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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2018

Cassazione n. 00523/2024

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11740/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l. , in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v iale delle Milizie, 38 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Napoli di cui al procedimento nr 23185/2017, depositato in data 9/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 9/3/2018, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r. l . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l. dell’intero credito chirografario insinuato, di € 1.036.952, ammesso dal G.D. per il minor ammontare di € 103.695, corrispondente al pagamento (10%) promesso dalla debitrice con l’accordo ex art. 182 bis l. fall., cui la creditrice aveva aderito, omologato dallo stesso tribunale il 6.4.2012, oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 2 Il tribunale, premessa l’inammissibilità delle domande nuove, di risoluzione dell’accordo e di riconoscimento in prededuzione del credito ammesso, proposte da Eurodistillati solo in sede di opposizione, ha osservato: i) che gli accordi per la ristrutturazione del debito, pur present ando tratti comuni alle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno propria autonomia giuridica e sono connotati da peculiari e variabili cause (remissoria, transattiva, novativa o dilatoria); ii) che il momento pubblicistico, costituito dal procedimento di omologazione, non è idoneo a trasformare la natura negoziale dei singoli accordi stipulati con gli aderenti in una procedura concorsuale, atteso che l’intervento del Tribunale è finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori non aderenti; iii ) che , , quindi, la dichiarazione di fallimento non comporta l’automatico scioglimento dei singoli accordi che continuano a spiegare i loro effetti in mancanza, come nella specie, di una domanda di loro risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Eurodistillati srl ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di due motivi illustrati con memoria ; [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistitocon controricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.182 bis, 72 l.fall.,1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c. c .

La ricorrente sostiene che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione, da qualificare come atto negoziale a struttura plurilaterale con comunione di scopo, è il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei loro reciproci interessi.

Il fallimento, determinando in via definitiva l'impossibilità di dare esecuzione a ll'accordo e così il venir meno d ella sua causa concreta, comporta dunque la caducazione degli obblighi dallo stesso nascenti, con conseguente diritto del creditore aderente di essere ammesso al passivo per l’intero credito. 1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis ,93,95,98,99 e 101 l.fall.

La ricorrente deduce che la domanda di riconoscimento in prededuzione del minor credito ammesso non poteva essere ritenuta nuova, e perciò inammissibile, in quanto costituente logica conseguenza della posizione assunta dagli organi della procedurain sede di verifica. 2 Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.

PQM La Corte rimette la causa in pubblica udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11740/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l. , in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v iale delle Milizie, 38 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Napoli di cui al procedimento nr 23185/2017, depositato in data 9/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 9/3/2018, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r. l . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l. dell’intero credito chirografario insinuato, di € 1.036.952, ammesso dal G.D. per il minor ammontare di € 103.695, corrispondente al pagamento (10%) promesso dalla debitrice con l’accordo ex art. 182 bis l. fall., cui la creditrice aveva aderito, omologato dallo stesso tribunale il 6.4.2012, oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 2 Il tribunale, premessa l’inammissibilità delle domande nuove, di risoluzione dell’accordo e di riconoscimento in prededuzione del credito ammesso, proposte da Eurodistillati solo in sede di opposizione, ha osservato: i) che gli accordi per la ristrutturazione del debito, pur present ando tratti comuni alle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno propria autonomia giuridica e sono connotati da peculiari e variabili cause (remissoria, transattiva, novativa o dilatoria); ii) che il momento pubblicistico, costituito dal procedimento di omologazione, non è idoneo a trasformare la natura negoziale dei singoli accordi stipulati con gli aderenti in una procedura concorsuale, atteso che l’intervento del Tribunale è finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori non aderenti; iii ) che , , quindi, la dichiarazione di fallimento non comporta l’automatico scioglimento dei singoli accordi che continuano a spiegare i loro effetti in mancanza, come nella specie, di una domanda di loro risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale. Eurodistillati srl ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di due motivi illustrati con memoria ; [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistitocon controricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.182 bis, 72 l.fall.,1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c. c . La ricorrente sostiene che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione, da qualificare come atto negoziale a struttura plurilaterale con comunione di scopo, è il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei loro reciproci interessi. Il fallimento, determinando in via definitiva l'impossibilità di dare esecuzione a ll'accordo e così il venir meno d ella sua causa concreta, comporta dunque la caducazione degli obblighi dallo stesso nascenti, con conseguente diritto del creditore aderente di essere ammesso al passivo per l’intero credito. 1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis ,93,95,98,99 e 101 l.fall. La ricorrente deduce che la domanda di riconoscimento in prededuzione del minor credito ammesso non poteva essere ritenuta nuova, e perciò inammissibile, in quanto costituente logica conseguenza della posizione assunta dagli organi della procedurain sede di verifica. 2 Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente. PQM La Corte rimette la causa in pubblica udienza