dal 2015, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e poi arrestato, per quella causa. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che il giudice per il riesame non risponde alla sollecitazione con la quale si sottolineava che il G.I.P. aveva, contraddittoriamente, dato atto dell'affievolimento delle esigenze cautelari in relazione ad altri indagati, cui erano contestati fatti risalenti al 2018, proprio in ragione del tempo trascorso, mantenendo la misura più restrittiva solo per [OSCURATO:PERSONA], per il padre [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]. Rileva lo stesso Tribunale per il riesame, tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, aveva successivamente sostituito la custodia in carcere per il promotore [OSCURATO:PERSONA], ancorché gli fossero contestati ben ventisette capi di incolpazione. Sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata si palesa in tutta la sua illogicità laddove afferma la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, per il pericolo di recidiva non scongiurato, nonostante lo stato detentivo, avuto riguardo alla possibilità offerta, dall'ordinamento penitenziario di riacquisto anche temporaneo della libertà, ritenendo irrilevante il tempo trascorso dai fatti. E ciò, senza considerare che per gli altri coindagati, sottoposti alla misura custodiale, erano contestati fatti sino al 2018, mentre a [OSCURATO:PERSONA] erano contestati fatti risalenti al 2017, data dalla quale egli era detenuto, ciò impedendo il verificarsi di occasioni favorevoli alla commissione di ulteriori reati, come riconosciuto dallo stesso giudice del riesame. Non vi è, dunque, alcuna possibilità di formulare una prognosi negativa, non potendo [OSCURATO:PERSONA] reiterare reati che non può avere commesso. Ne consegue la necessità di valorizzare il tempo trascorso dai fatti contestati, non essendovi elementi specifici dai quali desumere che l'indagato mantenga atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente criminale esterno Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno, preliminarmente, ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte sui limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione "in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza" è consentito "al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; in precedenza, ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Il primo motivo è inammissibile. Si mette in discussione il ragionamento valutativo del giudice del riesame, che si afferma non fondato su indizi idonei a rappresentare, da un lato, la sussistenza degli indici integrazione della partecipazione all'associazione, dall'altro, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato fine. 4. Il giudice del riesame, pur facendo una premessa sulla genericità dei motivi introdotti con l'istanza, ritenendo che l'assenza di specifiche doglianze sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenta di fare integrale richiamo alla ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, nondimeno, affronta la verifica della consistenza del quadro indiziario. Ricorda, infatti, che l'indagine che ha condotto all'applicazione della misura in esame prese le mosse dall'esito di una perquisizione domiciliare a carico di [OSCURATO:PERSONA] -in occasione dell'esecuzione di una misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- nel corso della quale sono stati rinvenuti, nella sua disponibilità ed in quella di [OSCURATO:PERSONA], kg. 13 izk'dhashish e marijuana. Dagli accertamenti successivi, ed in particolare dal tenore della conversazione intercettata fra Velardi e Cottone del 23 settembre 2017 -dalla quale emergeva che quest'ultimo doveva a Teppe' il corrispettivo dell'acquisto della sostanza e che Peppe era stato arrestato a 'febbraio, marzo aprile' (pag. 6 dell'ordinanza del riesame) - era desunto il concorso di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di gr. 470,00 di cocaina, di cui al capo 23). Era, altresì, risultata, da quella e da altre intercettazioni, la necessità di procurare a [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in carcere, mezzi di sostentamento, tanto che una parte dei proventi del traffico venivano destinati al suo mantenimento (pag.7 dell'ordinanza del riesame). Del pari, si era accertato che il padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire al figlio in carcere notizie sull'andamento dei traffici e che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso del contributo di un detenuto, alla sua uscita dal carcere, per recapitare un messaggio a Vilardi (circostanza riferita dal medesimo in una conversazione captata). Il complessivo compendio raccolto costituisce, secondo il Collegio della cautela, una valida piattaforma indiziaria della sussistenza sia del reato associativo, che del reato /4j fine, posto che dimostra la circolarità dei contatti fra gli associati, l'impegno dei medesimi a procurare l'approvvigionamento, desumibile dai numerosi reati fine contestati ai sodali, la prosecuzione delle attività illecite, nonostante l'intervento degli arresti di alcuni associati, l'esistenza di una cassa e di una contabilità comune, emergente dalle intercettazioni da cui è risultato che i proventi venivano investiti in nuove forniture, nonché dall'attività di recupero dei crediti derivanti dalle cessioni di droga poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], prima del suo arresto e soprattutto dalla mutua assistenza prestata dai componenti della consorteria in favore dei detenuti. 5. Rispetto a questa articolata motivazione il ricorrente non compie un effettivo confronto, limitandosi a contestare l'assenza di dati certi per affermare che 'Peppe' sia effettivamente [OSCURATO:PERSONA], che nell'intercettazione del 23 settembre\› riferimentAal quantitativo di gr. 470, non vi sarebbe traccia del fatto che si tratti di sostanza stupefacente e che nessuna captazione in carcere fra il padre di [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio detenuto fa riferimento alla droga. 6. Ebbene, l'ordinanza si fa carico di dare compiuta spiegazione delle ragioni per cui 'Peppe' è proprio [OSCURATO:PERSONA], rilevando che Vilardi -già concorrente dell'indagato nella detenzione di kg. 13 di cocaina- in una conversazione intercettata svela che 'Peppe' gli ha mandato un messaggio attraverso [OSCURATO:PERSONA], della famiglia mafiosa di Vita. Lo stesso chiarisce che Leo era detenuto 'di là', ovvero proprio nel carcere in cui si trovavano sia Leo, che [OSCURATO:PERSONA]. Mentre il fatto che il quantitativo di gr. 470, di cui Vilardi parla con Savallo, nella captazione del 23 settembre, sia riferibile a cocaina viene ricavato dalla contestualizzazione del dialogo, immediatamente successivo alla cessione da parte di Vilardi di una mezza dose di sostanza a Savallo. Né la circostanza della mancanza di un'intercettazione diretta fra padre e figlio in carcere può assumere rilievo, posto che è da altre captazioni fra i sodali che il Tribunale ricava l'esigenza di mantenere in carcere [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, dunque, non manca affatto di individuare i caratteri tipici del reato associativo, individuando gli indici dell'affectio societatis e del complessivo programma del sodalizio, nonché la continuità dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] che, anche quando detenuto, continua a mantenere contatti con Vilardi, che si preoccupa di non fargli mancare il supporto economico dell'organizzazione. 7. E' chiaro, allora, che, a fronte della ricostruzione del giudice per il riesame, che individua nel complesso degli elementi a sua disposizione gli indici della sussistenza dell'accordo associativo, il diverso senso che il ricorrente pretende di assegnare a ciascun singolo indizio finisce per integrare una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio fondante la misura cautelare. 8. Questo controllo, nondimeno, esula del tutto dal sindacato della Corte di legittimità, cui compete, come premesso, solo la verifica dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, invero, pur sempre rimanendo nell'ambito di un giudizio di natura indiziaria proprio della sede cautelare, ricostruisce i fatti attraverso un ragionamento privo di vizi logici motivando congruamente l'univocità degli elementi a disposizione, senza evitare alcuna delle sollecitazioni contenute nella richiesta di riesame, in relazione all'accertamento della vicenda, che viene esaminata in modo specifico, ancorché le conclusioni tratte siano difformi da quelle sottoposte dal ricorrente. 9. D'altro canto, a fronte della genericità dei motivi sottesi all'istanza di riesame, censurata dal Tribunale, va ricordato che "In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen." (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950). 10. Il secondo motivo è infondato. Si rammenti, infatti, che qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3^, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). E parimenti che "In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 07/06/2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo quadro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Se è vero che il ricorrente si trova in detenzione dal febbraio 2017 - attualmente in espiazione pena- nondimeno, secondo questa Corte di legittimità: "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche se disposto in virtù di condanna definitiva, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e, specificatamente, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione delle molteplici opportunità che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 4, n. 20207 del 27/2/2004, Sangíorgi, Rv. 229164; Sez. 1, n. 5342 del 27/9/2000, Palma, Rv. 217603; Sez. 6, n. 4344 del 1/7/1998, Mallardo, Rv. 211980; Sez. 6, n. 925 del 12/3/1998, Maritan, Rv. 211064; Sez. 1, n. 3875 del 26/6/1995, Bellinvia, Rv. 202199; Sez. 1, n. 427 del 24/1/1994, Chiodo, Rv. 196967; Sez. 1, n. 1019 del 26/2/1991, Nastro, Rv. 187190; in argomento v. anche Sez. 1, n. 5054 del 3/11/1994, dep. 1995, Avígnone, Rv. 200227; Sez. 1, n. 15189 del 18/3/2009, Carobene, Rv. 243564, secondo cui il fatto che l'imputato si trovi in stato di detenzione per espiazione di una pena relativa ad altro fatto non vale, di per sé, a vincere, quando si tratti di soggetto nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere). Orientamento, questo, ribadito anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 47878 del 26/9/2019, Trapani, non massimata; Sez. 1, n. 47877 del 26/9/2019, Liga, non massimata; Sez. 1, n. 46636 del 25/10/2019, Reguig, non massimata; Sez. 4, n. 46887 del 13/11/2019, Nardino, non massimata; Sez. 5, n. 34170 del 27/5/2019, Trunfio, non massimata; Sez. 4, n. 14932 del 13/2/2019, Podda, non massimata; Sez. 5, n. 12191 del 8/2/2019, Graviano, non nnassimata; Sez. 6, n. 54658 del 2/10/2018, Zogu, non massimata; Sez. 1, n. 54606 del 24/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata; Sez. 1, n. 51890 del 16/10/2018, Schiavone, non massímata; Sez. 1, n. 43248 del 13/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massímata; Sez. 6, n. 34971 del 5/6/2018, Radulovic, non massimata)".Dunque, la detenzione di per sé non consente di escludere il rischio di recidivanza, né, tantomeno, di superare la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Sulla base di questa premessa il Tribunale per il riesame, preso atto del radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale, valutata la sua professionalità nel delitto, la stabilità dell'organizzazione e del vincolo associativo, mantenuto nel corso della detenzione, ritiene la neutralità del tempo trascorso della commissione dei delitti, posto che solo la carcerazione ha impedito il verificarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati. Si tratta di una motivazione del tutto coerente con i principii affermati, e con l'orientamento secondo cui "In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 2, Sentenza n. 49453 del 08/10/2013 Rv. 257974). Il giudice del riesame, peraltro, adempiendo all'obbligo motivazionale di cui all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non si sottrae alle censure riguardanti gli argomenti a posti sostegno dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidivanza, ma prende in esame -al fine di valutare il pericolo della reiterazione criminosa e la necessità di contenerla, attraverso la misura custodiale- anche le modalità della condotta ed i rapporti intrattenuti dall'indagato denotanti l'appartenenza all'ambiente criminale. Ed è su questo quadro che il Collegio della cautela formula la prognosi richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen.. Siffatte argomentazioni non appaiono scalfite dalla considerazione che per altri indagati si sia provveduto a sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, essendo del tutto evidente che la valutazione di pericolosità è individuale. A fronte dell'articolazione del ragionamento del giudice del riesame le censure introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione, risolvendosi nella mera riposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame, senza alcun effettivo confronto con la motivazione resa nell'ordinanza. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 te