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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2025

Cassazione n. 33342/2025

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iglio del 18 dicembre 2025 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, la [OSCURATO:PERSONA] SanpaoloS.p.A. al fine di sentire accertare l’inadempimento dell’Istituto di creditoall’obbligo di erogare la somma oggetto del contratto di mutuo stipulato tra leNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025parti (rep. 51190, racc. n. 11251) in data 20 giugno 2007 e, conseguentemente,al fine di sentir dichiarare risolto il medesimo contratto con condanna dellaconvenuta al risarcimento dei danni.A fondamento della proposta domanda, l’attrice evidenziava che: avevasottoscritto in data 20 giugno 2007 per atto del [OSCURATO:PERSONA] un contratto dicompravendita di un immobile urbano ubicato in [OSCURATO:PERSONA] ed un contratto dimutuo con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la somma di €. 242.420,00; la sommamutuata era destinata, per €. 160.000,00, al pagamento del prezzo residuodell’immobile e, per la restante parte, ai lavori di ultimazione dello stesso; taleimporto residuo doveva essere erogato dalla banca in una o più soluzioni, inseguito al rilascio della relazione notarile attestante che «l’ipoteca iscritta agaranzia del mutuo non è preceduta da formalità pregiudizievoli»; tuttavia,nonostante l’attestazione fosse stata rilasciata in data 6 luglio 2007, l’istituto dicredito mutuante non aveva provveduto all’erogazione delle somme e, perquesto motivo, su domanda dei venditori, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato larisoluzione del contratto di vendita dell’immobile, condannado l’Oliveri allarestituzione del bene e al risarcimento dei danni, quantificati in € 65.000,00.Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale diPalmi, in accoglimento della domanda, dichiarava l’inadempimento contrattualedella convenuta e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di mutuo,con condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 111.800,00.Proposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello diReggio Calabria riformava la decisione impugnata e rigettava l’originariadomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte territoriale riteneva legittimo il rifiuto di erogare lesomme da parte dell’Istituto di credito, in quanto l’immobile ipotecato era statooggetto, dapprima, di sequestro penale preventivo e, in seguito, di confisca, conla conseguenza che, prima ancora che si potesse procedere alla erogazione delmutuo, la garanzia costituita dall’ipoteca sul bene acquistato era stata minata,ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciatal’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata.

Sotto altro profilo, laCorte ha escluso un inadempimento dell’istituto di credito, poiché l’erogazioneNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025delle somme mutuate doveva intervenire a seguito della presentazione degli statidi avanzamento dei lavori, in realtà mai avvenuta da parte della mutuataria cheaveva, al contrario, agito direttamente per ottenere il risarcimento del danno.affidato due motivi.

L’istituto di credito resisteva con controricorso.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

A fronte diessa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso sollevato da parte ricorrente è cosìrubricato: «omessa valutazione su un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma5 cpc): erronea valutazione della data del sequestro a carico del patrimonio deimutuatari».In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di appello, pur avendocorrettamente argomentato che, con l’iscrizione ipotecaria, la banca era tenutaall’erogazione del mutuo, successivamente non avrebbe esaminato la copiosadocumentazione versata in atti, ritenendo che il sequestro del patrimonio dellaricorrente fosse intervenuto in data 9 luglio 2007, mentre in realtà era statodisposto solo in data 21 luglio 2008.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione del contratto di mutuo bancario del 20 giugno 2007 –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218-1223 c.c. (art. 360 comma 3cpc)».Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenutonon dimostrata la richiesta di erogazione delle somme da parte dell’appellata, inquanto il notaio rogante aveva rilasciato apposita attestazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale aveva precisato che l'ipoteca «è prima in gradosenza concorrenti e non è pregiudicata da altre formalità».

Conseguentemente,essendosi avverata la condizione (sospensiva) apposta al contratto (ossia, l’averprovato che non vi erano formalità precedenti pregiudizievoli), la bancaconvenuta avrebbe dovuto adempiere all’obbligazione di erogare la sommamutuata.Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/20252. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«1.

Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile,per plurime ragioni.«1.1.

Innanzi tutto, esso trascura completamente le specifiche modalità dideduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – nel testomodificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnatauna sentenza pubblicata il 9 gennaio 2025 – come stabilite da Cass., SU, n. 8053del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare –nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod.proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cuiesame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale (emergente dagli attiprocessuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., inmotivazione, ex aliis, Cass. nn. 14107, 8671 e 2115 del 2025).«In particolare, posto che il fatto storico di cui si lamenta l’asserito omessoesame sarebbe costituito dalla data dell’intervenuto sequestro penale preventivoche aveva colpito il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] (mutuatario unitamente allaOliveri, sua coniuge) e dei suoi congiunti, indicata dalla odierna ricorrente nelgiorno 21 luglio 2008 (come da relativo provvedimento oggi allegato al ricorso) enon nel 9 luglio 2007, come, invece, aveva mostrato di intendere la cortedistrettuale, sarebbe stato preciso onere della medesima ricorrente specificare see quando quel documento era stato prodotto nei precedenti gradi di merito(considerato, peraltro, che la banca controricorrente ne ha espressamenteeccepito la sua avvenuta produzione, per la prima volta, solo in questa sede dilegittimità, da ciò facendone derivare la sua inammissibilità perché non rientrantenel perimetro di produzione documentale sancito dall’art. 372 cod. proc. civ. Cfr.pag. 6 e ss. del controricorso): onere, tuttavia, rimasto inadempiuto, sicché vaqui ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su attie documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare talifornire puntuali indicazioni (come accaduto nella specie) necessarie alla loroNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazionenel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione insede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del2025).«1.2.

A tanto deve aggiungersi che il vizio di motivazione per omessoesame di un mezzo istruttorio può essere denunciato per cassazione solo nelcaso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n.14107 del 2025; Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019).«Nella specie, tuttavia, la corte reggina, dopo aver dato atto che «l’art. 2del contratto di mutuo prevedeva che l’erogazione della somma mutuata sarebbeavvenuta in una o più soluzioni all’atto della quietanza, in quanto il contratto dimutuo prevedeva una duplice destinazione della somma, parte diretta alpagamento del residuo del prezzo, parte diretta al pagamento dei lavori dicompletamento dell’immobile in base all’avanzamento dei lavori», ha affermatoche «l’appellata non ha dimostrato di aver richiesto l’erogazione della sommanecessaria per il pagamento dell’immobile, né di aver rispettato le altrecondizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo (e, d’altra parte, haapertamente ammesso che non aveva alcuna disponibilità economica in ragionedel lungo periodo di sequestro del patrimonio familiare)».

Ne deriva, quindi,chiaramente che la banca appellante è stata ritenuta non inadempiente da quellacorte perché la parte mutuataria nemmeno aveva rispettato le altre condizioniprevisto dall’art. 2 del contratto di mutuo (vale a dire, sostanzialmente, lapresentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamentodell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata), conconseguente non decisività, in sé, della sola pretesa mancata valutazione delladata del sequestro penale suddetto.Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025«2.

Il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, attesoche il mutuo oggetto di causa era stato convenuto e concesso ad erogazionedifferita, vale a dire “con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati diavanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia” (cfr. il giàriportato art. 2 del contratto).

Pertanto, sebbene l’intervenuta certificazionenotarile circa l’insussistenza di formalità pregiudizievoli anteriori alla iscrizioneipotecaria collegata alla stipulazione di quel mutuo valesse a dimostrare ilperfezionamento di quest’ultimo, tuttavia, per la concreta erogazione dellesomme mutuate, occorreva, oltre alla corrispondente richiesta, la presentazionedi uno stato d’avanzamento dei lavori eseguiti, nella specie, invece,pacificamente mancata».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, in quest’ultima memoria, con riferimento al primo motivo,la ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni difensive già svolte nelricorso per cassazione e ad evidenziare che era possibile evincere la data delsequestro penale preventivo (22 luglio 2008) da taluni documenti allegati agli(doc. 8) alla comparsa di costituzione in primo grado della [OSCURATO:PERSONA].p.a. e il «verbale di dissequestro» prodotto dalla difesa della Oliveri in allegatoalla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.Tuttavia, quanto dedotto non può dirsi rilevante in mancanza diindicazione della data del sequestro nel contenuto degli scritti difensivi, avendo ilgiudice il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo oveessi siano richiamati negli scritti predetti ed essendo al giudice medesimo inibitotrarre dai documenti, comunque esistenti in atti, determinate deduzioni oindicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificatenella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (arg. da Cass.,sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435).In ogni caso, la parte non si confronta con l’ulteriore rilievo del ConsigliereNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025delegato, secondo cui la banca è stata ritenuta non inadempiente dalla Corte dimerito perché la parte mutuataria non aveva pienamente rispettato tutte lecondizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo e, in particolare, lapresentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamentodell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata.Conseguentemente, la circostanza afferente alla esatta individuazione della datadi emissione del sequestro penale preventivo non può dirsi «decisiva» ai fini delragionamento seguito nella sentenza impugnata.Con riguardo al secondo motivo, la parte ricorrente, nella memoriadepositata, dopo avere esposto le condizioni contrattuali, giunge alla conclusioneche il pagamento delle somme mutuate doveva avvenire a seguito dellasottoscrizione del contratto e della conseguente iscrizione ipotecaria (attestatadal notaio rogante) e non già a seguito della presentazione degli stati diavanzamento dei lavori.Anche tale rilievo non coglie nel segno.In primo luogo, va evidenziato che l’art. 2 del contratto prevedevaespressamente che «la consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto diquietanza, alle condizioni previste dal patto 1 del Capitolato in unica o piùsoluzioni o con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati diavanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia».Ebbene, ponendo il dato testuale dell’art. 2 diverse alternative sullemodalità di erogazione delle somme mutuate, la Corte di appello - cui spetta laricostruzione dei fatti oggetto di causa - ha ritenuto che, nel caso di specie,l’erogazione sarebbe dovuta intervenire solo a seguito della presentazione deglistati di avanzamento lavori.

