CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 14712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • DIAW Moustapha [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale Libertà di Salerno visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, definito con trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/09/2021 il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio avente ad oggetto merce destinata alla vendita (24 borse, recanti marchi noti), presumibilmente contraffatta, per la necessità di svolgere verifiche merceologiche, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Diaw, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (sostanziale e processuale) ed il vizio di motivazione; in particolare, la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale del Riesame, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. sebbene nessun tentativo di notifica presso il domicilio eletto fosse stato eseguito in precedenza (tale adempimento risultava compiuto in data 11/09/2021, solo dopo la notifica al difensore). Lamentava altresì il ricorrente la carenza di finalità probatoria, trattandosi di reato per il quale era previsto il sequestro preventivo dei beni; in ogni caso, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La notificazione del decreto introduttivo del giudizio di riesame risulta correttamente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. mediante consegna al difensore, essendo risultata inidonea la elezione di domicilio effettuata dall'indagato (circostanze non contestate dal ricorrente), nell'irrilevanza che tale accertamento - comunque antecedente all'udienza - sia stato effettuato prima o dopo la notifica al difensore; rileva, infatti, in base al dato normativo, solo l'espletamento delle suddette formalità, senza preclusioni determinate da scansioni temporali, sul presupposto del mutamento del luogo dichiarato o eletto, senza allegazione di circostanze, riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, ostative alla tempestiva comunicazione della modifica del domicilio. 4. Le ulteriori censure sono del tutto generiche, in quanto la finalità probatoria del sequestro è stata evidenziata in termini sintetici ma esaustivi, con riferimento all'esigenza di accertare la contraffazione di beni con marchi noti, di buona fattura, atti ad ingannare un consumatore medio; la misura prescinde dal provvedimento cautelare reale finalizzato alla confisca della merce oggetto dei reati ipotizzati (artt. 648 e 474 cod. proc. pen.) che potrebbe essere emesso proprio a seguito dell'indagine in corso. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Luigi A