CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 24790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22929-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 243/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22929 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.22929/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato legittima, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], l'iscrizione d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione commercianti per l'anno 2013 attesa la partecipazione da parte di questa alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratrice e in favore della quale prestava abitualmente diretta attività d'impresa; la Corte territoriale ha affermato che la società: a) aveva denunciato di aver prodotto un reddito d'impresa nel periodo di causa; b) nel predetto periodo temporale aveva avuto la diretta gestione di un complesso alberghiero, affittato a terzi soltanto nel 2016; c) non avendo dichiarato di avere dipendenti, era legittimo presumere che [OSCURATO:PERSONA] fornisse il suo diretto apporto all'attività d'impresa; ha inoltre rilevato che, essendo oggetto dell'impugnazione soltanto il punto sub b), per avere il Tribunale travisato i fatti, tale critica andava ril:enuta infondata atteso che, dalla visura camerale del 21.08.2015 era risultato che la società [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente attività agricola e di mediazione immobiliare, era divenuta cessionaria di altri rami d'azienda acquisiti per affitto o cessione e che, pertanto, i redditi dichiarati nel periodo di causa non derivavano solo da attività di gestione immobiliare; infine, che il contratto di affitto di ramo d'azienda depositato dall'appellante risultava datato 12.05.2016, e, perciò, faceva riferimento a un periodo successivo a quello oggetto di causa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unica censura, formulata ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 115.116 c.p.c. 2697 c.c.; 2727 e 2729 c.c.; art. 29 co.1 L. n. 160/1975 (come modificata dall'art. 1 co.203 L.662/1996"; parte ricorrente contesta il ragionamento della Corte d'appello, sì come basato su mere presunzioni, tra cui quella per cui, non avendo la società dichiarato di avere persone alle proprie dipendenze avrebbe dovuto ritenersi che l'odierna ricorrente si dedicava personalmente all'attività d'impresa; l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, allora, giustificata, in quanto dagli atti di causa sarebbe risultato che fin dal 2005 la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ceduta ad altri soggetti, e non aveva svolto nessuna attività diversa dalla mera locazione d'immobili; il motivo è inammissibilmente prospettato; in primo luogo la censura non è specifica, non avendo parte ricorrente correttamente adempiuto agli obblighi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., mediante la produzione della visura camerale del 21.08.2015 e dei vari contratti di affitto di ramo d'azienda e cessione di attività a cui il motivo di ricorso fa riferimento; in conformità a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione sopra richiamati, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. ex plurimis, Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); è opportuno, inoltre, sottolineare come la critica concernente l'uso improprio del ragionamento presuntivo da parte del Collegio di merito, che costituisce il fulcro intorno al quale la ricorrente pretenderebbe di contrastare il decisum, risulta palesemente contraddetta proprio dalla dovizia di prove documentali valutate dal giudice di merito nel corso del giudizio, ove è stato accertato come la società, nel periodo di causa, avesse prodotto redditi d'impresa non ascrivibili alla mera attività di mediazione immobiliare, il che di per sé giustifica, trattandosi di società di persone, l'iscrizione alla gestione commercianti secondo i principi dell'ordinamento (cfr., per tutte, Cass. n. 21540 del 2019); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma