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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18291/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 72-44787/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, difettando altresì di ogni specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di ritenuta piena integrazione della fattispecie per effetto della richiesta di risarcimento avanzata per somme diverse da quanto accertato.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui all'art. 642 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto all'ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base del dato univoco offerto dall'utile illecito perseguito.

I motivi di ricorso, che sono volti a far apprezzare al più la sussistenza un tentativo di frode assicurativa, senza concreto profitto, si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

La fattispecie si perfeziona infatti con la mera denunzia del sinistro non accaduto (o accaduto ma con danno inferiore a quello denunziato), finalizzata ad una domanda risarcitoria infondata in fatto, non essendo necessario l'effettivo conseguimento di alcun vantaggio o profitto (nei termini, tra le tante, Sez. 2, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235; Sez. 2, n. 55949/2018, n.m.).

Non è dubbio, infatti, che il momento in cui la condotta decettiva si perfeziona coincide con la ricezione della domanda illecita (negli esatti termini la costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 14047, del 14/11/2018; Sez. 1, n. 57980, del 16/11/2018; Sez. 2, n. 48925, del 12/10/2016, Rv. 268349).

Si è infatti osservato che l'indennizzo ed il «vantaggio», indicati dalla norma, sono elementi che connotano la finalità perseguita dall'agente (dolo specifico).

Non necessariamente, quindi, devono realizzarsi; ciò nonpertanto è tale finalità (resa manifesta dalla domanda risarcitoria) che colora di penale illiceità la condotta materiale consumata attraverso la creazione di una "apparenza" di sinistro. 72-44787/2021

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 72-44787/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, difettando altresì di ogni specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di ritenuta piena integrazione della fattispecie per effetto della richiesta di risarcimento avanzata per somme diverse da quanto accertato. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui all'art. 642 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto all'ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base del dato univoco offerto dall'utile illecito perseguito. I motivi di ricorso, che sono volti a far apprezzare al più la sussistenza un tentativo di frode assicurativa, senza concreto profitto, si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La fattispecie si perfeziona infatti con la mera denunzia del sinistro non accaduto (o accaduto ma con danno inferiore a quello denunziato), finalizzata ad una domanda risarcitoria infondata in fatto, non essendo necessario l'effettivo conseguimento di alcun vantaggio o profitto (nei termini, tra le tante, Sez. 2, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235; Sez. 2, n. 55949/2018, n.m.). Non è dubbio, infatti, che il momento in cui la condotta decettiva si perfeziona coincide con la ricezione della domanda illecita (negli esatti termini la costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 14047, del 14/11/2018; Sez. 1, n. 57980, del 16/11/2018; Sez. 2, n. 48925, del 12/10/2016, Rv. 268349). Si è infatti osservato che l'indennizzo ed il «vantaggio», indicati dalla norma, sono elementi che connotano la finalità perseguita dall'agente (dolo specifico). Non necessariamente, quindi, devono realizzarsi; ciò nonpertanto è tale finalità (resa manifesta dalla domanda risarcitoria) che colora di penale illiceità la condotta materiale consumata attraverso la creazione di una "apparenza" di sinistro. 72-44787/2021 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r
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