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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 17510/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - NERLI ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]);Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/02/2021, la Corte d’appello di Trieste haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatole domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] per la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale conclusodall’Albini con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre alla condanna diquest’ultimo al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’Albini non avesse offerto alcuna concreta dimostrazione,né dell’effettiva sottrazione dell’Adami ai propri obblighi professionali, né del preteso nesso di causalità tra l’asserito inadempimentodell’Adami e i danni in ipotesi subiti; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in giudizio dall’Adami a fini di manleva) resistono ciascuno conun proprio controricorso; ClaudioAlbini e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degliartt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente disatteso l’istanza Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri diammissione della prova testimoniale invocata dall’odierno ricorrente alfine di comprovare l’avvenuta conclusione, tra le parti, del contratto diopera professionale dedotto in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta conclusione o meno del contratto d’opera professionale tra le odierne parti del giudizio , abbia escluso, sulla base del comportamento concretamente tenuto dall’Albini (il qualecontinuò a servirsi dell’attività professionale dell’Adami per anni dopoil preteso inadempimento di controparte), che l’attore avesse mai dimostratoil ricorso, né di alcun inadempimento della controparte, né di alcun danno come effetto causalmente riconducibile al comportamento inadempiente del professionista, con la conseguenza che l’eventuale dimostrazione per via testimoniale dell’avvenuta conclusionedel contratto d’opera professionale finirebbe in ogni caso pernon assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione ; la censura in esame, conseguentemente, deve ritenersi inammissibileper difetto di rilevanza; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente o, comunque, insufficiente e illogica a fondamento della decisioneassunta; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, al di là della carente o impropria evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (qui richiamato secondo i termini di un a formulazione normativa non più vigente ratione temporis ), il difetto del requisito della motivazione ai sensi Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.132, n. 4, c.p.c. s i configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione,pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova esaminat i e del grado della relativa attendibilità sulla base di Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruitàlogica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 10.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - NERLI ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]);Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/02/2021, la Corte d’appello di Trieste haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatole domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] per la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale conclusodall’Albini con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre alla condanna diquest’ultimo al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’Albini non avesse offerto alcuna concreta dimostrazione,né dell’effettiva sottrazione dell’Adami ai propri obblighi professionali, né del preteso nesso di causalità tra l’asserito inadempimentodell’Adami e i danni in ipotesi subiti; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in giudizio dall’Adami a fini di manleva) resistono ciascuno conun proprio controricorso; ClaudioAlbini e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degliartt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente disatteso l’istanza Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri diammissione della prova testimoniale invocata dall’odierno ricorrente alfine di comprovare l’avvenuta conclusione, tra le parti, del contratto diopera professionale dedotto in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta conclusione o meno del contratto d’opera professionale tra le odierne parti del giudizio , abbia escluso, sulla base del comportamento concretamente tenuto dall’Albini (il qualecontinuò a servirsi dell’attività professionale dell’Adami per anni dopoil preteso inadempimento di controparte), che l’attore avesse mai dimostratoil ricorso, né di alcun inadempimento della controparte, né di alcun danno come effetto causalmente riconducibile al comportamento inadempiente del professionista, con la conseguenza che l’eventuale dimostrazione per via testimoniale dell’avvenuta conclusionedel contratto d’opera professionale finirebbe in ogni caso pernon assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione ; la censura in esame, conseguentemente, deve ritenersi inammissibileper difetto di rilevanza; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente o, comunque, insufficiente e illogica a fondamento della decisioneassunta; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, al di là della carente o impropria evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (qui richiamato secondo i termini di un a formulazione normativa non più vigente ratione temporis ), il difetto del requisito della motivazione ai sensi Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.132, n. 4, c.p.c. s i configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione,pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova esaminat i e del grado della relativa attendibilità sulla base di Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruitàlogica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 10.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor
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