Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11673/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4149 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di comodo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata in calce al contro ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in [OSCURATO:PERSONA] n. 39; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3387/13/2022, depositata in data 20 luglio 2022, non notificata; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio-rifiuto relativamente all’istanza di rimborso di credito Iva maturato per gli anni 2014- 2016, deducendo che, in forza della disapplicazione della disciplina delle società c.d. non operative relativamente al 2016 a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello, non risultava più applicabile il regime della cancellazione del credito Iva di cui all’art. 30, comma 4,della legge n. 724/1994, venendo a mancare la condizione essenziale per tale regime costituita dall’arco temporale di riferimento stabilito per tre periodi di imposta successivi. 2.Con sentenza n. 588/21/2020, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse provato l’esistenza di oggettive situazioni straordinarie impeditive del raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l’appello della contribuente atteso che quest’ultima aveva provato per il 2016 la sussistenza di oggettive situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento di ricavi come riconosciuto, per tale annualità, in sede di interpello presso la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate, sicché per il triennio (2014-2016) risultava escluso che la società fosse stata un soggetto “non operativo” giusta la nozione di cui all’art. 30 della legge n. 724/94. 5.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entratepropone ricorso affidato a unmotivo.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

7. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria allegando le conclusioni dell’Avvocato Generale depositate nella causa C - 341/22 innanzi alla CGUE vertente sulla questione della compatibilità della normativa italiana sulle società non operative con il diritto UE. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 per avere la CTR ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso di credito Iva per le annualità 2014-2016 sebbene, ai fini Iva, l’eccedenza di credito, risultante dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta relativamente al quale non si era superato il test di operatività, non potesse essere chiesta a rimborso e, nel caso di inferiorità, per tre periodi d’imposta consecutivi,dell’importo delle operazioni rilevanti ai fini Iva a quello derivante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’art.30, la società non operativa perdessedefinitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito Iva anche a scomputo dell’Iva a debito riferita a periodi d’imposta successivi; -appare necessario attendere la decisione della Corte di giustizia alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 20 22, è stata sottoposta , tra l’altro, la questionedella compatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994; P.Q.

M.[OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia cui sono state rimesse le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione con ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4149 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di comodo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata in calce al contro ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in [OSCURATO:PERSONA] n. 39; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3387/13/2022, depositata in data 20 luglio 2022, non notificata; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio-rifiuto relativamente all’istanza di rimborso di credito Iva maturato per gli anni 2014- 2016, deducendo che, in forza della disapplicazione della disciplina delle società c.d. non operative relativamente al 2016 a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello, non risultava più applicabile il regime della cancellazione del credito Iva di cui all’art. 30, comma 4,della legge n. 724/1994, venendo a mancare la condizione essenziale per tale regime costituita dall’arco temporale di riferimento stabilito per tre periodi di imposta successivi. 2.Con sentenza n. 588/21/2020, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse provato l’esistenza di oggettive situazioni straordinarie impeditive del raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l’appello della contribuente atteso che quest’ultima aveva provato per il 2016 la sussistenza di oggettive situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento di ricavi come riconosciuto, per tale annualità, in sede di interpello presso la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate, sicché per il triennio (2014-2016) risultava escluso che la società fosse stata un soggetto “non operativo” giusta la nozione di cui all’art. 30 della legge n. 724/94. 5.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entratepropone ricorso affidato a unmotivo. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 7. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria allegando le conclusioni dell’Avvocato Generale depositate nella causa C - 341/22 innanzi alla CGUE vertente sulla questione della compatibilità della normativa italiana sulle società non operative con il diritto UE. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 per avere la CTR ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso di credito Iva per le annualità 2014-2016 sebbene, ai fini Iva, l’eccedenza di credito, risultante dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta relativamente al quale non si era superato il test di operatività, non potesse essere chiesta a rimborso e, nel caso di inferiorità, per tre periodi d’imposta consecutivi,dell’importo delle operazioni rilevanti ai fini Iva a quello derivante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’art.30, la società non operativa perdessedefinitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito Iva anche a scomputo dell’Iva a debito riferita a periodi d’imposta successivi; -appare necessario attendere la decisione della Corte di giustizia alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 20 22, è stata sottoposta , tra l’altro, la questionedella compatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994; P.Q. M.[OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia cui sono state rimesse le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione con ordi
Sentenza Cassazione n. 11673/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris