CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 28220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20726 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa, intimato - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. cron. 509/2019 depositato il 17/5/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con provvedimento del 10/11/2018, rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il decreto di esecutività del [OSCURATO:PERSONA] spa, che aveva respinto la domanda di rivendica e/o restituzione formulata dall’odierna ricorrente, avente ad oggetto tre imbarcazioni (Aicon 62/23, Aicon 62/28 e Aicon 16/23); beni che il curatore aveva inventariato ed acquisito alla massa attiva fallimentare. 1.1 Il Tribunale affermò che, dall’esperita consulenza tecnica, era emersa la diretta riconducibilità di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa a [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, a [OSCURATO:PERSONA] e la stessa documentazione offerta dall’opponente aveva consentito di ritenere che le imbarcazioni erano state rinvenute all’interno di un’area di proprietà della fallita, anche se oggetto di contratto di affitto di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] risoltosi il 2/10/2012 su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] spa; di certo, secondo i giudici dell’opposizione, il sito all’interno del quale si trovavano le imbarcazioni rivendicate non era nella disponibilità della odierna ricorrente. Argomentò, quindi, il Collegio che la documentazione versata in atti da [OSCURATO:SOCIETA] (fatture, copie dei registri contabili e bonifici di pagamento) non era idonea a dimostrare la proprietà delle imbarcazioni, in quanto incerta e contraddittoria, avuto riguardo anche allo stretto rapporto di correlazione tra la società fallita e l’opponente (entrambe parti del medesimo gruppo societario e riconducibili alla medesima persona fisica) e alla mancata produzione di contratti ed atti di registrazione di trasferimenti di proprietà. Ritenne, infine, il Tribunale che l’esistenza di una forte commistione tra le società consentisse di escludere la sussistenza delle condizioni di verosimiglianza richieste dall’art 621 c.p.c. per dare corso alla dedotta prova testimoniale. 2. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per revocazione che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la sentenza impugnata, respingeva, rilevando che le censure mosse dalla ricorrente non concernevano l’erronea affermazione o negazione di un fatto incontestabilmente emergente dagli atti, bensì la valutazione degli elementi di prova (valore confessorio dell’appartenenza al rivendicante delle imbarcazioni, disponibilità da parte della società fallita dell’area all’interno della quale erano ricoverate le imbarcazioni) che il Giudice dell’opposizione allo stato passivo aveva, tra l’altro, apprezzato in coerenza con i principi normativi derivanti dagli artt. 84 e 103 l.fall. e 621 c.p.c. e tenendo conto dell’incapacità del curatore, in quanto terzo, a rendere confessione. 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] spa non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia l’ omessa applicazione dell’art. 394 , n . 5,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , c.p.c., per avere il Tribunale errato nell’escludere l’errore revocatorio, ritenendo che il Giudice dell’opposizione allo stato passivo non fosse incorso nell’omesso esame della relazione del curatore, che comprovava l’estraneità delle aree dove erano state rinvenute le imbarcazioni, ma avessecompiuto una valutazione delle risultanz e istruttori e . 2.Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 395, n. 4, 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. : la ricorrente ascrive al Tribunale un malinteso sul reale contenuto dell’impugnazione; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe malamente considerato infondato il ricorso per revocazione assumendo che la relazione del curatore al [OSCURATO:PERSONA] non fornisse la prova della proprietà delle imbarcazioni in capo al rivendicante, quando l’errore revocatorio denunciato non consisteva nel fatto che tale relazione desse la prova positiva della proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante (tesi mai sostenuta), bensì la prova negativa che tali imbarcazioni non fossero di proprietà delle fallita. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili in quanto non si confrontanoné con la complessiva ratio decidendi che regge il decreto impugnato, né con i necessari presupposti dell’impugnazione per revocazione. 3.1 L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. tra le tante Cass.n.16439/2021). 3.2 Orbene, nel caso di specie , correttamente la sentenza impugnata ha escluso ogni svista percettiva, in quantoil Tribunale dell’opposizione ha compiuto una valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, ritenendo non provata, in applicazione degli artt. 103 l.fall.e 621 c.p.c., la proprietà in capo al terzo. 3.3 [OSCURATO:PERSONA] della revocazione, dopo aver rettamente affermato che la contestazione della ricorrente investiva inammissibilmente la valutazione del compendio probatorio, ha poi precisato , ad abundantiam, che il decreto del Tribunale non aveva rigettato il reclamo sul solo presupposto che l’area su cui le imbarcazioni erano state rinvenute fosse di proprietà della fallita , poiché l a questione della proprietà dell’area non era essenziale e decisiva, ai fini del rigetto dell’opposizione. 3.4 La sentenza impugnata, infatti, dopo aver riportato il brano della motivazione del decreto oggetto di revocazione dove si concludeva «Di certo, dunque, l’area in cui sono state rinvenuta le imbarcazioni per cui è opposizione non è mai stata oggetto di possesso o detenzione da parte dell’opponente: allo stesso modo può dirsi che l’area era di proprietà della fallita, così come il ramo di azienda che su essa insisteva: pertanto come minimo, che l’area ed il ramo d’azienda fossero di pertinenza della fallita», precisa: «Dunque il provvedimento afferma che certamente l’area non era mai stata nel possesso o nella disponibilità dell’opponente: che la medesima area, insieme al ramo di azienda, era di proprietà della fallita o comunque, come minimo che l’area ed il ramo di azienda fossero di pertinenza della fallita (come affermato anche dai periti stimatori)». 3.5 Il primo motivo di ricorso si concentra soltanto su uno dei tre requisiti che devono concorrere perché possa essere accolta la revocazione (che l’errore denunciato sia relativo alla percezione di un fatto e non alla valutazione delle prove), senza farsi alcun carico dei rimanenti. Il che rende superfluo esaminare e argomentare l’infondatezza di un motivo che non potrebbe portare comunque alla cassazione del decreto impugnato. 3.6 Ma ancor più significativo e rivelatore della inammissibilità del ricorso è il chiarimento che la ricorrente fornisce, illustrando il secondo motivo, su come essa intende l’oggetto della proposta revocazione. Infatti, la ricorrente precisa di non avere mai sostenuto che la relazione del curatore desse « la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante» e di aver asserito, invece , che da quella relazione si ricavasse « la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno si doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita». 3.7 Con tale precisazione si rende palese la mancanza di decisività del preteso errore revocatorio, perché la ricorrente non considera il dato essenziale che oggetto del giudizio, nella rivendica dei beni inventariati all’attivo del fallimento e nella successiva opposizione allo stato passivo, non è la proprietà dei beni rivendicati in capo all’imprenditore fallito, bensì la proprietà in capo alla rivendicante, e che, quindi, per respingere la domanda e l’opposizione, non è necessario provare che i beni sono di proprietà dell’impresa fallita, ma è sufficiente che manchi la prova che essi sono di proprietà del soggetto che li rivendica. 4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è inammissibile. Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu