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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 33482/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 14/06/2026 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato giacché sono censurati vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, rispondendo puntualmente ai rilievi difensivi, ha fondato il giudizio di responsabilità su un elemento ritenuto decisivo per configurare un concreto contributo causale del ricorrente nella realizzazione della truffa (l'accredito del profitto della azione fraudolenta su carta Postepay pacificamente a lui intestata, la cui denuncia di smarrimento era stata presentata tardivamente e genericamente oltre 20 giorni dopo l'azione illecita, senza neppure segnalare la perdita dei codici di accesso necessari per il suo uso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di un apparato argomentativo giuridicamente corretto ed esente da evidenti illogicità con la quale la Corte di appello ha evidenziato, da un lato, le due condanne riportate dall'imputato per reati di truffa temporalmente contigui a quello oggetto di giudizio e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili che neppure la difesa aveva indicato nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in euro 2.500,00 ed accessori di legge alla luce delle conclusioni scritte tempestivamente depositate che hanno apportato un apprezzabile contributo con prospettazione di concreti argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e, in motivazione, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

P. P.Q.Me difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge Così deciso, il giorno 30 giugno 2026. [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA] 'Agostini DrPO SI 'T,. ,,, ¦"'"' :1 5 V::: 11)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 14/06/2026 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato giacché sono censurati vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, rispondendo puntualmente ai rilievi difensivi, ha fondato il giudizio di responsabilità su un elemento ritenuto decisivo per configurare un concreto contributo causale del ricorrente nella realizzazione della truffa (l'accredito del profitto della azione fraudolenta su carta Postepay pacificamente a lui intestata, la cui denuncia di smarrimento era stata presentata tardivamente e genericamente oltre 20 giorni dopo l'azione illecita, senza neppure segnalare la perdita dei codici di accesso necessari per il suo uso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di un apparato argomentativo giuridicamente corretto ed esente da evidenti illogicità con la quale la Corte di appello ha evidenziato, da un lato, le due condanne riportate dall'imputato per reati di truffa temporalmente contigui a quello oggetto di giudizio e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili che neppure la difesa aveva indicato nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in euro 2.500,00 ed accessori di legge alla luce delle conclusioni scritte tempestivamente depositate che hanno apportato un apprezzabile contributo con prospettazione di concreti argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P. P.Q.Me difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge Così deciso, il giorno 30 giugno 2026. [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA] 'Agostini DrPO SI 'T,. ,,, ¦"'"' :1 5 V::: 11)
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