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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 34514/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2225/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dei predetti professionisti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso lo studio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 763/2020depositata il 15/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.

THN033H00514/2015, mediante il quale l’Agenzia le contestava, in relazione al periodo di imposta 2010, un’indebita detrazione di IVA per euro 200 mila; considerato che, in costanza di giudizio, l’art. 1, comma 231, L. n. 197/2022 ha introdotto, con riferimento ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, l’opportunità di “definizione agevolata”, mediante il pagamento delle sole “somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”, “senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora … , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive … , e le somme maturate a titolo di aggio”; considerato che la contribuente, odierna ricorrente per cassazione, ha formulato domanda di adesione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, manifestando “la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231”, ha altresì assunto, in ossequio al successivo comma 236, “l’impegno a rinunciare” al presente giudizio, infine ha ottemperato al versamento della prima delle diciotto rate previste; considerato che ai fini della estinzione del giudizio è necessario il versamento di tutte le rate; P.Q.M.

Rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2225/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dei predetti professionisti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso lo studio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 763/2020depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. THN033H00514/2015, mediante il quale l’Agenzia le contestava, in relazione al periodo di imposta 2010, un’indebita detrazione di IVA per euro 200 mila; considerato che, in costanza di giudizio, l’art. 1, comma 231, L. n. 197/2022 ha introdotto, con riferimento ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, l’opportunità di “definizione agevolata”, mediante il pagamento delle sole “somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”, “senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora … , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive … , e le somme maturate a titolo di aggio”; considerato che la contribuente, odierna ricorrente per cassazione, ha formulato domanda di adesione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, manifestando “la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231”, ha altresì assunto, in ossequio al successivo comma 236, “l’impegno a rinunciare” al presente giudizio, infine ha ottemperato al versamento della prima delle diciotto rate previste; considerato che ai fini della estinzione del giudizio è necessario il versamento di tutte le rate; P.Q.M. Rinvia la ca
Sentenza Cassazione n. 34514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris