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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 25/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 256, comma 4 in relazione al comma 1, lett a) e b) e art. 256, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs n. 152/2006 e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione di cui al capo C).

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili pronunciate per il danno all'immagine e alla quantificazione dello stesso in violazione dell'art. 2059 cod. civ. senza considerare il concorso del danneggiato nella determinazione del danno stesso.

2. In data 7 dicembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione di cui al capo C) rilevando che la conclusione della Corte territoriale circa la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita dei beni rinvenuti sarebbe carente e illogica, ciò anche in considerazione del fatto che la riferibilità dei cavi e del tosaerba ai presunti proprietari non sarebbe certa.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita del rame e del tosaerba e alla consapevolezza sul punto del ricorrente ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e , diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argonnentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Il riferimento alle indagini effettuate dalla polizia ferroviaria, che ha monitorato le attività criminose di tre cittadini bulgari, pedinati fino alla sede dell'impresa individuale del ricorrente dopo aver commesso il furto di rame, infatti, rende priva di consistenza qualsivoglia censura circa l'illiceità della provenienza del rame, così come il comportamento tenuto dal ricorrente, che si dato alla fuga alla vista degli operanti e non ha fornito alcuna giustificazione in merito al possesso dei beni, rende adeguato conto della piena consapevolezza dello stesso dell'origine dei medesimi beni.

Le modalità con le quali si è svolta l'operazione, d'altro canto, non consentono di attribuire alcun rilievo alla circostanza che il Tumiatti, peraltro oltre un anno e mezzo dopo i fatti, non abbia riconosciuto come propri i cavi.

Considerazioni queste valide anche per il tosaerba la cui provenienza illecita, come evidenziato in sentenza, risulta essere stata confermata dall'identificazione del bene, per modello e colore, e del proprietario a cui era stato sottratto.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili pronunciate per il danno all'immagine e alla quantificazione dello stesso in violazione dell'art. 2059 cod. civ. senza considerare il concorso del danneggiato nella determinazione del danno stesso.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il danno all'immagine è stato correttamente ritenuto.

In presenza di un danno ambientale patrimoniale, pure se questo non è quantificato, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, all'ente può essere riconosciuto il diritto al risarcimento della lesione all'immagine determinata dalla commissione di reati che compromettono il prestigio e il rilievo istituzionale dello stesso derivante dall'affidamento di compiti di controllo o gestione (Sez. 3, n. 6297 del 19/03/1992, Barigazzi, Rv. 190778).

Danno non patrimoniale questo la cui valutazione in ordine alla liquidazione è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che, pertanto, è censurabile in sede di legittimità solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente da dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495).

Vizio che nel caso di specie, in assenza di palesi illogicità -e tale non risulta essere la considerazione relativa alla circostanza che l'ente pubblico era stato nominato custode dell'area, che nulla ha a che vedere con il danno provocato- non sussiste e pertanto la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute per il grado dalla parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 13/1/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 25/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 256, comma 4 in relazione al comma 1, lett a) e b) e art. 256, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs n. 152/2006 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione di cui al capo C). 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili pronunciate per il danno all'immagine e alla quantificazione dello stesso in violazione dell'art. 2059 cod. civ. senza considerare il concorso del danneggiato nella determinazione del danno stesso. 2. In data 7 dicembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione di cui al capo C) rilevando che la conclusione della Corte territoriale circa la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita dei beni rinvenuti sarebbe carente e illogica, ciò anche in considerazione del fatto che la riferibilità dei cavi e del tosaerba ai presunti proprietari non sarebbe certa. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita del rame e del tosaerba e alla consapevolezza sul punto del ricorrente ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e , diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argonnentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Il riferimento alle indagini effettuate dalla polizia ferroviaria, che ha monitorato le attività criminose di tre cittadini bulgari, pedinati fino alla sede dell'impresa individuale del ricorrente dopo aver commesso il furto di rame, infatti, rende priva di consistenza qualsivoglia censura circa l'illiceità della provenienza del rame, così come il comportamento tenuto dal ricorrente, che si dato alla fuga alla vista degli operanti e non ha fornito alcuna giustificazione in merito al possesso dei beni, rende adeguato conto della piena consapevolezza dello stesso dell'origine dei medesimi beni. Le modalità con le quali si è svolta l'operazione, d'altro canto, non consentono di attribuire alcun rilievo alla circostanza che il Tumiatti, peraltro oltre un anno e mezzo dopo i fatti, non abbia riconosciuto come propri i cavi. Considerazioni queste valide anche per il tosaerba la cui provenienza illecita, come evidenziato in sentenza, risulta essere stata confermata dall'identificazione del bene, per modello e colore, e del proprietario a cui era stato sottratto. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili pronunciate per il danno all'immagine e alla quantificazione dello stesso in violazione dell'art. 2059 cod. civ. senza considerare il concorso del danneggiato nella determinazione del danno stesso. La doglianza è manifestamente infondata. Il danno all'immagine è stato correttamente ritenuto. In presenza di un danno ambientale patrimoniale, pure se questo non è quantificato, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, all'ente può essere riconosciuto il diritto al risarcimento della lesione all'immagine determinata dalla commissione di reati che compromettono il prestigio e il rilievo istituzionale dello stesso derivante dall'affidamento di compiti di controllo o gestione (Sez. 3, n. 6297 del 19/03/1992, Barigazzi, Rv. 190778). Danno non patrimoniale questo la cui valutazione in ordine alla liquidazione è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che, pertanto, è censurabile in sede di legittimità solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente da dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495). Vizio che nel caso di specie, in assenza di palesi illogicità -e tale non risulta essere la considerazione relativa alla circostanza che l'ente pubblico era stato nominato custode dell'area, che nulla ha a che vedere con il danno provocato- non sussiste e pertanto la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute per il grado dalla parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Provincia di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13/1/2022
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