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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 1976

Cassazione n. 38835/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1976 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo 22 gennaio 2015 - 22 gennaio 2021.

La decisione è fondata su una relazione dei Carabinieri e sull'ammonimento ricevuto per l'episodio disciplinare del 30 marzo 2020 avvenuto all'interno della Casa circondariale di Lecce. in motivazione sono stati evidenziati, anche, un arresto per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. (assolto dal Tribunale di Lecce perché il fatto non sussiste, pendente l'appello per i reati contestati dal 2012-2013 sino al settembre 2018), una denuncia per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e più denunce per evasione, contestate nel 2018 e 2019.

2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nonché la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle pendenze giudiziarie e alle violazioni delle prescrizioni.

Si evidenziano l'assenza di carichi pendenti, la relazione positiva sul rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari dal 6 giugno 2017 al 13 luglio 2019, il rapporto informativo che dà conto della buona condotta del detenuto, a esclusione di un singolo episodio per il quale non è stato sanzionato ma solo ammonito per inosservanza degli ordini.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Si insiste, reiterando di fatto i medesimi argomenti del primo motivo, sull'irrilevanza della presunta sussistenza di pendenze giudiziarie e sulla mancata valutazione in concreto della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo precedente a quello cui la condotta di rilievo disciplinare si riferisce.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che si dichiari l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi, strettamente connessi tra. loro da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel decidere sull'istanza del condannato attuale ricorrente, non ha violato la norma citata in ricorso ovvero l'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), anzi, ha correttamente assunto la decisione in coerenza con il dettato normativo.

1.2. L'art. 54 o.p. subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato quale riconoscimento di detta • partecipazione al fine del suo più efficace reinserimento nella società.

Nel procedimento di sorveglianza, va qui ricordato e ribadito, "ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale.

In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari" (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01), sempre "che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto" (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695-01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824-01).

A ciò va aggiunto che "la prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere desunta non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso de/trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario e, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari". (Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01 e Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, P.G. in proc.

Fidanzati, Rv. 218745-01).

Nel caso in esame le numerose denunce sopra riportate, indipendentemente dall'esito giudiziario allo stato ignoto, sono indicative di una condotta non coerente con la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione richiesta dalla norma, tenuto in debito conto anche l'infrazione disciplinare contestata in ambito inframurario durante la detenzione.

1.3. Per i medesimi motivi vanno analogamente ritenute manifestamente infondate le deduzioni relative al difetto di motivazione, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente e congruamente motivato sui precedenti penali, per la maggior parte coevi al periodo di valutazione e, comunque, "il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto" (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01), così come correttamente sostenuto nel provvedimento impugnato.

2. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P .

Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento adelle sigse i tu : processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o i LU Così deciso in data 7 giugno 2022 -2 2 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1976 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo 22 gennaio 2015 - 22 gennaio 2021. La decisione è fondata su una relazione dei Carabinieri e sull'ammonimento ricevuto per l'episodio disciplinare del 30 marzo 2020 avvenuto all'interno della Casa circondariale di Lecce. in motivazione sono stati evidenziati, anche, un arresto per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. (assolto dal Tribunale di Lecce perché il fatto non sussiste, pendente l'appello per i reati contestati dal 2012-2013 sino al settembre 2018), una denuncia per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e più denunce per evasione, contestate nel 2018 e 2019. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nonché la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle pendenze giudiziarie e alle violazioni delle prescrizioni. Si evidenziano l'assenza di carichi pendenti, la relazione positiva sul rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari dal 6 giugno 2017 al 13 luglio 2019, il rapporto informativo che dà conto della buona condotta del detenuto, a esclusione di un singolo episodio per il quale non è stato sanzionato ma solo ammonito per inosservanza degli ordini. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si insiste, reiterando di fatto i medesimi argomenti del primo motivo, sull'irrilevanza della presunta sussistenza di pendenze giudiziarie e sulla mancata valutazione in concreto della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo precedente a quello cui la condotta di rilievo disciplinare si riferisce. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che si dichiari l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, strettamente connessi tra. loro da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel decidere sull'istanza del condannato attuale ricorrente, non ha violato la norma citata in ricorso ovvero l'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), anzi, ha correttamente assunto la decisione in coerenza con il dettato normativo. 1.2. L'art. 54 o.p. subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato quale riconoscimento di detta • partecipazione al fine del suo più efficace reinserimento nella società. Nel procedimento di sorveglianza, va qui ricordato e ribadito, "ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari" (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01), sempre "che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto" (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695-01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824-01). A ciò va aggiunto che "la prova di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere desunta non soltanto dall'impegno dimostrato nel corso de/trattamento rieducativo, ma anche dal comportamento mantenuto dal soggetto nell'ambiente carcerario e, in particolare, dall'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e dalla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari". (Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01 e Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, P.G. in proc. Fidanzati, Rv. 218745-01). Nel caso in esame le numerose denunce sopra riportate, indipendentemente dall'esito giudiziario allo stato ignoto, sono indicative di una condotta non coerente con la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione richiesta dalla norma, tenuto in debito conto anche l'infrazione disciplinare contestata in ambito inframurario durante la detenzione. 1.3. Per i medesimi motivi vanno analogamente ritenute manifestamente infondate le deduzioni relative al difetto di motivazione, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente e congruamente motivato sui precedenti penali, per la maggior parte coevi al periodo di valutazione e, comunque, "il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto" (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01), così come correttamente sostenuto nel provvedimento impugnato. 2. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento adelle sigse i tu : processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o i LU Così deciso in data 7 giugno 2022 -2 2 Il