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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:852
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CC0558

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 dicembre 2015 ( 1 ) Causa C‑558/14

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Álava [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]«Rinvio pregiudiziale «Diritto al ricongiungimento familiare — Cittadino di paesi terzi — Direttiva 2003/86/CE — Condizioni — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Risorse stabili e regolari sufficienti — Valutazione in prospettiva — Metodo di valutazione — Probabilità che il soggiornante mantenga tali risorse dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare — Periodo durante il quale il soggiornante deve disporre di tali risorse»»

1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare l’ingresso e il soggiorno nel proprio territorio dei familiari di un cittadino di un paese terzo.

In base all’articolo 7 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( 2 ), che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei familiari di cittadini di paesi terzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere che il soggiornante disponga di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, e che soddisfi misure di integrazione.

2. Il quesito che il giudice del rinvio sottopone alla Corte riguarda la condizione relativa alle risorse.

Più precisamente, egli chiede alla Corte se siffatta condizione sia soddisfatta laddove il soggiornante disponga di risorse sufficienti a mantenere i propri familiari alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, o se lo Stato membro abbia facoltà di esigere che egli disponga delle risorse in questione dopo tale data, di modo che sia garantito che, dopo che i familiari avranno fatto ingresso nel territorio, egli sarà in grado di mantenerli.

3. Orbene, per quanto la Corte sia stata già chiamata a pronunciarsi sulle misure di integrazione la cui osservanza può essere imposta al soggiornante dallo Stato membro interessato ( 3 ), o sulla sufficienza delle risorse, che consenta al soggiornante di non dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro in questione ( 4 ), non è invece mai stato chiesto alla Corte se si possa chiedere al soggiornante di dimostrare che, con tutta probabilità, egli resterà in possesso delle risorse di cui dispone anche dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e, eventualmente, per quanto tempo.

La presente causa fornirà pertanto alla Corte l’occasione per analizzare tale punto.

I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione

4. La finalità della direttiva 2003/86, secondo il suo articolo 1, è quella di «fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri».

5. Tale direttiva si applica, secondo il suo articolo 3, paragrafo 1, «quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico».

6. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 così dispone: «In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante (…)».

7. Nel capo IV della direttiva 2003/86 rientra l’articolo 7, paragrafo 1, a termini del quale: «Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato; b) di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari; c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».

8. L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare in uno dei casi seguenti: a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte.

Nel rinnovare il permesso di soggiorno, qualora il soggiornante non abbia risorse sufficienti che gli consentano di non ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro tiene conto del contributo dei familiari al reddito familiare; (…)».

9. L’articolo 17 della direttiva 2003/86 stabilisce che «[i]n caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

B – Diritto spagnolo

10. L’articolo 16, paragrafo 2, della legge organica 4/2000, dell’11 gennaio 2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in [OSCURATO:PERSONA] e sulla loro integrazione sociale ([OSCURATO:PERSONA] 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) ( 5 ) (in prosieguo: la «legge organica 4/2000») dispone che «gli stranieri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricongiungersi con i familiari indicati all’articolo 17».

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello stesso testo stabilisce che essi hanno il diritto di ricongiungersi, in particolare, con «il coniuge, a condizione che non sia separato di fatto o di diritto e che il matrimonio non sia stato contratto in frode alla legge».

11. L’articolo 18, paragrafo 2, della legge organica 4/2000, relativo alle «condizioni per il ricongiungimento familiare», prevede che «il soggiornante deve dimostrare, con le modalità che saranno stabilite mediante regolamento, di disporre di un’abitazione adeguata e di risorse sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari dopo il ricongiungimento.

Nel valutare il reddito ai fini del ricongiungimento non si terrà conto dei redditi erogati dal sistema di assistenza sociale, ma verranno presi in considerazione altri redditi facenti capo al coniuge residente in [OSCURATO:PERSONA] e convivente con il soggiornante».

12. L’articolo 54, paragrafo 1, del regio decreto 557/2011, del 20 aprile 2011, con cui si approva il regolamento di attuazione della legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in [OSCURATO:PERSONA] e sulla loro integrazione sociale, come modificata dalla legge organica 2/2009 ([OSCURATO:PERSONA] 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la [OSCURATO:PERSONA] 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por [OSCURATO:PERSONA] 2/2009) ( 6 ) (in prosieguo: il «regio decreto 557/2011») dispone quanto segue: «Lo straniero che chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve produrre, al momento della presentazione della domanda, i documenti dai quali risulti che egli dispone di risorse sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia, compresa l’assistenza sanitaria nell’ipotesi in cui non sia coperta dalla previdenza sociale, risorse il cui importo minimo riferito al momento della domanda è indicato di seguito, in euro o in equivalente legale in moneta estera, in base al numero di persone per le quali viene chiesto il ricongiungimento e tenendo conto altresì del numero di familiari a carico già conviventi con il richiedente in [OSCURATO:PERSONA]: a) in caso di unità familiari composte, includendo il soggiornante e la persona giunta in [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ricongiungimento, da due membri: un importo mensile pari al 150% dell’[[OSCURATO:PERSONA] de Renta de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’“IPREM”)] (…)».

13. L’IPREM è un indice utilizzato in [OSCURATO:PERSONA] come riferimento per la concessione, in particolare, di aiuti, borse di studio, sovvenzioni o indennità di disoccupazione.

Istituito nel 2004, ha sostituito il salario minimo interprofessionale quale riferimento per la concessione degli aiuti in questione.

14. L’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 dispone che «i permessi non saranno accordati qualora sia stabilito con certezza che non esiste una prospettiva di mantenimento delle risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di tale accertamento, la prospettiva di mantenimento di una fonte di reddito nell’anno in questione sarà valutata tenendo conto dell’evoluzione delle risorse del soggiornante nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda».

II – Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

15. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata in [OSCURATO:PERSONA].

È coniugato con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal 2009.

16. Il 20 febbraio 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava presso la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno di Álava (giunta provinciale governativa di Alava) una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato per ricongiungimento familiare in favore della coniuge.

17. La giunta provinciale governativa di Alava respingeva tale domanda con decisione del 26 marzo 2012, con la motivazione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva «dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per mantenere la famiglia dopo il ricongiungimento».

18. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso amministrativo contro detta decisione.

Il ricorso veniva respinto dalla giunta provinciale governativa di Alava con decisione del 25 maggio 2012, la quale rilevava che il contratto di lavoro presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso concluso il 16 febbraio 2012 con l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL, era cessato il 1 o marzo 2012, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato al servizio di detta impresa solo 15 giorni nel 2012 e 48 giorni nel 2011, e che, alla data d’adozione della decisione impugnata, non esercitava alcuna attività lavorativa.

Essa ne deduceva che il ricorrente non disponeva di risorse sufficienti per mantenere la famiglia dopo il ricongiungimento, sottolineando altresì la mancanza di una prospettiva di disporre di tali risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.

19. Con sentenza del 29 gennaio 2013, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Vitoria-Gasteiz (giudice per il contenzioso amministrativo n. 1 di Vitoria-Gasteiz) confermava la decisione della giunta provinciale governativa di Alava del 25 maggio 2012, rilevando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato in totale per soli 63 giorni nei sei mesi precedenti la presentazione della sua domanda, per l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL, percependo una retribuzione pari a EUR

929. Esso sottolineava, inoltre, che i contratti di lavoro prodotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], precedenti a quello concluso con detta impresa, erano a tempo determinato.

Ne deduceva che non era possibile ritenere che nell’anno successivo alla presentazione della sua domanda il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di risorse sufficienti per mantenere la famiglia.

20. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza del 29 gennaio 2013 dinanzi al giudice del rinvio, censurando, segnatamente, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 di Vitoria-Gasteiz per non aver tenuto conto di un fatto nuovo, vale a dire che, dal 26 novembre 2012, egli lavorava come raccoglitore di agrumi e disponeva quindi di risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia.

L’Abogado del Estado chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che i fatti nuovi non potevano essere presi in considerazione, e che dal fascicolo amministrativo risultava che il ricorrente non disponeva di alcuna prospettiva di mantenimento di risorse sufficienti nell’anno successivo alla presentazione della sua domanda.

21. [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA]) decideva pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di negare il ricongiungimento familiare a motivo del fatto che il soggiornante risulta privo di risorse stabili e regolari sufficienti a mantenere se stesso e i suoi familiari, laddove tale rifiuto risulti da una valutazione in prospettiva da parte delle autorità nazionali della probabilità che egli mantenga le risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, tenuto conto dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi precedenti a tale data».

22. Su tale questione hanno presentato osservazioni scritte i governi spagnolo, tedesco, francese, ungherese e olandese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

III – Analisi

23. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86, che dispone che lo Stato membro interessato può esigere che il soggiornante possieda «risorse stabili e regolari, sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari», autorizzi le autorità competenti dello Stato in parola ad effettuare una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui egli dispone alla data di presentazione e/o di esame della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì di quelle di cui disporrà nell’anno successivo alla presentazione della domanda, sapendo che la probabilità che il soggiornante mantenga per un anno le risorse di cui dispone è valutata considerando le risorse di cui disponeva nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

24. Occorre notare che la questione pregiudiziale non verte sulla «sufficienza» delle risorse, in altre parole sul loro ammontare rispetto, segnatamente, a quello delle retribuzioni e delle pensioni minime nazionali, bensì sulla «regolarità» e «stabilità» di siffatte risorse, poiché si tratta di accertare se le autorità competenti dello Stato membro interessato possano esigere non solo che il soggiornante abbia disposto di risorse sufficienti in passato, ma anche che ne disporrà in futuro, per un periodo e con una frequenza da stabilirsi.

25. Di conseguenza, nelle presenti conclusioni non esaminerò la questione se le autorità spagnole possano, senza contravvenire all’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86, richiedere che il soggiornante abbia un reddito minimo pari al 150% dell’IPREM ( 7 ).

Preciso tuttavia che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente» ( 8 ), e che una siffatta interpretazione trovava riscontro nell’articolo 17 della direttiva 2003/86 ( 9 ), che impone un esame caso per caso.

26. Più in particolare, ritengo che la questione di cui è investita la Corte comprenda due elementi.

Da una parte, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di tenere conto delle risorse future del soggiornante, vale a dire sul principio stesso di una valutazione in prospettiva della condizione delle risorse prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86.

Dall’altra, il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano gli elementi da prendere in considerazione ai fini di una siffatta valutazione, vale a dire quale sia la durata del periodo in cui il soggiornante dovrà disporre di risorse sufficienti (in base alla normativa spagnola, un anno dopo la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare) e quale sia la probabilità che tali risorse rimangano disponibili nel suindicato periodo (in base alla normativa spagnola, la probabilità che il soggiornante mantenga le risorse dopo la presentazione della domanda è valutata sulla base della loro evoluzione nei sei mesi che precedono la domanda).

27. Qui di seguito analizzerò quindi, in un primo tempo, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 autorizzi la valutazione in prospettiva delle risorse del ricorrente.

Dirò subito che, a mio giudizio, non vi è dubbio che la direttiva in parola autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a disporre una siffatta valutazione.

In un secondo tempo, mi soffermerò ad analizzare il metodo seguito dalle autorità competenti dello Stato membro interessato per valutare la probabilità di mantenimento delle risorse in possesso del soggiornante, e per quanto tempo.

Al riguardo, benché, nel silenzio della direttiva 2003/86, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano liberi di definire il metodo di valutazione delle risorse del soggiornante, essi possono tuttavia esercitare questa facoltà unicamente rispettando la finalità della direttiva, ossia favorire il ricongiungimento familiare.

Tenendo conto di tale finalità, esaminerò il metodo di valutazione stabilito dalla normativa spagnola, così come richiamata al paragrafo precedente.

A – Sulla facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di procedere ad una valutazione in prospettiva delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86

28. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede che lo Stato membro interessato «può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone» tra l’altro, «di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato».

Tuttavia, l’articolo in questione non definisce le risorse «stabili» e «regolari».

È pur vero che esso precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità» ( 10 ), ma tali indicazioni, essendo vaghe, non risultano di grande aiuto per stabilire se le risorse in parola siano «stabili» e «regolari».

Per contro, non solo detto articolo definisce, quantomeno a contrario, le risorse «sufficienti» (si tratta di risorse il cui livello consente al soggiornante e alla sua famiglia di mantenersi senza dover ricorrere all’assistenza sociale), ma fornisce anche indicazioni sul loro metodo di valutazione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ultimo periodo, precisa infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, per valutare tali risorse, «tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».

29. In altri termini, il paragrafo 1 di detto articolo non precisa se la stabilità e la regolarità delle risorse possano essere oggetto di una valutazione in prospettiva.

Non mi pare, in effetti, che debba essere attribuito un significato particolare all’utilizzo, nell’articolo in questione, del presente dell’indicativo («lo Stato membro interessato può chiedere (…) che il soggiornante dispone ») ( 11 ): ritengo non si possa dedurre, dall’utilizzo del tempo presente piuttosto che del futuro [«lo Stato membro interessato può chiedere che il soggiornante (…) disporrà »], che una siffatta valutazione in prospettiva sia esclusa ( 12 ).

Peraltro, l’articolo in questione non può essere letto nel senso che è «al momento della presentazione della domanda» che il soggiornante deve disporre delle risorse sufficienti.

A mio parere, il complemento di tempo non si riferisce al possesso di tali risorse, bensì alla facoltà dello Stato membro interessato di chiederne la dimostrazione: è «al momento della presentazione della domanda» che «lo Stato membro interessato può chiedere» alla persona che ha presentato la domanda di dimostrare che il soggiornante dispone di risorse sufficienti ( 13 ).

30. Tuttavia, malgrado l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non precisi se la stabilità e la regolarità delle risorse possano essere oggetto di una valutazione in prospettiva, ritengo che il suo articolo 16 fornisca la risposta a tale interrogativo.

31. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86 stabilisce che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare », inter alia, «qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più , soddisfatte» ( 14 ).

In altri termini, se, dopo l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno dei familiari, una delle condizioni del ricongiungimento familiare previste dalla direttiva 2003/86 non è «più soddisfatta», le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno la facoltà di ritirare il permesso di soggiorno dei familiari.

Il possesso da parte del soggiornante di risorse sufficienti a mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato è una delle «condizioni» alle quali la direttiva 2003/86 subordina espressamente l’autorizzazione al ricongiungimento familiare.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola rientra infatti tra le disposizioni del suo capo IV, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare» ( 15 ).

Di conseguenza, dall’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati hanno la facoltà di chiedere che il soggiornante disponga di risorse sufficienti a mantenere i suoi familiari per tutta la durata del loro soggiorno sul territorio dello Stato membro interessato, vale a dire fino all’ottenimento, da parte dei familiari, di un permesso di soggiorno indipendente da quello del soggiornante.

Da quel momento, infatti, non rientrano più nel campo d’applicazione della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

32. L’esame dei lavori preparatori degli articoli 7 e 16 della direttiva 2003/86 conferma la conclusione cui sono giunto al paragrafo precedente.

Da essi risulta, infatti, che l’articolo 16, così come contenuto nella proposta iniziale di direttiva della [OSCURATO:PERSONA], prevedeva come unici motivi di ritiro o di rifiuto di rinnovo dei permessi di soggiorno dei familiari, da un lato, la falsificazione di documenti o la frode e, dall’altro, un matrimonio o un’adozione fittizi ( 16 ).

Nella sua versione iniziale, pertanto, l’articolo 16 non prevedeva che i permessi di soggiorno dei familiari potessero essere ritirati se il soggiornante non disponeva più delle risorse sufficienti per mantenerli.

Solo a seguito della proposta, avanzata dalle delegazioni di numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri, di introdurre nel testo dell’articolo 7, paragrafo 1, un termine minimo durante il quale il soggiornante doveva soddisfare, inter alia, la condizione delle risorse sufficienti ( 17 ), e dell’impossibilità di addivenire ad un consenso tra le delegazioni sulla durata di un siffatto termine ( 18 ), l’articolo 16 è stato modificato in modo tale da prevedere la facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di ritirare il permesso di soggiorno dei familiari se il soggiornante non soddisfaceva più la condizione fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86. [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto esigere dal soggiornante che disponga di risorse sufficienti per mantenere i suoi familiari dopo il loro ingresso nel loro territorio proprio a motivo che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva in questione li autorizza a ritirare il permesso di soggiorno dei familiari qualora, dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, il soggiornante non soddisfi più la condizione in parola.

33. Un’altra disposizione della direttiva 2003/86 depone nel senso della facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante.

L’articolo 3, paragrafo 1, della suindicata direttiva dispone che essa «si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile , se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico» ( 19 ).

L’articolo in questione non precisa in cosa consista una «fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile».

Per contro, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86, del 3 aprile 2014 ( 20 ) (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»), precisa che il soggiornante titolare di un permesso di soggiorno «rilasciato per una finalità specifica, con validità limitata e non rinnovabile» non disporrebbe di una siffatta prospettiva ( 21 ).

Orbene, poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 riconosce alle autorità competenti dello Stato membro interessato la facoltà di compiere una valutazione in prospettiva dell’ottenimento del diritto di soggiornare in modo stabile, sarebbe incoerente negare loro la facoltà di effettuare una siffatta valutazione per quanto riguarda le risorse di cui il soggiornante disporrà dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare.

34. Rilevo che questa è, peraltro, l’interpretazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86.

La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] precisa infatti che «la valutazione della stabilità e della regolarità delle risorse deve basarsi sulla previsione che le risorse possano essere ragionevolmente disponibili nel prossimo futuro, in modo che il richiedente non necessiti di ricorrere al sistema di assistenza sociale» ( 22 ).

35. Nella fattispecie, l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 obbliga le autorità competenti ad effettuare una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, prevedendo che sia valutata «la prospettiva di mantenimento di una fonte di reddito nell’anno» successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

Orbene, come abbiamo visto, la direttiva 2003/86 autorizza una siffatta valutazione.

36. Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva in parola, non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino le autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse di cui dispone il soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui dispone il soggiornante al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì delle risorse di cui egli disporrà dopo la presentazione della domanda in questione.

B – Sulla valutazione, da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della probabilità che, dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, il soggiornante mantenga le risorse economiche di cui dispone

37. Sebbene risulti chiaramente dalla direttiva 2003/86 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di autorizzare le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, la direttiva non precisa tuttavia quale sia il metodo da seguire per valutare se il soggiornante manterrà le risorse di cui dispone, né indica il periodo di tempo durante il quale egli deve mantenerle affinché siano considerate «stabili» e «regolari», ai sensi del suo articolo 7, paragrafo 1, lettera c) ( 23 ).

Spetta di conseguenza agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire tale metodo di valutazione e fissare il periodo di tempo durante il quale il soggiornante deve mantenere le risorse di cui dispone al momento dell’autorizzazione al ricongiungimento familiare ( 24 ).

38. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che «essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’articolo 7, [paragrafo] 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva deve essere interpretata restrittivamente» e che «la discrezionalità riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri non deve essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare» ( 25 ).

Ritengo, in proposito, che se l’autorizzazione al ricongiungimento familiare è «la regola», è perché questo è un diritto.

La Corte ha infatti affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri «autorizzano» l’ingresso e il soggiorno di alcuni familiari, «impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, imponendo loro, nelle ipotesi contemplate dalla direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito» ( 26 ).

39. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86 di esigere dal soggiornante che disponga di risorse stabili e regolari sufficienti, deve essere interpretata alla luce del diritto al rispetto della vita familiare ( 27 ).

Una tale facoltà deve altresì essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità ( 28 ).

Infine, occorre tenere conto dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, che richiede un esame concreto della situazione di ciascun richiedente ( 29 ).

40. Atteso che la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di chiedere la prova delle risorse stabili e regolari sufficienti deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, è ovvio che debba essere interpretata in senso restrittivo anche la conseguente facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di disporre che le proprie autorità competenti compiano una valutazione in prospettiva di siffatte risorse.

Essa deve essere altresì esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 17 della direttiva 2003/86.

41. Nella fattispecie, si ricorda che l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 dispone che il soggiornante deve mantenere risorse sufficienti per soddisfare le esigenze dei propri familiari per l’anno successivo alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, e che la probabilità che egli mantenga dette risorse per un siffatto periodo è valutata sulla base dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

42. Non ritengo sproporzionato il periodo di un anno durante il quale, ai sensi della normativa spagnola, il soggiornante deve mantenere risorse sufficienti.

Ricordo, in proposito, che, durante i lavori preparatori della direttiva 2003/86, alcune delegazioni avevano proposto termini più lunghi, da due a cinque anni.

Ricordo inoltre che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri avevano proposto di armonizzare il periodo durante il quale il soggiornante doveva soddisfare la condizione delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86 con la durata del periodo di residenza che permette ai suoi familiari di ottenere un permesso di soggiorno autonomo, che non dipenda più da quello del soggiornante, vale a dire, in virtù dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva in questione, un massimo di cinque anni ( 30 ).

43. Per quanto riguarda il metodo da seguire per valutare se il soggiornante manterrà le risorse di cui dispone, dunque, per un anno a decorrere dalla presentazione della domanda, non capisco in che modo prendere in considerazione l’evoluzione delle risorse del soggiornante nei sei mesi precedenti pregiudichi la finalità o l’effetto utile della direttiva 2003/86.

Tener conto di un periodo più lungo, ad esempio un anno, non sarebbe necessariamente più favorevole al soggiornante e ai suoi familiari.

Lo sarebbe, a titolo di esempio, se avesse lavorato per sette mesi prima di perdere il lavoro e di ritrovarne uno quattro mesi più tardi ( 31 ).

Non lo sarebbe se, durante l’anno trascorso, avesse lavorato solo nei cinque mesi precedenti la presentazione della domanda ( 32 ).

44. Nella fattispecie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare il 20 febbraio 2012.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che, nei sei mesi precedenti, egli ha lavorato solo 63 giorni (per l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL) ( 33 ).

Se è effettivamente questa la sua situazione, ritengo non si possa considerare che egli disporrà delle risorse sufficienti a mantenere la propria coniuge dopo l’ingresso di quest’ultima in territorio spagnolo.

Ciononostante, sembra che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e che affermi di avere versato contributi in [OSCURATO:PERSONA] per più di cinque anni, il che suggerisce che egli disponga di entrate regolari, o, quantomeno, che ne disponesse quando il permesso in questione gli è stato concesso.

Si nota parimenti che egli ha ritrovato lavoro il 26 novembre 2012, circostanza di cui, invero, il giudice del rinvio non sembra autorizzato a tenere conto, secondo le norme procedurali nazionali.

45. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio, alla luce dei suindicati elementi, nel rispetto del principio di proporzionalità ed esaminando la situazione personale del sig. [OSCURATO:PERSONA], così come previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/86, valutare la probabilità che egli disponga di risorse sufficienti a mantenere la propria coniuge e, in caso affermativo, che siffatte risorse vengano mantenute dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare.

IV – Conclusione

46. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA]): 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse di cui dispone il soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui dispone il soggiornante al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì delle risorse di cui egli disporrà dopo la presentazione della domanda in parola. 2) La facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante non deve pregiudicare la finalità della direttiva 2003/86, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, segnatamente riguardo al periodo durante il quale il soggiornante dovrà mantenere le risorse di cui dispone. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU L 251, pag. 12 . ( 3 )

V. le mie conclusioni nella causa Dogan ( C‑138/13 , EU:C:2014:287 , paragrafi da 44 a 61 ) nonché sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 ).

Preciso che la Corte si è pronunciata sulle misure di integrazione nel contesto della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( GU L 16, pag. 44 ).

V. sentenza P e S ( C‑579/13 , EU:C:2015:369 ). ( 4

) [OSCURATO:PERSONA] (

C‑578/08 , EU:C:2010:117 ) e O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punti da 70 a 81 ).

La Corte si è altresì pronunciata sulla sufficienza delle risorse che il soggiornante deve possedere non già quando è, come nella presente causa, un cittadino di paesi terzi, bensì quando è un cittadino dell’Unione, la cui situazione è disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU L 158, pag. 77 ).

V., in particolare, sentenze Brey ( C‑140/12 , EU:C:2013:565 , punto 61 ) e Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , punto 63 ). ( 5 ) BOE n. 10 del 12 gennaio 2000. ( 6 ) BOE n. 103 del 30 aprile 2011. ( 7 )

V. paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni. ( 8 ) C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 48 . ( 9 )

V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Rilevo, a tale riguardo, che la proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 maggio 2002 [COM(2002) 225 definitivo], introduceva una chiara distinzione tra «stabilità» e «regolarità» delle risorse, che non è stata ripresa nella versione finale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86.

