CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 agosto 1963
Cassazione n. 46491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ciR [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 477-472 cod. pen. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c), 429 e 601 cod. proc. pen., in quanto non gli sarebbe stato notificato il decreto di citazione nel giudizio di appello. In particolare, lamenta che, come attestato anche dalla cancelleria della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Napoli, per errore della stessa, il relativo avviso era stato comunicato dalla stessa a mezzo posta elettronica certificata senza allegare il decreto di citazione a giudizio, con conseguente impossibilità di partecipare al processo ed esercitare il relativo diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato assume nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e sul concorso del medesimo nel reato ex artt.477 e 472 cod. pen. Evidenzia, a riguardo, che la falsificazione sarebbe stata commessa totalmente nel [OSCURATO:PERSONA], con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 7 cod. pen., non essendo risultato, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che egli aveva concorso nell'azione delittuosa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. argomentata in forza dalla decisione impugnata per l'importanza dei documenti falsificati ai fini dei controlli sulla sicurezza dei veicoli da parte delle forze dell'ordine senza considerare che egli non aveva concorso in alcun modo alla falsificazione, essendosi limitato a portare la vettura presso l'autofficina dove la stessa era stata realizzata per la revisione. 2 A [OSCURATO:PERSONA] 1. E fondato, con rilievo assorbente rispetto agli altri, il primo motivo di ricorso. Dall'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte d'appello, consentito in sede di legittimità a fronte della deduzione di un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), nonché dalle attestazioni della preposta cancelleria della Corte territoriale, risulta che, effettivamente, per mero errore non è stato allegato alla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata dalla cancelleria al difensore del FILARMONICO, anche in qualità di domiciliatario dell'imputato, il decreto di citazione nel giudizio di appello cui pure si faceva riferimento nell'oggetto della comunicazione in questione, con indicazione della data dell'udienza e del numero di ruolo del procedimento. Un'ipotesi siffatta, che pure concreta quella di una comunicazione incompleta e non omessa del decreto di citazione in appello, deve essere a questa equiparata in ordine alle conseguenze. L'imputato ha infatti il diritto di conoscere, mediante la lettura del predetto decreto, tutti i fondamentali elementi da esso ritraibili per una corretta vocatio in ius, e, in particolare, di avere contezza non solo della data dell'udienza, ma anche dell'orario, del luogo di celebrazione della stessa e del Giudice dinanzi al quale si terrà (cfr. Sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262174 - 01, con riferimento ad un decreto di citazione a giudizio nel quale era stata erroneamente indicata la sezione dove si sarebbe svolta l'udienza; Sez. 1, n. 18942 del 22/02/2001, Rv. 218921 - 01, rispetto all'inesatta indicazione del luogo di celebrazione del giudizio). Si è dunque verificata una nullità d'ordine generale (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 - 01), che ha inficiato lo svolgimento del giudizio medesimo, atteso che il vizio non si è sanato a fronte della mancata partecipazione del ricorrente e del suo difensore al processo di appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 20 ott