CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino con sentenza emessa in data 4/06/2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino in data 4/03/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Torino in data 9/02/2021; che avverso tale sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile sia in quanto manifestamente generico, sia in quanto solleva dinanzi a questa Corte di legittimità una questione di merito non oggetto del giudizio di Appello. Invero si legge in sentenza che nell'atto di appello non erano state sollevate censure in punto di responsabilità e pertanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare quanto affermato dal Tribunale, con formazione del giudicato sul punto; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.