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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 1982

Cassazione n. 41075/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061R23T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1982 avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria dell'Austria di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso in data 9 agosto 2021 dalla Corte regionale di Eisenstadt in esecuzione della sentenza del 17 settembre 2019.Con tale sentenza il Sarwari è stato condannato alla pena di sei anni per i reati di associazione finalizzata al traffico di essere umani, di violazione della normativa sull'immigrazione e di traffico di stupefacenti commessi in Nickelsdorf, Vienna, Salisburgo e altrove dall'1.1.2015 all'8.4.2019.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Sarwari, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. due motivi e, segnatamente: - la violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, in quanto Corte d'appello di Roma aveva ritenuto di dare esecuzione alla richiesta di consegna del Sarwari senza aver previamente operato alcuna verifica specifica circa le condizioni carcerarie nello stato di emissione e la loro compatibilità coi diritti fondamentali; - l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato che il Sarwari è cittadino afghano al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalla Commissione territoriale per l'asilo politico in Italia e che, in seguito all'esecuzione della condanna disposta dall'autorità giudiziaria austriaca, potrebbe essere rimpatriato nel paese di origine, dal quale era fuggito.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005.

Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Roma aveva ritenuto di dare esecuzione alla richiesta di consegna del Sarwari senza avere effettuato nessuna verifica specifica circa le condizioni carcerarie nello stato di emissione del mandato di arresto e della loro compatibilità con i diritti fondamentali del soggetto richiesto.

Sarebbe, infatti, di pubblico dominio, oltre che confermato dalla consultazione di alcuni siti di informazione, la situazione di sovraffollamento carcerario dell'Austria, che sarebbe anche tra le nazioni europee con più alto numero di suicidi in carcere.

Tale complessa situazione sarebbe, peraltro, aggravata dalla pandemia in corso.

La Corte di appello di Roma avrebbe, dunque, dovuto richiedere opportune informazioni all'autorità giudiziaria emittente sulle condizioni detentive nel sistema penale austriaco prima di consentire la consegna del Sarwari.

3. La censura si rileva infondata. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante.

Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell'Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.

E', pertanto, onere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell'art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.

Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione».

La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che «tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite».

Parimenti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in attuazione di tali indicazioni, ha precisato che il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), della legge n. 69 del 2005 resta concretato solo a seguito di un rischio di trattamento inumano e degradante da parte dello Stato emittente che sia fondato, sia in via generale quanto alle complessive condizioni di detenzione, sia in particolare quanto a quelle destinate al consegnando, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo a seguito dell'accertamento di dette condizioni, l'Autorità giudiziaria nazionale dello Stato di esecuzione deve procedere a chiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare utile e necessaria al riguardo (ex plurimis: Cass. Sez. 6 del 1/6/2016 n. 23277, Barbu, Rv 267296) Nel caso all'esame della Corte, tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto, specifico e aggiornato sul quale poter fondare una ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, in quanto si è limitato a indicare un blog di un quotidiano e un documento di una associazione politico-culturale nazionale pur notoriamente attiva sui temi dell'esecuzione penitenziaria.

Non risulta, pertanto, indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema della Nazioni Unite, o anche rapporti elaborati da organizzazioni non governative operative a livello internazionale - quali, ad es., "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" (espressamente ritenute utilizzabili da Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933 in materia estradizionale)-, che abbiano in qualche modo stigmatizzato in termini concretamente negativi lo stato delle carceri austriache.

Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte sono, del resto, inammissibili critiche al sistema carcerario meramente esplorative, ovvero non sostenute dall'allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata (tra le tante, Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga, non mass. relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass. relativa ad un m.a.e. maltese).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato che il Sarwari è cittadino afghano al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalla Commissione territoriale per l'asilo politico in Italia.

Per effetto della pronuncia della Corte d'appello il Sarwari, dunque, una volta scontata la pena in Austria, non avendo alcuna tutela e nessun diritto di asilo in tale paese, rischierebbe di essere nuovamente condotto in Afghanistan, paese del quale era fuggito e per il quale gli era stata riconosciuta protezione dallo Stato italiano.

5. Il motivo si rivela infondato.

Il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando, non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche (Sez. 6, n. 9821 del 10/3/2021, Gazi, Rv. 281110).

Non può, tuttavia, ritenersi, né è stato dal ricorrente allegato alcunché a tal proposito, che l'Austria sia un Paese che rappresenti una minaccia per la vita e la libertà del consegnando in ragione dei predetti motivi.

Dall'altra parte, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell'ambito dell'Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito dell'Unione europea sussiste, infatti, un sistema comune di asilo, così come uno status uniforme di protezione sussidiaria.

Tale sistema europeo comune di asilo e protezione sussidiaria si basa su una procedura nella quale si accerta se la persona interessata abbia diritto o meno allo status di rifugiato ovvero a quello di protezione sussidiaria e, qualora non vi abbia diritto, di allontanarla dal territorio dell'Unione, mentre il mandato d'arresto europeo è un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all'interno dell'area territoriale propria dell'Unione (cfr. Sez. 6, n. 1270 del 12 gennaio 2021, Hoshyar).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061R23T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1982 avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria dell'Austria di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso in data 9 agosto 2021 dalla Corte regionale di Eisenstadt in esecuzione della sentenza del 17 settembre 2019.Con tale sentenza il Sarwari è stato condannato alla pena di sei anni per i reati di associazione finalizzata al traffico di essere umani, di violazione della normativa sull'immigrazione e di traffico di stupefacenti commessi in Nickelsdorf, Vienna, Salisburgo e altrove dall'1.1.2015 all'8.4.2019. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Sarwari, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. due motivi e, segnatamente: - la violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, in quanto Corte d'appello di Roma aveva ritenuto di dare esecuzione alla richiesta di consegna del Sarwari senza aver previamente operato alcuna verifica specifica circa le condizioni carcerarie nello stato di emissione e la loro compatibilità coi diritti fondamentali; - l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato che il Sarwari è cittadino afghano al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalla Commissione territoriale per l'asilo politico in Italia e che, in seguito all'esecuzione della condanna disposta dall'autorità giudiziaria austriaca, potrebbe essere rimpatriato nel paese di origine, dal quale era fuggito. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello di Roma aveva ritenuto di dare esecuzione alla richiesta di consegna del Sarwari senza avere effettuato nessuna verifica specifica circa le condizioni carcerarie nello stato di emissione del mandato di arresto e della loro compatibilità con i diritti fondamentali del soggetto richiesto. Sarebbe, infatti, di pubblico dominio, oltre che confermato dalla consultazione di alcuni siti di informazione, la situazione di sovraffollamento carcerario dell'Austria, che sarebbe anche tra le nazioni europee con più alto numero di suicidi in carcere. Tale complessa situazione sarebbe, peraltro, aggravata dalla pandemia in corso. La Corte di appello di Roma avrebbe, dunque, dovuto richiedere opportune informazioni all'autorità giudiziaria emittente sulle condizioni detentive nel sistema penale austriaco prima di consentire la consegna del Sarwari. 3. La censura si rileva infondata. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante. Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell'Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana. E', pertanto, onere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell'art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente. Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione». La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che «tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite». Parimenti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in attuazione di tali indicazioni, ha precisato che il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), della legge n. 69 del 2005 resta concretato solo a seguito di un rischio di trattamento inumano e degradante da parte dello Stato emittente che sia fondato, sia in via generale quanto alle complessive condizioni di detenzione, sia in particolare quanto a quelle destinate al consegnando, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo a seguito dell'accertamento di dette condizioni, l'Autorità giudiziaria nazionale dello Stato di esecuzione deve procedere a chiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare utile e necessaria al riguardo (ex plurimis: Cass. Sez. 6 del 1/6/2016 n. 23277, Barbu, Rv 267296) Nel caso all'esame della Corte, tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto, specifico e aggiornato sul quale poter fondare una ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, in quanto si è limitato a indicare un blog di un quotidiano e un documento di una associazione politico-culturale nazionale pur notoriamente attiva sui temi dell'esecuzione penitenziaria. Non risulta, pertanto, indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema della Nazioni Unite, o anche rapporti elaborati da organizzazioni non governative operative a livello internazionale - quali, ad es., "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" (espressamente ritenute utilizzabili da Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933 in materia estradizionale)-, che abbiano in qualche modo stigmatizzato in termini concretamente negativi lo stato delle carceri austriache. Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte sono, del resto, inammissibili critiche al sistema carcerario meramente esplorative, ovvero non sostenute dall'allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata (tra le tante, Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga, non mass. relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass. relativa ad un m.a.e. maltese). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato che il Sarwari è cittadino afghano al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalla Commissione territoriale per l'asilo politico in Italia. Per effetto della pronuncia della Corte d'appello il Sarwari, dunque, una volta scontata la pena in Austria, non avendo alcuna tutela e nessun diritto di asilo in tale paese, rischierebbe di essere nuovamente condotto in Afghanistan, paese del quale era fuggito e per il quale gli era stata riconosciuta protezione dallo Stato italiano. 5. Il motivo si rivela infondato. Il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando, non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche (Sez. 6, n. 9821 del 10/3/2021, Gazi, Rv. 281110). Non può, tuttavia, ritenersi, né è stato dal ricorrente allegato alcunché a tal proposito, che l'Austria sia un Paese che rappresenti una minaccia per la vita e la libertà del consegnando in ragione dei predetti motivi. Dall'altra parte, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell'ambito dell'Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito dell'Unione europea sussiste, infatti, un sistema comune di asilo, così come uno status uniforme di protezione sussidiaria. Tale sistema europeo comune di asilo e protezione sussidiaria si basa su una procedura nella quale si accerta se la persona interessata abbia diritto o meno allo status di rifugiato ovvero a quello di protezione sussidiaria e, qualora non vi abbia diritto, di allontanarla dal territorio dell'Unione, mentre il mandato d'arresto europeo è un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all'interno dell'area territoriale propria dell'Unione (cfr. Sez. 6, n. 1270 del 12 gennaio 2021, Hoshyar). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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