La proposta indicava infatti che «[i]l criterio delle risorse stabili è valutato rispetto alla natura e alla regolarità delle risorse». ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) In proposito, tengo a precisare che, a mio avviso, dall’utilizzo del presente dell’indicativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non si può neppure dedurre che il soggiornante che produce un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato firmato, ma non ancora in vigore , debba essere automaticamente considerato non soddisfare la condizione delle risorse: un’analisi della sua situazione personale è d’obbligo.

V. paragrafi 25 e 39 delle presenti conclusioni, nonché, in merito alla direttiva 2004/38, le mie conclusioni nella causa Alokpa e Moudoulou ( C‑86/12 , EU:C:2013:197 , paragrafi da 23 a 30 ). ( 13 ) Fatte salve, evidentemente, le norme procedurali nazionali che autorizzano che una prova di tal genere sia presentata in corso di giudizio.

V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Alokpa e Moudoulou ( C‑86/12 , EU:C:2013:197 , paragrafi 31 e 32 ). ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 ) Si noti, al riguardo, che il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86 si riferisce espressamente alle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

Esso dispone, infatti, che «nel rinnovare il permesso di soggiorno, qualora il soggiornante non abbia risorse sufficienti che gli consentano di non ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro tiene conto del contributo dei familiari al reddito familiare». ( 16 )

V. articolo 14, paragrafo 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ricongiungimento familiare, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 1 o dicembre 1999 [COM(1999) 638 def.]. ( 17 ) Numerose delegazioni si sono appunto chieste «se la constatazione che il richiedente il ricongiungimento soddisfa le condizioni previste dalla presente disposizione debba avvenire solo al momento della presentazione della domanda o [se] possa essere effettuata anche in una fase successiva».

In particolare, si sono chieste quale trattamento riservare a una domanda di ricongiungimento familiare laddove il soggiornante soddisfi la condizione delle risorse al momento della presentazione della domanda, ma cessi di soddisfarla, ad esempio, a causa della perdita del lavoro.

V., al riguardo, documento del Consiglio n. 11524/00, del 4 gennaio 2011, accessibile sul sito Internet del registro pubblico dei documenti del Consiglio (la nota all’articolo 9 della proposta di direttiva, divenuta l’articolo 7 nella versione finale della medesima, riprende le proposte delle delegazioni tedesca e austriaca relative alla data in cui valutare se il soggiornante soddisfa la condizione delle risorse). ( 18 ) Su domanda di alcune delegazioni nazionali menzionate alla precedente nota, la presidenza del Consiglio ha proposto di aggiungere all’articolo 9, paragrafo 1, della proposta di direttiva il seguente comma: «lo Stato membro interessato può chiedere al soggiornante di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 per un periodo non superiore a due anni dall’ingresso del familiare o dei familiari […]» (documento del Consiglio n. 7145/01, del 23 marzo 2001).

Ciononostante, diverse delegazioni (tedesca, greca, olandese, austriaca) hanno indicato la propria preferenza per un termine più lungo, da tre a cinque anni (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 7612/01, dell’11 aprile 2001, e documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001).

Alcune delegazioni (tedesca, greca, austriaca) hanno proposto di armonizzare il termine durante il quale il soggiornante deve disporre di risorse sufficienti a mantenere i propri familiari con la durata del periodo di residenza che permette loro di ottenere un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante, vale a dire quattro anni nel momento in cui tale proposta è stata presentata (cinque anni nella versione finale della direttiva 2003/86, come previsto al suo articolo 15, paragrafo 1) (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 8491/01, del 10 maggio 2001, e documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001).

Al contrario, altre delegazioni (belga, spagnola, francese) auspicavano la riduzione a un anno del periodo durante il quale il soggiornante deve disporre di risorse sufficienti per mantenere i propri familiari (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 7612/01, dell’11 aprile 2001; documento del Consiglio n. 8491/01, del 10 maggio 2001; documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001, e documento del Consiglio n. 11330/01, del 2 agosto 2001).

Avendo constatato la mancanza di un consenso tra le delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la presidenza del Consiglio ha quindi proposto di introdurre termini massimi diversi per il coniuge e un figlio minorenne (un anno), un ascendente in linea diretta e un figlio maggiorenne (due anni) e il partner non legato da vincoli di matrimonio (tre anni, poi due).

Tale proposta non ha tuttavia avuto seguito (documento del Consiglio n. 10922/01, del 20 luglio 2001, e documento del Consiglio n. 11542/01, dell’11 settembre 2001). ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 ) COM(2014) 210 final. ( 21 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], punto

2.1. [OSCURATO:PERSONA] precisa, al riguardo, che, «poiché il tipo e la finalità dei permessi di soggiorno variano notevolmente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta a questi ultimi determinare quale tipo di permesso di soggiorno sia accettato come sufficiente per ritenere che sussista una fondata prospettiva» (comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], punto 2.1).

Ritengo che la condizione di una «fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile» possa essere interpretata come un riferimento all’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109.

Infatti, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola dispone che «lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente , fatto salvo l’articolo 9» (il corsivo è mio).

V. Beck, C.H., EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA].

Commentary on EU Regulations and Directives , K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010 (v. il capitolo III, commento dell’articolo 3, punti 5 e 6), e Schaffrin, D., «Which standard for family reunification of third-country nationals in the [OSCURATO:PERSONA]?», in Immigration and [OSCURATO:PERSONA] of the EU: current debates , dir.

Carlier, J.-Y., Bruylant, Bruxelles, 2005, pagg. 90 e segg. (in particolare pag. 102). ( 22 )

V. punto 4.4, paragrafo 2, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 )

V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Si ricorda che, a termini dell’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86, menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «possono» ritirare il permesso di soggiorno di un familiare quando il soggiornante non dispone più delle risorse sufficienti per mantenerlo.

Si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ne consegue che la direttiva 2003/86 non può essere interpretata nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono chiedere al soggiornante la prova di disporre delle risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia per tutta la durata del soggiorno della stessa sul territorio dello Stato membro ospitante, vale a dire fino a che i familiari soddisfino la condizione di cinque anni di soggiorno che consente loro di chiedere un permesso di soggiorno autonomo.

Nulla vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di chiedere, al momento dell’esame della domanda di ricongiungimento familiare, la semplice prova che il soggiornante dispone delle risorse sufficienti per mantenere i suoi familiari per, ad esempio, due anni successivamente alla presentazione della domanda.

I lavori preparatori della direttiva 2003/86, menzionati alla nota 18 delle presenti conclusioni, sono orientati in questa direzione. ( 25

) [OSCURATO:PERSONA] (

C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 43 ), e O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 74 ) e le mie conclusioni nella causa Noorzia, ( C‑338/13 , EU:C:2014:288 , paragrafo 44 ).

V. anche, riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 50 ), e, riguardo alla direttiva 2003/109, sentenza Kamberaj ( C‑571/10 , EU:C:2012:233 , punto 86 ). ( 26 ) Sentenza Parlamento/Consiglio ( C‑540/03 , EU:C:2006:429 , punto 60 ) (il corsivo è mio).

V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 41 ); O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 70 ), e K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 46 ).

V., infine, Beck, C.H., EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA].

Commentary on EU Regulations and Directives , K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010, pagg. da 171 a

172. ( 27

) [OSCURATO:PERSONA] (

C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 44 ), e O e a., ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 77 ). ( 28 ) V., a proposito dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 51 ).

V. anche, a proposito della direttiva 2003/109, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/10 , EU:C:2012:243 , punto 75 ). ( 29 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 48 ).

V., riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punti da 58 a 60 ). ( 30 )

V. nota 24 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Se il periodo di riferimento è di un anno prima della presentazione della domanda, il soggiornante avrà lavorato otto mesi su dodici.

Se, invece, questo periodo è di sei mesi prima della presentazione della domanda, avrà lavorato due mesi su sei. ( 32 ) Se il periodo di riferimento è di un anno prima della presentazione della domanda, il soggiornante avrà lavorato cinque mesi su dodici.

Se, invece, il periodo è di sei mesi prima della presentazione della domanda, avrà lavorato cinque mesi su sei. ( 33 )

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CC0558 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 dicembre 2015 ( 1 ) Causa C‑558/14 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Álava [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]«Rinvio pregiudiziale «Diritto al ricongiungimento familiare — Cittadino di paesi terzi — Direttiva 2003/86/CE — Condizioni — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Risorse stabili e regolari sufficienti — Valutazione in prospettiva — Metodo di valutazione — Probabilità che il soggiornante mantenga tali risorse dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare — Periodo durante il quale il soggiornante deve disporre di tali risorse»» 1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare l’ingresso e il soggiorno nel proprio territorio dei familiari di un cittadino di un paese terzo. In base all’articolo 7 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( 2 ), che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei familiari di cittadini di paesi terzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere che il soggiornante disponga di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, e che soddisfi misure di integrazione. 2. Il quesito che il giudice del rinvio sottopone alla Corte riguarda la condizione relativa alle risorse. Più precisamente, egli chiede alla Corte se siffatta condizione sia soddisfatta laddove il soggiornante disponga di risorse sufficienti a mantenere i propri familiari alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, o se lo Stato membro abbia facoltà di esigere che egli disponga delle risorse in questione dopo tale data, di modo che sia garantito che, dopo che i familiari avranno fatto ingresso nel territorio, egli sarà in grado di mantenerli. 3. Orbene, per quanto la Corte sia stata già chiamata a pronunciarsi sulle misure di integrazione la cui osservanza può essere imposta al soggiornante dallo Stato membro interessato ( 3 ), o sulla sufficienza delle risorse, che consenta al soggiornante di non dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro in questione ( 4 ), non è invece mai stato chiesto alla Corte se si possa chiedere al soggiornante di dimostrare che, con tutta probabilità, egli resterà in possesso delle risorse di cui dispone anche dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e, eventualmente, per quanto tempo. La presente causa fornirà pertanto alla Corte l’occasione per analizzare tale punto. I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione 4. La finalità della direttiva 2003/86, secondo il suo articolo 1, è quella di «fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 5. Tale direttiva si applica, secondo il suo articolo 3, paragrafo 1, «quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico». 6. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 così dispone: «In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante (…)». 7. Nel capo IV della direttiva 2003/86 rientra l’articolo 7, paragrafo 1, a termini del quale: «Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato; b) di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari; c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari». 8. L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare in uno dei casi seguenti: a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte. Nel rinnovare il permesso di soggiorno, qualora il soggiornante non abbia risorse sufficienti che gli consentano di non ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro tiene conto del contributo dei familiari al reddito familiare; (…)». 9. L’articolo 17 della direttiva 2003/86 stabilisce che «[i]n caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine». B – Diritto spagnolo 10. L’articolo 16, paragrafo 2, della legge organica 4/2000, dell’11 gennaio 2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in [OSCURATO:PERSONA] e sulla loro integrazione sociale ([OSCURATO:PERSONA] 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) ( 5 ) (in prosieguo: la «legge organica 4/2000») dispone che «gli stranieri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricongiungersi con i familiari indicati all’articolo 17». L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello stesso testo stabilisce che essi hanno il diritto di ricongiungersi, in particolare, con «il coniuge, a condizione che non sia separato di fatto o di diritto e che il matrimonio non sia stato contratto in frode alla legge». 11. L’articolo 18, paragrafo 2, della legge organica 4/2000, relativo alle «condizioni per il ricongiungimento familiare», prevede che «il soggiornante deve dimostrare, con le modalità che saranno stabilite mediante regolamento, di disporre di un’abitazione adeguata e di risorse sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari dopo il ricongiungimento. Nel valutare il reddito ai fini del ricongiungimento non si terrà conto dei redditi erogati dal sistema di assistenza sociale, ma verranno presi in considerazione altri redditi facenti capo al coniuge residente in [OSCURATO:PERSONA] e convivente con il soggiornante». 12. L’articolo 54, paragrafo 1, del regio decreto 557/2011, del 20 aprile 2011, con cui si approva il regolamento di attuazione della legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in [OSCURATO:PERSONA] e sulla loro integrazione sociale, come modificata dalla legge organica 2/2009 ([OSCURATO:PERSONA] 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la [OSCURATO:PERSONA] 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por [OSCURATO:PERSONA] 2/2009) ( 6 ) (in prosieguo: il «regio decreto 557/2011») dispone quanto segue: «Lo straniero che chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve produrre, al momento della presentazione della domanda, i documenti dai quali risulti che egli dispone di risorse sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia, compresa l’assistenza sanitaria nell’ipotesi in cui non sia coperta dalla previdenza sociale, risorse il cui importo minimo riferito al momento della domanda è indicato di seguito, in euro o in equivalente legale in moneta estera, in base al numero di persone per le quali viene chiesto il ricongiungimento e tenendo conto altresì del numero di familiari a carico già conviventi con il richiedente in [OSCURATO:PERSONA]: a) in caso di unità familiari composte, includendo il soggiornante e la persona giunta in [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ricongiungimento, da due membri: un importo mensile pari al 150% dell’[[OSCURATO:PERSONA] de Renta de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’“IPREM”)] (…)». 13. L’IPREM è un indice utilizzato in [OSCURATO:PERSONA] come riferimento per la concessione, in particolare, di aiuti, borse di studio, sovvenzioni o indennità di disoccupazione. Istituito nel 2004, ha sostituito il salario minimo interprofessionale quale riferimento per la concessione degli aiuti in questione. 14. L’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 dispone che «i permessi non saranno accordati qualora sia stabilito con certezza che non esiste una prospettiva di mantenimento delle risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda. Ai fini di tale accertamento, la prospettiva di mantenimento di una fonte di reddito nell’anno in questione sarà valutata tenendo conto dell’evoluzione delle risorse del soggiornante nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda». II – Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale 15. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata in [OSCURATO:PERSONA]. È coniugato con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal 2009. 16. Il 20 febbraio 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava presso la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno di Álava (giunta provinciale governativa di Alava) una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato per ricongiungimento familiare in favore della coniuge. 17. La giunta provinciale governativa di Alava respingeva tale domanda con decisione del 26 marzo 2012, con la motivazione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva «dimostrato di disporre di risorse economiche sufficienti per mantenere la famiglia dopo il ricongiungimento». 18. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso amministrativo contro detta decisione. Il ricorso veniva respinto dalla giunta provinciale governativa di Alava con decisione del 25 maggio 2012, la quale rilevava che il contratto di lavoro presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso concluso il 16 febbraio 2012 con l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL, era cessato il 1 o marzo 2012, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato al servizio di detta impresa solo 15 giorni nel 2012 e 48 giorni nel 2011, e che, alla data d’adozione della decisione impugnata, non esercitava alcuna attività lavorativa. Essa ne deduceva che il ricorrente non disponeva di risorse sufficienti per mantenere la famiglia dopo il ricongiungimento, sottolineando altresì la mancanza di una prospettiva di disporre di tali risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda. 19. Con sentenza del 29 gennaio 2013, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Vitoria-Gasteiz (giudice per il contenzioso amministrativo n. 1 di Vitoria-Gasteiz) confermava la decisione della giunta provinciale governativa di Alava del 25 maggio 2012, rilevando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato in totale per soli 63 giorni nei sei mesi precedenti la presentazione della sua domanda, per l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL, percependo una retribuzione pari a EUR 929. Esso sottolineava, inoltre, che i contratti di lavoro prodotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], precedenti a quello concluso con detta impresa, erano a tempo determinato. Ne deduceva che non era possibile ritenere che nell’anno successivo alla presentazione della sua domanda il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di risorse sufficienti per mantenere la famiglia. 20. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza del 29 gennaio 2013 dinanzi al giudice del rinvio, censurando, segnatamente, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 di Vitoria-Gasteiz per non aver tenuto conto di un fatto nuovo, vale a dire che, dal 26 novembre 2012, egli lavorava come raccoglitore di agrumi e disponeva quindi di risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia. L’Abogado del Estado chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che i fatti nuovi non potevano essere presi in considerazione, e che dal fascicolo amministrativo risultava che il ricorrente non disponeva di alcuna prospettiva di mantenimento di risorse sufficienti nell’anno successivo alla presentazione della sua domanda. 21. [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA]) decideva pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di negare il ricongiungimento familiare a motivo del fatto che il soggiornante risulta privo di risorse stabili e regolari sufficienti a mantenere se stesso e i suoi familiari, laddove tale rifiuto risulti da una valutazione in prospettiva da parte delle autorità nazionali della probabilità che egli mantenga le risorse nell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, tenuto conto dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi precedenti a tale data». 22. Su tale questione hanno presentato osservazioni scritte i governi spagnolo, tedesco, francese, ungherese e olandese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. III – Analisi 23. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86, che dispone che lo Stato membro interessato può esigere che il soggiornante possieda «risorse stabili e regolari, sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari», autorizzi le autorità competenti dello Stato in parola ad effettuare una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui egli dispone alla data di presentazione e/o di esame della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì di quelle di cui disporrà nell’anno successivo alla presentazione della domanda, sapendo che la probabilità che il soggiornante mantenga per un anno le risorse di cui dispone è valutata considerando le risorse di cui disponeva nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. 24. Occorre notare che la questione pregiudiziale non verte sulla «sufficienza» delle risorse, in altre parole sul loro ammontare rispetto, segnatamente, a quello delle retribuzioni e delle pensioni minime nazionali, bensì sulla «regolarità» e «stabilità» di siffatte risorse, poiché si tratta di accertare se le autorità competenti dello Stato membro interessato possano esigere non solo che il soggiornante abbia disposto di risorse sufficienti in passato, ma anche che ne disporrà in futuro, per un periodo e con una frequenza da stabilirsi. 25. Di conseguenza, nelle presenti conclusioni non esaminerò la questione se le autorità spagnole possano, senza contravvenire all’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86, richiedere che il soggiornante abbia un reddito minimo pari al 150% dell’IPREM ( 7 ). Preciso tuttavia che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente» ( 8 ), e che una siffatta interpretazione trovava riscontro nell’articolo 17 della direttiva 2003/86 ( 9 ), che impone un esame caso per caso. 26. Più in particolare, ritengo che la questione di cui è investita la Corte comprenda due elementi. Da una parte, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di tenere conto delle risorse future del soggiornante, vale a dire sul principio stesso di una valutazione in prospettiva della condizione delle risorse prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86. Dall’altra, il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano gli elementi da prendere in considerazione ai fini di una siffatta valutazione, vale a dire quale sia la durata del periodo in cui il soggiornante dovrà disporre di risorse sufficienti (in base alla normativa spagnola, un anno dopo la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare) e quale sia la probabilità che tali risorse rimangano disponibili nel suindicato periodo (in base alla normativa spagnola, la probabilità che il soggiornante mantenga le risorse dopo la presentazione della domanda è valutata sulla base della loro evoluzione nei sei mesi che precedono la domanda). 27. Qui di seguito analizzerò quindi, in un primo tempo, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 autorizzi la valutazione in prospettiva delle risorse del ricorrente. Dirò subito che, a mio giudizio, non vi è dubbio che la direttiva in parola autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a disporre una siffatta valutazione. In un secondo tempo, mi soffermerò ad analizzare il metodo seguito dalle autorità competenti dello Stato membro interessato per valutare la probabilità di mantenimento delle risorse in possesso del soggiornante, e per quanto tempo. Al riguardo, benché, nel silenzio della direttiva 2003/86, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano liberi di definire il metodo di valutazione delle risorse del soggiornante, essi possono tuttavia esercitare questa facoltà unicamente rispettando la finalità della direttiva, ossia favorire il ricongiungimento familiare. Tenendo conto di tale finalità, esaminerò il metodo di valutazione stabilito dalla normativa spagnola, così come richiamata al paragrafo precedente. A – Sulla facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di procedere ad una valutazione in prospettiva delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 28. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede che lo Stato membro interessato «può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone» tra l’altro, «di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato». Tuttavia, l’articolo in questione non definisce le risorse «stabili» e «regolari». È pur vero che esso precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità» ( 10 ), ma tali indicazioni, essendo vaghe, non risultano di grande aiuto per stabilire se le risorse in parola siano «stabili» e «regolari». Per contro, non solo detto articolo definisce, quantomeno a contrario, le risorse «sufficienti» (si tratta di risorse il cui livello consente al soggiornante e alla sua famiglia di mantenersi senza dover ricorrere all’assistenza sociale), ma fornisce anche indicazioni sul loro metodo di valutazione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ultimo periodo, precisa infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, per valutare tali risorse, «tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari». 29. In altri termini, il paragrafo 1 di detto articolo non precisa se la stabilità e la regolarità delle risorse possano essere oggetto di una valutazione in prospettiva. Non mi pare, in effetti, che debba essere attribuito un significato particolare all’utilizzo, nell’articolo in questione, del presente dell’indicativo («lo Stato membro interessato può chiedere (…) che il soggiornante dispone ») ( 11 ): ritengo non si possa dedurre, dall’utilizzo del tempo presente piuttosto che del futuro [«lo Stato membro interessato può chiedere che il soggiornante (…) disporrà »], che una siffatta valutazione in prospettiva sia esclusa ( 12 ). Peraltro, l’articolo in questione non può essere letto nel senso che è «al momento della presentazione della domanda» che il soggiornante deve disporre delle risorse sufficienti. A mio parere, il complemento di tempo non si riferisce al possesso di tali risorse, bensì alla facoltà dello Stato membro interessato di chiederne la dimostrazione: è «al momento della presentazione della domanda» che «lo Stato membro interessato può chiedere» alla persona che ha presentato la domanda di dimostrare che il soggiornante dispone di risorse sufficienti ( 13 ). 30. Tuttavia, malgrado l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non precisi se la stabilità e la regolarità delle risorse possano essere oggetto di una valutazione in prospettiva, ritengo che il suo articolo 16 fornisca la risposta a tale interrogativo. 31. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86 stabilisce che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono respingere la domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare », inter alia, «qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più , soddisfatte» ( 14 ). In altri termini, se, dopo l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno dei familiari, una delle condizioni del ricongiungimento familiare previste dalla direttiva 2003/86 non è «più soddisfatta», le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno la facoltà di ritirare il permesso di soggiorno dei familiari. Il possesso da parte del soggiornante di risorse sufficienti a mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato è una delle «condizioni» alle quali la direttiva 2003/86 subordina espressamente l’autorizzazione al ricongiungimento familiare. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola rientra infatti tra le disposizioni del suo capo IV, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare» ( 15 ). Di conseguenza, dall’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati hanno la facoltà di chiedere che il soggiornante disponga di risorse sufficienti a mantenere i suoi familiari per tutta la durata del loro soggiorno sul territorio dello Stato membro interessato, vale a dire fino all’ottenimento, da parte dei familiari, di un permesso di soggiorno indipendente da quello del soggiornante. Da quel momento, infatti, non rientrano più nel campo d’applicazione della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 32. L’esame dei lavori preparatori degli articoli 7 e 16 della direttiva 2003/86 conferma la conclusione cui sono giunto al paragrafo precedente. Da essi risulta, infatti, che l’articolo 16, così come contenuto nella proposta iniziale di direttiva della [OSCURATO:PERSONA], prevedeva come unici motivi di ritiro o di rifiuto di rinnovo dei permessi di soggiorno dei familiari, da un lato, la falsificazione di documenti o la frode e, dall’altro, un matrimonio o un’adozione fittizi ( 16 ). Nella sua versione iniziale, pertanto, l’articolo 16 non prevedeva che i permessi di soggiorno dei familiari potessero essere ritirati se il soggiornante non disponeva più delle risorse sufficienti per mantenerli. Solo a seguito della proposta, avanzata dalle delegazioni di numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri, di introdurre nel testo dell’articolo 7, paragrafo 1, un termine minimo durante il quale il soggiornante doveva soddisfare, inter alia, la condizione delle risorse sufficienti ( 17 ), e dell’impossibilità di addivenire ad un consenso tra le delegazioni sulla durata di un siffatto termine ( 18 ), l’articolo 16 è stato modificato in modo tale da prevedere la facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di ritirare il permesso di soggiorno dei familiari se il soggiornante non soddisfaceva più la condizione fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86. [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto esigere dal soggiornante che disponga di risorse sufficienti per mantenere i suoi familiari dopo il loro ingresso nel loro territorio proprio a motivo che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva in questione li autorizza a ritirare il permesso di soggiorno dei familiari qualora, dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, il soggiornante non soddisfi più la condizione in parola. 33. Un’altra disposizione della direttiva 2003/86 depone nel senso della facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante. L’articolo 3, paragrafo 1, della suindicata direttiva dispone che essa «si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile , se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico» ( 19 ). L’articolo in questione non precisa in cosa consista una «fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile». Per contro, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86, del 3 aprile 2014 ( 20 ) (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»), precisa che il soggiornante titolare di un permesso di soggiorno «rilasciato per una finalità specifica, con validità limitata e non rinnovabile» non disporrebbe di una siffatta prospettiva ( 21 ). Orbene, poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 riconosce alle autorità competenti dello Stato membro interessato la facoltà di compiere una valutazione in prospettiva dell’ottenimento del diritto di soggiornare in modo stabile, sarebbe incoerente negare loro la facoltà di effettuare una siffatta valutazione per quanto riguarda le risorse di cui il soggiornante disporrà dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare. 34. Rilevo che questa è, peraltro, l’interpretazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] precisa infatti che «la valutazione della stabilità e della regolarità delle risorse deve basarsi sulla previsione che le risorse possano essere ragionevolmente disponibili nel prossimo futuro, in modo che il richiedente non necessiti di ricorrere al sistema di assistenza sociale» ( 22 ). 35. Nella fattispecie, l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 obbliga le autorità competenti ad effettuare una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, prevedendo che sia valutata «la prospettiva di mantenimento di una fonte di reddito nell’anno» successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. Orbene, come abbiamo visto, la direttiva 2003/86 autorizza una siffatta valutazione. 36. Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva in parola, non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino le autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse di cui dispone il soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui dispone il soggiornante al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì delle risorse di cui egli disporrà dopo la presentazione della domanda in questione. B – Sulla valutazione, da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della probabilità che, dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, il soggiornante mantenga le risorse economiche di cui dispone 37. Sebbene risulti chiaramente dalla direttiva 2003/86 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di autorizzare le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante, la direttiva non precisa tuttavia quale sia il metodo da seguire per valutare se il soggiornante manterrà le risorse di cui dispone, né indica il periodo di tempo durante il quale egli deve mantenerle affinché siano considerate «stabili» e «regolari», ai sensi del suo articolo 7, paragrafo 1, lettera c) ( 23 ). Spetta di conseguenza agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire tale metodo di valutazione e fissare il periodo di tempo durante il quale il soggiornante deve mantenere le risorse di cui dispone al momento dell’autorizzazione al ricongiungimento familiare ( 24 ). 38. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che «essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’articolo 7, [paragrafo] 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva deve essere interpretata restrittivamente» e che «la discrezionalità riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri non deve essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare» ( 25 ). Ritengo, in proposito, che se l’autorizzazione al ricongiungimento familiare è «la regola», è perché questo è un diritto. La Corte ha infatti affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri «autorizzano» l’ingresso e il soggiorno di alcuni familiari, «impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, imponendo loro, nelle ipotesi contemplate dalla direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito» ( 26 ). 39. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che la facoltà riconosciuta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86 di esigere dal soggiornante che disponga di risorse stabili e regolari sufficienti, deve essere interpretata alla luce del diritto al rispetto della vita familiare ( 27 ). Una tale facoltà deve altresì essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità ( 28 ). Infine, occorre tenere conto dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, che richiede un esame concreto della situazione di ciascun richiedente ( 29 ). 40. Atteso che la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di chiedere la prova delle risorse stabili e regolari sufficienti deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, è ovvio che debba essere interpretata in senso restrittivo anche la conseguente facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di disporre che le proprie autorità competenti compiano una valutazione in prospettiva di siffatte risorse. Essa deve essere altresì esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 17 della direttiva 2003/86. 41. Nella fattispecie, si ricorda che l’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regio decreto 557/2011 dispone che il soggiornante deve mantenere risorse sufficienti per soddisfare le esigenze dei propri familiari per l’anno successivo alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, e che la probabilità che egli mantenga dette risorse per un siffatto periodo è valutata sulla base dell’evoluzione delle sue risorse nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. 42. Non ritengo sproporzionato il periodo di un anno durante il quale, ai sensi della normativa spagnola, il soggiornante deve mantenere risorse sufficienti. Ricordo, in proposito, che, durante i lavori preparatori della direttiva 2003/86, alcune delegazioni avevano proposto termini più lunghi, da due a cinque anni. Ricordo inoltre che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri avevano proposto di armonizzare il periodo durante il quale il soggiornante doveva soddisfare la condizione delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86 con la durata del periodo di residenza che permette ai suoi familiari di ottenere un permesso di soggiorno autonomo, che non dipenda più da quello del soggiornante, vale a dire, in virtù dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva in questione, un massimo di cinque anni ( 30 ). 43. Per quanto riguarda il metodo da seguire per valutare se il soggiornante manterrà le risorse di cui dispone, dunque, per un anno a decorrere dalla presentazione della domanda, non capisco in che modo prendere in considerazione l’evoluzione delle risorse del soggiornante nei sei mesi precedenti pregiudichi la finalità o l’effetto utile della direttiva 2003/86. Tener conto di un periodo più lungo, ad esempio un anno, non sarebbe necessariamente più favorevole al soggiornante e ai suoi familiari. Lo sarebbe, a titolo di esempio, se avesse lavorato per sette mesi prima di perdere il lavoro e di ritrovarne uno quattro mesi più tardi ( 31 ). Non lo sarebbe se, durante l’anno trascorso, avesse lavorato solo nei cinque mesi precedenti la presentazione della domanda ( 32 ). 44. Nella fattispecie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare il 20 febbraio 2012. Dall’ordinanza di rinvio risulta che, nei sei mesi precedenti, egli ha lavorato solo 63 giorni (per l’impresa Construcciones y distribuciones constru-label SL) ( 33 ). Se è effettivamente questa la sua situazione, ritengo non si possa considerare che egli disporrà delle risorse sufficienti a mantenere la propria coniuge dopo l’ingresso di quest’ultima in territorio spagnolo. Ciononostante, sembra che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e che affermi di avere versato contributi in [OSCURATO:PERSONA] per più di cinque anni, il che suggerisce che egli disponga di entrate regolari, o, quantomeno, che ne disponesse quando il permesso in questione gli è stato concesso. Si nota parimenti che egli ha ritrovato lavoro il 26 novembre 2012, circostanza di cui, invero, il giudice del rinvio non sembra autorizzato a tenere conto, secondo le norme procedurali nazionali. 45. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio, alla luce dei suindicati elementi, nel rispetto del principio di proporzionalità ed esaminando la situazione personale del sig. [OSCURATO:PERSONA], così come previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/86, valutare la probabilità che egli disponga di risorse sufficienti a mantenere la propria coniuge e, in caso affermativo, che siffatte risorse vengano mantenute dopo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare. IV – Conclusione 46. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA]): 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino le proprie autorità competenti a compiere una valutazione in prospettiva delle risorse di cui dispone il soggiornante, vale a dire a tenere conto non soltanto delle risorse di cui dispone il soggiornante al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma altresì delle risorse di cui egli disporrà dopo la presentazione della domanda in parola. 2) La facoltà delle autorità competenti dello Stato membro interessato di compiere una valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante non deve pregiudicare la finalità della direttiva 2003/86, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, segnatamente riguardo al periodo durante il quale il soggiornante dovrà mantenere le risorse di cui dispone. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU L 251, pag. 12 . ( 3 ) V. le mie conclusioni nella causa Dogan ( C‑138/13 , EU:C:2014:287 , paragrafi da 44 a 61 ) nonché sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 ). Preciso che la Corte si è pronunciata sulle misure di integrazione nel contesto della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( GU L 16, pag. 44 ). V. sentenza P e S ( C‑579/13 , EU:C:2015:369 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 ) e O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punti da 70 a 81 ). La Corte si è altresì pronunciata sulla sufficienza delle risorse che il soggiornante deve possedere non già quando è, come nella presente causa, un cittadino di paesi terzi, bensì quando è un cittadino dell’Unione, la cui situazione è disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU L 158, pag. 77 ). V., in particolare, sentenze Brey ( C‑140/12 , EU:C:2013:565 , punto 61 ) e Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , punto 63 ). ( 5 ) BOE n. 10 del 12 gennaio 2000. ( 6 ) BOE n. 103 del 30 aprile 2011. ( 7 ) V. paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni. ( 8 ) C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 48 . ( 9 ) V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Rilevo, a tale riguardo, che la proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 maggio 2002 [COM(2002) 225 definitivo], introduceva una chiara distinzione tra «stabilità» e «regolarità» delle risorse, che non è stata ripresa nella versione finale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86. La proposta indicava infatti che «[i]l criterio delle risorse stabili è valutato rispetto alla natura e alla regolarità delle risorse». ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) In proposito, tengo a precisare che, a mio avviso, dall’utilizzo del presente dell’indicativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non si può neppure dedurre che il soggiornante che produce un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato firmato, ma non ancora in vigore , debba essere automaticamente considerato non soddisfare la condizione delle risorse: un’analisi della sua situazione personale è d’obbligo. V. paragrafi 25 e 39 delle presenti conclusioni, nonché, in merito alla direttiva 2004/38, le mie conclusioni nella causa Alokpa e Moudoulou ( C‑86/12 , EU:C:2013:197 , paragrafi da 23 a 30 ). ( 13 ) Fatte salve, evidentemente, le norme procedurali nazionali che autorizzano che una prova di tal genere sia presentata in corso di giudizio. V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Alokpa e Moudoulou ( C‑86/12 , EU:C:2013:197 , paragrafi 31 e 32 ). ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 ) Si noti, al riguardo, che il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86 si riferisce espressamente alle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Esso dispone, infatti, che «nel rinnovare il permesso di soggiorno, qualora il soggiornante non abbia risorse sufficienti che gli consentano di non ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro tiene conto del contributo dei familiari al reddito familiare». ( 16 ) V. articolo 14, paragrafo 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ricongiungimento familiare, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 1 o dicembre 1999 [COM(1999) 638 def.]. ( 17 ) Numerose delegazioni si sono appunto chieste «se la constatazione che il richiedente il ricongiungimento soddisfa le condizioni previste dalla presente disposizione debba avvenire solo al momento della presentazione della domanda o [se] possa essere effettuata anche in una fase successiva». In particolare, si sono chieste quale trattamento riservare a una domanda di ricongiungimento familiare laddove il soggiornante soddisfi la condizione delle risorse al momento della presentazione della domanda, ma cessi di soddisfarla, ad esempio, a causa della perdita del lavoro. V., al riguardo, documento del Consiglio n. 11524/00, del 4 gennaio 2011, accessibile sul sito Internet del registro pubblico dei documenti del Consiglio (la nota all’articolo 9 della proposta di direttiva, divenuta l’articolo 7 nella versione finale della medesima, riprende le proposte delle delegazioni tedesca e austriaca relative alla data in cui valutare se il soggiornante soddisfa la condizione delle risorse). ( 18 ) Su domanda di alcune delegazioni nazionali menzionate alla precedente nota, la presidenza del Consiglio ha proposto di aggiungere all’articolo 9, paragrafo 1, della proposta di direttiva il seguente comma: «lo Stato membro interessato può chiedere al soggiornante di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 per un periodo non superiore a due anni dall’ingresso del familiare o dei familiari […]» (documento del Consiglio n. 7145/01, del 23 marzo 2001). Ciononostante, diverse delegazioni (tedesca, greca, olandese, austriaca) hanno indicato la propria preferenza per un termine più lungo, da tre a cinque anni (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 7612/01, dell’11 aprile 2001, e documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001). Alcune delegazioni (tedesca, greca, austriaca) hanno proposto di armonizzare il termine durante il quale il soggiornante deve disporre di risorse sufficienti a mantenere i propri familiari con la durata del periodo di residenza che permette loro di ottenere un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante, vale a dire quattro anni nel momento in cui tale proposta è stata presentata (cinque anni nella versione finale della direttiva 2003/86, come previsto al suo articolo 15, paragrafo 1) (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 8491/01, del 10 maggio 2001, e documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001). Al contrario, altre delegazioni (belga, spagnola, francese) auspicavano la riduzione a un anno del periodo durante il quale il soggiornante deve disporre di risorse sufficienti per mantenere i propri familiari (documento del Consiglio n. 7144/01, del 23 marzo 2001; documento del Consiglio n. 7612/01, dell’11 aprile 2001; documento del Consiglio n. 8491/01, del 10 maggio 2001; documento del Consiglio n. 9019/01, del 21 maggio 2001, e documento del Consiglio n. 11330/01, del 2 agosto 2001). Avendo constatato la mancanza di un consenso tra le delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la presidenza del Consiglio ha quindi proposto di introdurre termini massimi diversi per il coniuge e un figlio minorenne (un anno), un ascendente in linea diretta e un figlio maggiorenne (due anni) e il partner non legato da vincoli di matrimonio (tre anni, poi due). Tale proposta non ha tuttavia avuto seguito (documento del Consiglio n. 10922/01, del 20 luglio 2001, e documento del Consiglio n. 11542/01, dell’11 settembre 2001). ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 ) COM(2014) 210 final. ( 21 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], punto 2.1. [OSCURATO:PERSONA] precisa, al riguardo, che, «poiché il tipo e la finalità dei permessi di soggiorno variano notevolmente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta a questi ultimi determinare quale tipo di permesso di soggiorno sia accettato come sufficiente per ritenere che sussista una fondata prospettiva» (comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], punto 2.1). Ritengo che la condizione di una «fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile» possa essere interpretata come un riferimento all’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola dispone che «lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente , fatto salvo l’articolo 9» (il corsivo è mio). V. Beck, C.H., EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA]. Commentary on EU Regulations and Directives , K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010 (v. il capitolo III, commento dell’articolo 3, punti 5 e 6), e Schaffrin, D., «Which standard for family reunification of third-country nationals in the [OSCURATO:PERSONA]?», in Immigration and [OSCURATO:PERSONA] of the EU: current debates , dir. Carlier, J.-Y., Bruylant, Bruxelles, 2005, pagg. 90 e segg. (in particolare pag. 102). ( 22 ) V. punto 4.4, paragrafo 2, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Si ricorda che, a termini dell’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86, menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «possono» ritirare il permesso di soggiorno di un familiare quando il soggiornante non dispone più delle risorse sufficienti per mantenerlo. Si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ne consegue che la direttiva 2003/86 non può essere interpretata nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono chiedere al soggiornante la prova di disporre delle risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia per tutta la durata del soggiorno della stessa sul territorio dello Stato membro ospitante, vale a dire fino a che i familiari soddisfino la condizione di cinque anni di soggiorno che consente loro di chiedere un permesso di soggiorno autonomo. Nulla vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di chiedere, al momento dell’esame della domanda di ricongiungimento familiare, la semplice prova che il soggiornante dispone delle risorse sufficienti per mantenere i suoi familiari per, ad esempio, due anni successivamente alla presentazione della domanda. I lavori preparatori della direttiva 2003/86, menzionati alla nota 18 delle presenti conclusioni, sono orientati in questa direzione. ( 25 ) [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 43 ), e O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 74 ) e le mie conclusioni nella causa Noorzia, ( C‑338/13 , EU:C:2014:288 , paragrafo 44 ). V. anche, riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 50 ), e, riguardo alla direttiva 2003/109, sentenza Kamberaj ( C‑571/10 , EU:C:2012:233 , punto 86 ). ( 26 ) Sentenza Parlamento/Consiglio ( C‑540/03 , EU:C:2006:429 , punto 60 ) (il corsivo è mio). V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 41 ); O e a. ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 70 ), e K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 46 ). V., infine, Beck, C.H., EU Immigration and [OSCURATO:PERSONA]. Commentary on EU Regulations and Directives , K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010, pagg. da 171 a 172. ( 27 ) [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 44 ), e O e a., ( C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 , punto 77 ). ( 28 ) V., a proposito dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punto 51 ). V. anche, a proposito della direttiva 2003/109, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑508/10 , EU:C:2012:243 , punto 75 ). ( 29 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 48 ). V., riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, sentenza K e A ( C‑153/14 , EU:C:2015:453 , punti da 58 a 60 ). ( 30 ) V. nota 24 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Se il periodo di riferimento è di un anno prima della presentazione della domanda, il soggiornante avrà lavorato otto mesi su dodici. Se, invece, questo periodo è di sei mesi prima della presentazione della domanda, avrà lavorato due mesi su sei. ( 32 ) Se il periodo di riferimento è di un anno prima della presentazione della domanda, il soggiornante avrà lavorato cinque mesi su dodici. Se, invece, il periodo è di sei mesi prima della presentazione della domanda, avrà lavorato cinque mesi su sei. ( 33 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris