CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 06991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2022 il Tribunale di Roma confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffa pluriaggravata continuata, contestato al capo 3) della imputazione provvisoria.2. Ha proposto due ricorsi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi. 3.1. Violazione della legge penale (art. 640, secondo comma, cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione alla insussistenza del danno patrimoniale cagionato allo Stato e derivante dalle condotte decettive commesse a carico dell'amministrazione giudiziaria del compendio aziendale costituito sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]", in ragione dell'annullamento del sequestro di prevenzione. Discostandosi dalla valutazione del G.i.p. e in modo più aderente alla prospettazione accusatoria, il Tribunale del riesame ha individuato il danno derivante dalle truffe nel profitto conseguito dagli indagati, pari a 550.884 euro, senza però poi considerare che, visto l'esito rescindente del procedimento di prevenzione, la deminutio patrimonii non si sarebbe verificata in danno dello Stato, considerato che le somme non sono mai transitate al di fuori del perimetro dell'azienda amministrata, non essendo mai confluite nel Fondo unico giustizia. Va quindi operata una nuova valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso a danno dello Stato e una conseguente nuova valutazione del titolo cautelare che sorregge la misura. 3.2. Violazione della legge penale (art. 640, secondo comma, cod. pen.) e carenza di motivazione in relazione alla insussistenza del danno patrimoniale cagionato allo Stato e derivante dalle condotte decettive commesse a carico dell'amministrazione giudiziaria del compendio aziendale costituito sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]". I giudici della cautela non hanno spiegato se e in quale misura l'amministrazione giudiziaria, a causa delle ipotizzate appropriazioni derivanti dalle condotte truffaldine, abbia dovuto attingere ai fondi pubblici per fronteggiare spese di giustizia o di gestione di qualsiasi natura e per quale ragione la consistenza del danno patrimoniale subito dallo Stato sia da identificare in misura pari all'ingiusto profitto conseguito dagli indagati. 3.3. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), in assenza di alcuna cooperazione artificiosa della vittima e della identità tra soggetto passivo del raggiro e soggetto passivo del presunto danno. Lo stesso Tribunale, infatti, ha escluso ogni disposizione patrimoniale posta in essere dagli amministratori giudiziari e ha anche evidenziato la loro ignoranza in ordine agli atti appropriativi asseritamente compiuti dagli indagati.3.4. Violazione della legge penale (art. 416-bis cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. L'ordinanza impugnata non ha chiarito le ragioni per le quali l'indagata avrebbe dovuto essere a conoscenza del metodo mafioso in ipotesi utilizzato da altri, non essendo intranea alla associazione, né ha indicato elementi indiziari dimostrativi della sussistenza della circostanza anche con preciso riferimento alla truffa di cui si tratta. 3.5. Violazione della legge penale (art. 416-bis cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito con la finalità di agevolare l'articolazione romana dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), costituita nell'ottobre 2015, quindi in data successiva a quella della consumazione di buona parte delle truffe, che sarebbero state commesse - secondo il capo d'imputazione - dal 6 novembre 2012 al 31 dicembre 2018. Non essendo mutato, dopo la costituzione del locale romano di ‘ndrangheta, l'iniziale proposito criminoso, l'aggravante va esclusa anche per le condotte successive all'ottobre 2015. 4. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due motivi. 4.1. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.). Sulla base della descrizione della condotta degli agenti, risulta mancante, in primo luogo, il danno per i Monopoli dello Stato e l'Amministrazione giudiziaria, in quanto le somme che le società in sequestro avrebbero dovuto incassare in contanti all'atto della ricarica venivano comunque successivamente destinate agli addebiti SEPA da parte della SISAL. In secondo luogo, è mancata l'induzione in errore del soggetto passivo: l'Amministrazione giudiziaria, usando quel minimo di diligenza richiesta in forza dell'ufficio ricoperto, avrebbe potuto constatare giorno per giorno il mancato incasso del contante riferito alle ricariche SISAL. 4.2. "Violazione dell'art.416-bis.1 e dell'art. 273 c.p.p. Motivazione illogica". Il Tribunale del riesame "ha ritenuto di poter affermare la sussistenza dell'aggravante de qua in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento sic et simpliciter alla esistenza di rapporti di parentela con [OSCURATO:PERSONA] dui la [OSCURATO:PERSONA] è moglie", quando invece non vi è stato alcun contributo della ricorrente alla presunta consorteria denominata cosca Alvaro.5. Con atto trasmesso solo in data 24 novembre 2022, il giorno precedente l'udienza, è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'indagata, con dichiarazione dalla stessa sottoscritta e firma autenticata da uno dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemil