CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicitàdella motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppoargomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazionicontenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 4 nella qualela Corte di appello di Roma evidenzia che gli elementi probatori attinenti al caso di speciericonducono la condotta del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di truffa di tipo contrattuale) non presentaalcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del danno diparticolare gravità di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondato poiché il viziocensurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 5 dellasentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;osservato inoltre come i motivi si caratterizzino anche per oggettiva reiteratività, inassenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]