CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 novembre 1971
Cassazione n. 45609/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1971 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale - per il reato di lesioni personali gravissime ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - da cui è stata definitivamente assolta. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessata, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata, per avere ritenuto la sussistenza di una colpa grave in una condotta del tutto neutra della richiedente, quale la mera presenza sui luoghi ove sono poi accaduti i fatti durante la giornata. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessata. E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi &l'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento della Pennino, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. Allo scopo sono stati valorizzati gli accertamenti compiuti in sede di cognizione, secondo cui, nel corso di una banale discussione all'interno di un campeggio, la persona offesa era stata selvaggiamente e ripetutamente colpita da varie donne, tra cui, secondo l'ipotesi accusatoria, con ruolo non marginale, la Pennino. In particolare, veniva accertato che il gruppo di donne di cui faceva parte la Pennino aveva minacciato, sin dalla mattina, i componenti della famiglia della [OSCURATO:PERSONA], colpevoli di tenere troppo alto il volume della radio. Gli screzi sarebbero sfociati nell'aggressione oggetto di imputazione, commessa da una spedizione punitiva di circa 15 persone, tra cui la Pennino, la quale, pur prosciolta per non avere partecipato attivamente all'aggressione, non è rimasta estranea al contesto violento, prima gridando e minacciando, poi, nell'occorso delle gravi lesioni, seguendo amiche e amici tutti insieme contro la vittima. La Corte, in proposito, ha logicamente considerato che tale comportamento, pur privo di rilevanza penale, abbia concorso a dare causa, con colpa grave, all'errore giudiziario che ha determinato l'ingiusta detenzione, risultando gravemente imprudente e negligente prendere parte - sia pure come spettatore ma "accompagnando" le persone sul luogo - ad una violenta aggressione da parte di più persone nei confronti di un soggetto inerme. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica né erronea in diritto, rispetto alla quale il ricorrente oppone censure generiche, che non si confrontano compiutamente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata in maniera tale da evidenziarne vizi logico-giuridici rilevanti in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso il 28 otto