CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 401/23, depositata in cancelleria in data 2/2/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Con ricorso notificato in data 21.01.2019, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato l’avviso di accertamento n. T9D013D07099/2018,notificatole in data 26.11.2018 dall’Agenzia delle Entrate con cuiquest’ultima, ai sensi dell’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973, per il periodod’imposta 2013, accertò un maggior reddito di capitale per €152.609,00 (pari al 49,72% di € 306.936,00) e relativo alla quotadell’utile asseritamente distribuito nell’anno 2013 da [OSCURATO:SOCIETA]. ai suoidue soci, [OSCURATO:PERSONA] (30%) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (70%)e da quest’ultima ai suoi soci ([OSCURATO:PERSONA] al 10% e le figlieRossella e Raffaella al 45% ciascuna).L’Ufficio ha quindi liquidato, nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA](quale socia al 45% di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in € 58.792,00 lamaggiore IRPEF asseritamente accertata, in € 2.546,00 la maggioreaddizionale regionale, in € 916,00 la maggiore addizionale diriferimento e comminato sanzioni per complessive € 74.704,80, oltreinteressi.[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) in particolare, halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 3, e 39,D.P.R. 600/1973, dell’art. 45, D.P.R. 917/1986 nonché dell'art. 2697c.c., con conseguente violazione del divieto della doppia presunzione“presumptio de presumpto”.r.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026Per la contribuente, infatti, a prescindere dall’assoluta assenza diqualsivoglia carica in seno alla Sifer e alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], oltre che della mancata conoscenza in merito ad eventualioperazioni fiscalmente scorrette, ciò che non avrebbe potuto farel’[OSCURATO:PERSONA], era appunto presumere che quel pretesoe contestato maggior reddito, fosse poi confluito presso la [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, di riflesso, sul pretesto della ristretta base sociale,ai soci di quest’ultima.La contribuente, inoltre, pur non ritenendo applicabile, nel caso dispecie, il principio della ristretta base sociale, essendo mancataqualsivoglia verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, alfine di comprovare la propria estraneità alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. e, ancor più, della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., così dasuperare comunque la presunzione di percezione degli utili, harichiamato i seguenti elementi: 1) il proprio trasferimento in Svizzera,dove vive fin dal 2009; 2) la cura esclusiva e a tempo pieno dei proprifigli; 3) la gestione aziendale riservata in via esclusivaall’amministratore unico al quale erano attribuiti, a partire dal22.12.2009, i più ampi poteri di amministrazione ordinaria estraordinaria; 4) l’attività dalla stessa svolta e limitata alla solapartecipazione alle assemblee annuali di approvazione del bilancio; 5)il mancato incremento del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliaresia nell’anno di riferimento (2013) - nonostante che sarebbe statabeneficiaria dell’utile accertato pari ad € 306.936,00 -, sia negli annisuccessivi; 6) il mancato compimento di atti dispositivi tali da farpresumere un miglioramento della propria personale situazioneeconomica.La contribuente ha quindi contestato il generico, assertivo ed apoditticoriferimento alla ristretta base azionaria quale presupposto perr.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’imputazione a lei dei maggiori redditi conseguenti all’accertamentodegli utili extracontabili in capo alla società verificata.Per la contribuente, l’Ufficio non si sarebbe dovuto fermare al merorilievo della ristretta base sociale, ma avrebbe dovuto necessariamentericercare altri elementi indicatori della presunta distribuzione,verificando, a titolo meramente esemplificativo: a) i contibancari/postali o di altro genere dei soci riferiti al periodo d’imposta diriferimento ed ai successivi; b) eventuali acquisti immobiliari daglistessi effettuati nel medesimo periodo; c) le operazioni finanziarie(acquisto titoli, partecipazioni, etc.); d) le polizze stipulate; e)l’eventuale variazione del tenore di vita, quali viaggi, acquisto diautomobili di lusso, etc.Sempre sul piano dell’onere della prova, l’odierna contribuente avrebbealtresì dato evidenza della giurisprudenza di legittimità formatasi inordine al superamento della presunzione di distribuzione da parte delsocio che dimostra la propria estraneità alla gestione sociale.L’odierna ricorrente ha inoltre contestato quanto affermato dall’Ufficioa pag. 3 dell’avviso di accertamento, sulla figura del socio intermediofittizio “per sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzionedi essersi ripartiti gli utili non contabilizzati”, posto che [OSCURATO:SOCIETA]. era dotata di un patrimonio immobiliare di rilievo, condi euro, come risultante dal bilancio al 31.12.2013.La contribuente ha rilevato che l’Ufficio avrebbe dovuto contestare aisoci della [OSCURATO:PERSONA] la violazione delle norme sull’abusodel diritto, circostanza questa che non avrebbe potuto non tenere contodel fatto che l’abuso del diritto non era, all’epoca, ancora codificato edera lasciato al libero apprezzamento del giudice.In aggiunta a ciò, la predetta ha anche rilevato come la [OSCURATO:SOCIETA] avesse subito ingenti danni proprio a causa dellar.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026partecipazione a Sifer, a seguito delle garanzie bancarie a suo tempoprestate in favore di quest’ultima, tanto da avere subito azioniesecutive da parte di alcuni istituti di credito, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] di Siena, con atto di precetto del 16.3.2016 per €428.084,00.Per l’odierna ricorrente, quindi, in una siffatta situazione, non sarebbestato nemmeno ipotizzabile una manovra fraudolenta in concorso trale due società.La contribuente deduce, inoltre, di avere contestato anche l’operazionedalla quale è scaturita la pretesa tributaria, relativamente all’acquistodi materiali effettuato da Sifer, per € 974.400,00.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso.La sentenza di primo grado fu confermata dalla CGT-2 della Lombardia.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Comunicata una proposta di decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., la contribuente ha chiesto che il procedimento sia definitonelle forme ordinarie, depositando anche una memoria difensiva aisensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. 29.9.1973 n. 600, all’art.45 d.P.R. 917/1986, e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art.112 c.p.c., per motivazione apparente”, la contribuente deduce che ilgiudice di appello avrebbe illegittimamente ritenuto assolto l’onerer.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026della prova da parte dell’amministrazione della percezione pro quota incapo a lei di utili extrabilancio a loro volta distribuiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]in via presuntiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui ella era socia.Il giudice di appello avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 2727c.c. e all’art. 2697 c.c. in quanto avrebbe convalidato la ripresa fiscaledell’amministrazione nonostante che questa fosse fondata su unadoppia presunzione: la distribuzione di utili extracontabili da SiferS.p.A. ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la successiva distribuzione diutili extracontabili da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla contribuente.Deduce la contribuente che ella aveva rimarcato la sua estraneità allagestione della [OSCURATO:SOCIETA]Deduce inoltre che l’amministrazione non avrebbe potuto accertare ilmaggior reddito in capo a lei senza condurre un accertamento sullaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. e senza scomputare la quota dicompetenza di quest’ultima società, così incorrendo nel divieto diduplicazione di tassazione.La sentenza impugnata, inoltre, violerebbe il nuovo comma 5 bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, che pone in capo all’amministrazionel’onere della prova dei fatti a sostegno della ripresa fiscale.Deduce, inoltre, la contribuente, che non essendosi posta unaquestione di abuso del diritto, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era una società pienamente operativa, nei confronti della quale sisarebbe dovuto compiere un accertamento tributario prima di imputarea lei una quota di utili asseritamente non contabilizzati dalla dettaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]La contribuente deduce che non avrebbe ricoperto alcun ruolo gestorionella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che peraltro avrebbe concessogaranzie e fideiussioni alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed era del tutto inconsapevoledella frode fiscale nella quale quest’ultima risultava coinvolta, sicchénon corrispondeva al vero che la frode compiuta dall’amministratorer.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avvantaggiato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ein ultima istanza, l’odierna contribuente.Secondo la contribuente, inoltre, dal disconoscimento dei costi in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto ex se conseguire un maggior utilein capo ad essa, distribuibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e proquota alla contribuente.1.1. Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025).r.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa.La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativar.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026intesa quale particolare intensità dell’affectio tra i soci; l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unsuo interesse o una sua posizione contraria o confliggente con quelladella ristretta compagine sociale.Quanto al “ribaltamento” pro quota, in capo alle persone fisiche sociedi società partecipanti al capitale della società oggetto di accertamento,degli utili accertati, deve qui rilevarsi, sulla scia di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità (Cass., n. 4861/2024; Cass., n.6266/2026), che, in caso di società a ristretta base che partecipa alcapitale sociale di una società a ristretta base partecipativa,l’accertamento svolto a carico della persona fisica socia della società asua volta socia non ha come suo presupposto l’emissione di un avvisodi accertamento nei confronti di quest’ultima società:l’amministrazione, che abbia accertato il conseguimento di utili nondichiarati in capo ad una società a ristretta base, può legittimamenter.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026notificare l’avviso di accertamento per la ripresa fiscale degli utilipresuntivamente distribuiti a favore delle persone fisiche socie dellesocietà, anch’esse a ristretta base, che partecipano al capitale socialedella società oggetto del primo accertamento.La non necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento neiconfronti della società a ristretta base partecipante, infatti, deriva, sulpiano del diritto positivo, dalla circostanza che nessuna norma obbligal’amministrazione a procedere formalmente ad un previo accertamentonei confronti della società; sul piano dell’analisi economica del diritto,dalla considerazione che, secondo l’id quod plerumque accidit, lesocietà a ristretta base partecipativa e di semplice strutturaorganizzativa hanno come fine naturale unico quello della produzionedi utili allo scopo di distribuzione tra i soci (art. 2247 c.c.).Chiaramente, la scelta di esercitare la ripresa degli utili extracontabilidirettamente a carico delle persone fisiche socie non può ledere il dirittodi difesa di queste ultime, che potranno, sia in giudizio che in sedeprocedimentale, dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova chel’accertamento nei loro confronti è precluso in quanto sarebbe statoprecluso l’accertamento a carico della società da esse partecipata o chegli utili extracontabili prodotti dalla società oggetto di verifica fiscalenon sono stati distribuiti alla società da esse partecipata (e che dunquenon avrebbero potuto essere distribuiti ad esse), avendo avuto unadestinazione specifica.1.2.Il giudice di appello ha correttamente applicato i suindicati princìpialla fattispecie di causa: la società oggetto di accertamento, la SiferS.p.A., è una società a ristretta base, partecipata dal padre dellacontribuente e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta società aristretta base familiare partecipata dal padre della contribuente, dallacontribuente medesima e dalla sorella di lei; dopo aver accertato laproduzione di maggiori utili in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., l’amministrazioner.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026ha emesso un avviso di accertamento in capo alla odierna contribuenteimputandole direttamente pro quota gli utili presuntivamente distribuitialla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Esistevano, dunque, i presupposti giurisprudenziali per l’applicazionedella presunzione della distribuzione degli utili extracontabili,trattandosi di due società di capitali a ristretta base partecipativa.L’amministrazione, come detto, non aveva, dal canto suo, l’obbligo diemettere previamente l’avviso di accertamento nei confronti dellaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., e l’imputazione diretta degli utili pro quotaalla contribuente non ha precluso a quest’ultima di proporre difese inmerito al presupposto accertamento di fatto della presuntadistribuzione di utili extracontabili pro quota in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]La contribuente, in sede di merito, non è riuscita, dal canto suo, aprovare, secondo l’insindacabile giudizio della CGT-2, il fatto che gliutili accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati distribuiti allaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. per essere stata impressa ad essi unaspecifica destinazione.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4 c.p.c., la contribuente deve esserecondannata a pagare, in favore rispettivamente dell’Agenzia delleEntrate e della cassa delle ammende, le somme indicate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mr.g. n. 18407/2023 a.c. 6/5/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18407/2023Numero sezionale 3854/2026Numero di raccolta generale 20189/2026Data pubblicazione 16/06/2026Rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemila percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, al pagamento della somma di euro cinquemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 18407/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]