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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 45422/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/02/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del data 1° febbraio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2020 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La difesa dell'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo contesta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per omessa valutazione del motivo nuovo depositato il 22 dicembre 2021, relativo al mancato superamento della soglia di punibilità.

Con il secondo eccepisce la violazione degli art. 2425 e 2426 cod. civ. e degli art. 83 e 109 TUIR, perché, riclassificato il bilancio, non era stata superata la soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Il primo motivo non ha consistenza, perché l'imputato deduce una violazione formale relativa all'omessa enunciazione del motivo nuovo d'appello nella sentenza, senza specificarne l'oggetto e senza verificare se la motivazione sia stata comunque resa, ancorché in forma implicita.

Si evidenzia che si tratta pur sempre di un motivo relativo all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento alla soglia di punibilità, in realtà esaminato dalla Corte territoriale, e comunque ripreso dal secondo motivo del ricorso per cassazione.

Il secondo motivo attiene alla corretta appostazione delle operazioni immobiliari in bilancio.

Secondo l'imputato, tutti i costi di acquisto degli immobili e i relativi costi incrementali erano stati regolarmente appostati tra le rimanenze, per cui era evidente dall'esame dei conti economici riferiti agli esercizi 2007 e 2008 che tutti i costi erano stati neutralizzati dall'iscrizione quali rimanenze degli immobili acquistati nel 2008.

Sostiene dunque che il risultato di esercizio era stato pari a zero, perché il costo di acquisto era stato stornato e appostato all'attivo e nel relativo esercizio il costo non era stato dedotto perché doveva essere riportato negli esercizi successivi fino alla cessione.

Conclude che, pur a voler considerare come ricavi del 2011 sia la somma di euro 526.000, pari al prezzo di cessione dei due immobili, sia la somma di euro 151.906 oggetto della nota di credito, calcolati i costi non dichiarati e riconosciuti per il 2011 (euro 73.054), il reddito imponibile presunto per il 2011 (euro 604.852), i costi non verificati per gli acquisti del 2008 (euro 424.000), il reddito imponibile presunto dedotti i costi del 2008 (180.852), l'IRES evasa era pari a euro 49.734 e quindi "sotto soglia".

L'impostazione difensiva non si confronta con la sentenza impugnata e mira a proporre una versione alternativa all'accertamento dei fatti da parte dei Giudici di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità.

Va rimarcato che i Giudici hanno scrupolosamente analizzato le deduzioni difensive e hanno osservato che non erano stati depositati i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2009 e 2010; che né in sede tributaria né in sede penale il contribuente aveva allegato l'omessa deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto degli immobili nell'esercizio di competenza; che lo stesso non aveva provato neanche che le rimanenze non erano state considerate negli esercizi di competenza; che i costi avrebbero dovuto essere valorizzati secondo il principio di competenza tra il 2008 e il 2009 e non nell'anno 2011, in cui erano stati imputati correttamente dai verificatori i ricavi derivanti dalla cessione degli immobili e di cui era stata omessa la dichiarazione; che la nota di credito emessa nel 2011, quando la società era già in liquidazione, per storno totale delle fatture risalenti al 2008 e al 2009, non aveva base legale, perché non vi era alcuna evidenza nei bilanci della somma di euro 151.905,65, oggetto dello storno.

La difesa ha contestato i criteri di appostazione delle voci in bilancio, ma non ha sottoposto a critica la ricostruzione dei fatti che si è basata sull'assenza di documentazione giustificante la tesi propugnata, e in particolare sull'assenza dei bilanci relativi agli anni 2009 e 2010 e sull'assenza dei presupposti dello storno del credito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Consegue al rigetto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 21 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/02/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del data 1° febbraio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2020 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa dell'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo contesta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per omessa valutazione del motivo nuovo depositato il 22 dicembre 2021, relativo al mancato superamento della soglia di punibilità. Con il secondo eccepisce la violazione degli art. 2425 e 2426 cod. civ. e degli art. 83 e 109 TUIR, perché, riclassificato il bilancio, non era stata superata la soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo non ha consistenza, perché l'imputato deduce una violazione formale relativa all'omessa enunciazione del motivo nuovo d'appello nella sentenza, senza specificarne l'oggetto e senza verificare se la motivazione sia stata comunque resa, ancorché in forma implicita. Si evidenzia che si tratta pur sempre di un motivo relativo all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento alla soglia di punibilità, in realtà esaminato dalla Corte territoriale, e comunque ripreso dal secondo motivo del ricorso per cassazione. Il secondo motivo attiene alla corretta appostazione delle operazioni immobiliari in bilancio. Secondo l'imputato, tutti i costi di acquisto degli immobili e i relativi costi incrementali erano stati regolarmente appostati tra le rimanenze, per cui era evidente dall'esame dei conti economici riferiti agli esercizi 2007 e 2008 che tutti i costi erano stati neutralizzati dall'iscrizione quali rimanenze degli immobili acquistati nel 2008. Sostiene dunque che il risultato di esercizio era stato pari a zero, perché il costo di acquisto era stato stornato e appostato all'attivo e nel relativo esercizio il costo non era stato dedotto perché doveva essere riportato negli esercizi successivi fino alla cessione. Conclude che, pur a voler considerare come ricavi del 2011 sia la somma di euro 526.000, pari al prezzo di cessione dei due immobili, sia la somma di euro 151.906 oggetto della nota di credito, calcolati i costi non dichiarati e riconosciuti per il 2011 (euro 73.054), il reddito imponibile presunto per il 2011 (euro 604.852), i costi non verificati per gli acquisti del 2008 (euro 424.000), il reddito imponibile presunto dedotti i costi del 2008 (180.852), l'IRES evasa era pari a euro 49.734 e quindi "sotto soglia". L'impostazione difensiva non si confronta con la sentenza impugnata e mira a proporre una versione alternativa all'accertamento dei fatti da parte dei Giudici di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità. Va rimarcato che i Giudici hanno scrupolosamente analizzato le deduzioni difensive e hanno osservato che non erano stati depositati i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2009 e 2010; che né in sede tributaria né in sede penale il contribuente aveva allegato l'omessa deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto degli immobili nell'esercizio di competenza; che lo stesso non aveva provato neanche che le rimanenze non erano state considerate negli esercizi di competenza; che i costi avrebbero dovuto essere valorizzati secondo il principio di competenza tra il 2008 e il 2009 e non nell'anno 2011, in cui erano stati imputati correttamente dai verificatori i ricavi derivanti dalla cessione degli immobili e di cui era stata omessa la dichiarazione; che la nota di credito emessa nel 2011, quando la società era già in liquidazione, per storno totale delle fatture risalenti al 2008 e al 2009, non aveva base legale, perché non vi era alcuna evidenza nei bilanci della somma di euro 151.905,65, oggetto dello storno. La difesa ha contestato i criteri di appostazione delle voci in bilancio, ma non ha sottoposto a critica la ricostruzione dei fatti che si è basata sull'assenza di documentazione giustificante la tesi propugnata, e in particolare sull'assenza dei bilanci relativi agli anni 2009 e 2010 e sull'assenza dei presupposti dello storno del credito. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 21 settembr
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