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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06963/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile, GRECO Mariano, n. il 1/9/1981 a Lecce, avverso la sentenza del 4/3/2020 della Corte di appello di Lecce emessa nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], n. a Lecce il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso proposto da parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 marzo 2020, con contestuale deposito dei motivi, la Corte di appello di Lecce ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita di beni mobili registrati per il quale era stato condannato in primo grado.

1.1. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva ribaltato il giudizio di condanna di primo grado, ritenendo che la versione dei fatti offerta dalla parte civile non fosse sufficientemente corroborata da elementi documentali di riscontro, che invece accompagnavano le deduzioni dell'imputato, così negando la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita (altruità dei beni mobili oggetto di interversione nel possesso, deminutio patrimonii e corrispondente ingiusto profitto).

La responsabilità penale dell'imputato non sarebbe dunque stata dimostrata al di là del ragionevole dubbio, potendo ragionevolmente sostenersi il buon diritto di [OSCURATO:PERSONA] di trattenere i beni mobili registrati acquistati con denaro proprio e fittiziamente intestati alla società amministrata dal nipote Mariano.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, ai soli fini dì vedere riconosciuta la responsabilità civile da reato (art. 576 cod. proc. pen.), la parte civile [OSCURATO:PERSONA], esponendo il seguente motivo unico:

2.1. vizio esiziale di motivazione, in riferimento al proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] dai fatti a lui ascritti, per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, in quanto la Corte avrebbe apoditticamente svalutato gli elementi di prova offerti a riscontro della ipotesi di accusa, irragionevolmente valorizzando la versione dei fatti offerta dall'imputato, neppure documentalmente riscontrata ed in contrasto con tutte le altre evidenze, dichiarative e documentali assunte in primo grado nel corso della istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, giacché pur evocando la sussistenza di atti asseritamente avvinti al processo specificamente indicati, non li allega al ricorso, né allega al ricorso la trascrizione delle testimonianze rese in primo grado ed asseritamente travisate dal giudice della impugnazione di merito.

La Corte non può quindi verificare la fondatezza delle deduzioni, giacché queste sono prive di allegazioni.

Consegue la inammissibilità del motivo di impugnazione (nei termini, Cass. Sez. 2, n. 20667, del 11/4/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053*; Sez. 3, n. 43322, del 2/7/2014, Rv. 260994).

1.1. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che il ricorso della parte civile sollecita un diverso apprezzamento delle prove (dichiarative e documentali) valutate dal giudice del merito per inferirne la indimostrata volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre alla parte civile i beni mobili registrati alla stessa intestati ed appropriarsene, laddove la Corte territoriale aveva divisato nella condotta dell'imputato una forma di esercizio del diritto sostanziale, così giungendo ad escludere, sulla base di un corredo probatorio non univoco, il fatto appropriativo.

La sollecitazione della parte civile ad accedere alla disamina del vizio, così come prospettato, si infrange tuttavia sulla granitica intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 5146, del 16/1/2014, Rv. 258774-01).

Né le argomentazioni poste con i motivi di ricorso consentono di superare il canone del ragionevole dubbio circa la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico, posto a fondamento della decisione impugnata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

2.1. La stessa parte civile ricorrente va altresì condannata alla rifusione, nei confronti dell'imputato che ne ha fatto richiesta, delle spese processuali sostenute nel grado, che si liquidano come da dispositivo in misura proporzionale all'impegno professionale profuso.

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (Sez. 1, n. 11175, del 22/1/2021, Rv. 280901).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile, GRECO Mariano, n. il 1/9/1981 a Lecce, avverso la sentenza del 4/3/2020 della Corte di appello di Lecce emessa nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], n. a Lecce il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso proposto da parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 marzo 2020, con contestuale deposito dei motivi, la Corte di appello di Lecce ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita di beni mobili registrati per il quale era stato condannato in primo grado. 1.1. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva ribaltato il giudizio di condanna di primo grado, ritenendo che la versione dei fatti offerta dalla parte civile non fosse sufficientemente corroborata da elementi documentali di riscontro, che invece accompagnavano le deduzioni dell'imputato, così negando la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita (altruità dei beni mobili oggetto di interversione nel possesso, deminutio patrimonii e corrispondente ingiusto profitto). La responsabilità penale dell'imputato non sarebbe dunque stata dimostrata al di là del ragionevole dubbio, potendo ragionevolmente sostenersi il buon diritto di [OSCURATO:PERSONA] di trattenere i beni mobili registrati acquistati con denaro proprio e fittiziamente intestati alla società amministrata dal nipote Mariano. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, ai soli fini dì vedere riconosciuta la responsabilità civile da reato (art. 576 cod. proc. pen.), la parte civile [OSCURATO:PERSONA], esponendo il seguente motivo unico: 2.1. vizio esiziale di motivazione, in riferimento al proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] dai fatti a lui ascritti, per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, in quanto la Corte avrebbe apoditticamente svalutato gli elementi di prova offerti a riscontro della ipotesi di accusa, irragionevolmente valorizzando la versione dei fatti offerta dall'imputato, neppure documentalmente riscontrata ed in contrasto con tutte le altre evidenze, dichiarative e documentali assunte in primo grado nel corso della istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, giacché pur evocando la sussistenza di atti asseritamente avvinti al processo specificamente indicati, non li allega al ricorso, né allega al ricorso la trascrizione delle testimonianze rese in primo grado ed asseritamente travisate dal giudice della impugnazione di merito. La Corte non può quindi verificare la fondatezza delle deduzioni, giacché queste sono prive di allegazioni. Consegue la inammissibilità del motivo di impugnazione (nei termini, Cass. Sez. 2, n. 20667, del 11/4/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053*; Sez. 3, n. 43322, del 2/7/2014, Rv. 260994). 1.1. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che il ricorso della parte civile sollecita un diverso apprezzamento delle prove (dichiarative e documentali) valutate dal giudice del merito per inferirne la indimostrata volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre alla parte civile i beni mobili registrati alla stessa intestati ed appropriarsene, laddove la Corte territoriale aveva divisato nella condotta dell'imputato una forma di esercizio del diritto sostanziale, così giungendo ad escludere, sulla base di un corredo probatorio non univoco, il fatto appropriativo. La sollecitazione della parte civile ad accedere alla disamina del vizio, così come prospettato, si infrange tuttavia sulla granitica intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 5146, del 16/1/2014, Rv. 258774-01). Né le argomentazioni poste con i motivi di ricorso consentono di superare il canone del ragionevole dubbio circa la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico, posto a fondamento della decisione impugnata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.1. La stessa parte civile ricorrente va altresì condannata alla rifusione, nei confronti dell'imputato che ne ha fatto richiesta, delle spese processuali sostenute nel grado, che si liquidano come da dispositivo in misura proporzionale all'impegno professionale profuso. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (Sez. 1, n. 11175, del 22/1/2021, Rv. 280901). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consigliere estenso
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