E tale accertamento - che appare intrinsecamentecoerente con la destinazione di parte delle somme mutuate alla ristrutturazionedell’immobile - risulta insindacabile in sede di legittimità.

È, quindi, evidente chela parte ricorrente mira a fornire una ricostruzione del materiale probatorioalternativa a quella cui è giunto il giudice del merito: e, tuttavia, come più volteaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattiNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).4. ― Il ricorso va quindi rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540,Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 18 dicembre 2025.Il PresidenteEnrico ScodittiNumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] CorrezioneLoredana [OSCURATO:PERSONA] Consigliere erroreSilvia [OSCURATO:PERSONA] Consigliere materialeMassimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Guido [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento d’ufficio iscritto al n. 1750/2026 r.g. e relativo alla correzionedi errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte suprema di cassazione n.33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre 2025, con la quale è stato definito ilgiudizio di legittimità iscritto al n. 4699/2025 r.g.ricorrentecontroBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grillo;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 33342/2025, pubblicata indata 20 dicembre 2025, ha – nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].p.a. - respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 24/2025 emessa, in data 9 gennaio 2025, dalla Corte di appello diReggio Calabria, per errore, tuttavia, indicata, nella epigrafe dell’ordinanza, comeemessa dalla Corte di appello di Firenze.È stata, quindi, disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, percorrezione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCome già evidenziato, nella ordinanza n. 33342/2025, il riferimento allasentenza impugnata - indicato in «Corte di appello di Firenze» - è erroneo, attesache la decisione venne emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (comeperaltro correttamente indicato nella motivazione del provvedimento).P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanzaemessa dalla Corte di cassazione n. 33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre2025, nel senso che nell’epigrafe, dove viene indicato, quale provvedimentoimpugnato,«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 9gennaio 2025»deve intendersi e ritenersi per scritto:«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il9 gennaio 2025».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 23 giugno 2026.Numero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il PresidenteEnrico ScodittiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iglio del 18 dicembre 2025 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, la [OSCURATO:PERSONA] SanpaoloS.p.A. al fine di sentire accertare l’inadempimento dell’Istituto di creditoall’obbligo di erogare la somma oggetto del contratto di mutuo stipulato tra leNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025parti (rep. 51190, racc. n. 11251) in data 20 giugno 2007 e, conseguentemente,al fine di sentir dichiarare risolto il medesimo contratto con condanna dellaconvenuta al risarcimento dei danni.A fondamento della proposta domanda, l’attrice evidenziava che: avevasottoscritto in data 20 giugno 2007 per atto del [OSCURATO:PERSONA] un contratto dicompravendita di un immobile urbano ubicato in [OSCURATO:PERSONA] ed un contratto dimutuo con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la somma di €. 242.420,00; la sommamutuata era destinata, per €. 160.000,00, al pagamento del prezzo residuodell’immobile e, per la restante parte, ai lavori di ultimazione dello stesso; taleimporto residuo doveva essere erogato dalla banca in una o più soluzioni, inseguito al rilascio della relazione notarile attestante che «l’ipoteca iscritta agaranzia del mutuo non è preceduta da formalità pregiudizievoli»; tuttavia,nonostante l’attestazione fosse stata rilasciata in data 6 luglio 2007, l’istituto dicredito mutuante non aveva provveduto all’erogazione delle somme e, perquesto motivo, su domanda dei venditori, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato larisoluzione del contratto di vendita dell’immobile, condannado l’Oliveri allarestituzione del bene e al risarcimento dei danni, quantificati in € 65.000,00.Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale diPalmi, in accoglimento della domanda, dichiarava l’inadempimento contrattualedella convenuta e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di mutuo,con condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 111.800,00.Proposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello diReggio Calabria riformava la decisione impugnata e rigettava l’originariadomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte territoriale riteneva legittimo il rifiuto di erogare lesomme da parte dell’Istituto di credito, in quanto l’immobile ipotecato era statooggetto, dapprima, di sequestro penale preventivo e, in seguito, di confisca, conla conseguenza che, prima ancora che si potesse procedere alla erogazione delmutuo, la garanzia costituita dall’ipoteca sul bene acquistato era stata minata,ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciatal’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata. Sotto altro profilo, laCorte ha escluso un inadempimento dell’istituto di credito, poiché l’erogazioneNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025delle somme mutuate doveva intervenire a seguito della presentazione degli statidi avanzamento dei lavori, in realtà mai avvenuta da parte della mutuataria cheaveva, al contrario, agito direttamente per ottenere il risarcimento del danno.affidato due motivi. L’istituto di credito resisteva con controricorso.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte diessa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso sollevato da parte ricorrente è cosìrubricato: «omessa valutazione su un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma5 cpc): erronea valutazione della data del sequestro a carico del patrimonio deimutuatari».In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di appello, pur avendocorrettamente argomentato che, con l’iscrizione ipotecaria, la banca era tenutaall’erogazione del mutuo, successivamente non avrebbe esaminato la copiosadocumentazione versata in atti, ritenendo che il sequestro del patrimonio dellaricorrente fosse intervenuto in data 9 luglio 2007, mentre in realtà era statodisposto solo in data 21 luglio 2008.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione del contratto di mutuo bancario del 20 giugno 2007 –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218-1223 c.c. (art. 360 comma 3cpc)».Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenutonon dimostrata la richiesta di erogazione delle somme da parte dell’appellata, inquanto il notaio rogante aveva rilasciato apposita attestazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale aveva precisato che l'ipoteca «è prima in gradosenza concorrenti e non è pregiudicata da altre formalità». Conseguentemente,essendosi avverata la condizione (sospensiva) apposta al contratto (ossia, l’averprovato che non vi erano formalità precedenti pregiudizievoli), la bancaconvenuta avrebbe dovuto adempiere all’obbligazione di erogare la sommamutuata.Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/20252. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«1. Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile,per plurime ragioni.«1.1. Innanzi tutto, esso trascura completamente le specifiche modalità dideduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – nel testomodificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnatauna sentenza pubblicata il 9 gennaio 2025 – come stabilite da Cass., SU, n. 8053del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare –nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod.proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cuiesame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale (emergente dagli attiprocessuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., inmotivazione, ex aliis, Cass. nn. 14107, 8671 e 2115 del 2025).«In particolare, posto che il fatto storico di cui si lamenta l’asserito omessoesame sarebbe costituito dalla data dell’intervenuto sequestro penale preventivoche aveva colpito il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] (mutuatario unitamente allaOliveri, sua coniuge) e dei suoi congiunti, indicata dalla odierna ricorrente nelgiorno 21 luglio 2008 (come da relativo provvedimento oggi allegato al ricorso) enon nel 9 luglio 2007, come, invece, aveva mostrato di intendere la cortedistrettuale, sarebbe stato preciso onere della medesima ricorrente specificare see quando quel documento era stato prodotto nei precedenti gradi di merito(considerato, peraltro, che la banca controricorrente ne ha espressamenteeccepito la sua avvenuta produzione, per la prima volta, solo in questa sede dilegittimità, da ciò facendone derivare la sua inammissibilità perché non rientrantenel perimetro di produzione documentale sancito dall’art. 372 cod. proc. civ. Cfr.pag. 6 e ss. del controricorso): onere, tuttavia, rimasto inadempiuto, sicché vaqui ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su attie documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare talifornire puntuali indicazioni (come accaduto nella specie) necessarie alla loroNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alfine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazionenel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione insede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del2025).«1.2. A tanto deve aggiungersi che il vizio di motivazione per omessoesame di un mezzo istruttorio può essere denunciato per cassazione solo nelcaso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n.14107 del 2025; Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019).«Nella specie, tuttavia, la corte reggina, dopo aver dato atto che «l’art. 2del contratto di mutuo prevedeva che l’erogazione della somma mutuata sarebbeavvenuta in una o più soluzioni all’atto della quietanza, in quanto il contratto dimutuo prevedeva una duplice destinazione della somma, parte diretta alpagamento del residuo del prezzo, parte diretta al pagamento dei lavori dicompletamento dell’immobile in base all’avanzamento dei lavori», ha affermatoche «l’appellata non ha dimostrato di aver richiesto l’erogazione della sommanecessaria per il pagamento dell’immobile, né di aver rispettato le altrecondizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo (e, d’altra parte, haapertamente ammesso che non aveva alcuna disponibilità economica in ragionedel lungo periodo di sequestro del patrimonio familiare)». Ne deriva, quindi,chiaramente che la banca appellante è stata ritenuta non inadempiente da quellacorte perché la parte mutuataria nemmeno aveva rispettato le altre condizioniprevisto dall’art. 2 del contratto di mutuo (vale a dire, sostanzialmente, lapresentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamentodell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata), conconseguente non decisività, in sé, della sola pretesa mancata valutazione delladata del sequestro penale suddetto.Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025«2. Il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, attesoche il mutuo oggetto di causa era stato convenuto e concesso ad erogazionedifferita, vale a dire “con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati diavanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia” (cfr. il giàriportato art. 2 del contratto). Pertanto, sebbene l’intervenuta certificazionenotarile circa l’insussistenza di formalità pregiudizievoli anteriori alla iscrizioneipotecaria collegata alla stipulazione di quel mutuo valesse a dimostrare ilperfezionamento di quest’ultimo, tuttavia, per la concreta erogazione dellesomme mutuate, occorreva, oltre alla corrispondente richiesta, la presentazionedi uno stato d’avanzamento dei lavori eseguiti, nella specie, invece,pacificamente mancata».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, in quest’ultima memoria, con riferimento al primo motivo,la ricorrente si limita a riprendere le argomentazioni difensive già svolte nelricorso per cassazione e ad evidenziare che era possibile evincere la data delsequestro penale preventivo (22 luglio 2008) da taluni documenti allegati agli(doc. 8) alla comparsa di costituzione in primo grado della [OSCURATO:PERSONA].p.a. e il «verbale di dissequestro» prodotto dalla difesa della Oliveri in allegatoalla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.Tuttavia, quanto dedotto non può dirsi rilevante in mancanza diindicazione della data del sequestro nel contenuto degli scritti difensivi, avendo ilgiudice il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo oveessi siano richiamati negli scritti predetti ed essendo al giudice medesimo inibitotrarre dai documenti, comunque esistenti in atti, determinate deduzioni oindicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificatenella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (arg. da Cass.,sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435).In ogni caso, la parte non si confronta con l’ulteriore rilievo del ConsigliereNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025delegato, secondo cui la banca è stata ritenuta non inadempiente dalla Corte dimerito perché la parte mutuataria non aveva pienamente rispettato tutte lecondizioni previste dall’art. 2 del contratto di mutuo e, in particolare, lapresentazione degli stati di avanzamento dei lavori di completamentodell’immobile acquistato cui parte della somma mutuata era destinata.Conseguentemente, la circostanza afferente alla esatta individuazione della datadi emissione del sequestro penale preventivo non può dirsi «decisiva» ai fini delragionamento seguito nella sentenza impugnata.Con riguardo al secondo motivo, la parte ricorrente, nella memoriadepositata, dopo avere esposto le condizioni contrattuali, giunge alla conclusioneche il pagamento delle somme mutuate doveva avvenire a seguito dellasottoscrizione del contratto e della conseguente iscrizione ipotecaria (attestatadal notaio rogante) e non già a seguito della presentazione degli stati diavanzamento dei lavori.Anche tale rilievo non coglie nel segno.In primo luogo, va evidenziato che l’art. 2 del contratto prevedevaespressamente che «la consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto diquietanza, alle condizioni previste dal patto 1 del Capitolato in unica o piùsoluzioni o con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati diavanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia».Ebbene, ponendo il dato testuale dell’art. 2 diverse alternative sullemodalità di erogazione delle somme mutuate, la Corte di appello - cui spetta laricostruzione dei fatti oggetto di causa - ha ritenuto che, nel caso di specie,l’erogazione sarebbe dovuta intervenire solo a seguito della presentazione deglistati di avanzamento lavori. E tale accertamento - che appare intrinsecamentecoerente con la destinazione di parte delle somme mutuate alla ristrutturazionedell’immobile - risulta insindacabile in sede di legittimità. È, quindi, evidente chela parte ricorrente mira a fornire una ricostruzione del materiale probatorioalternativa a quella cui è giunto il giudice del merito: e, tuttavia, come più volteaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattiNumero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).4. ― Il ricorso va quindi rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540,Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Numero registro generale 4699/2025Numero sezionale 4523/2025Numero di raccolta generale 33342/2025Data pubblicazione 20/12/2025Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 18 dicembre 2025.Il PresidenteEnrico ScodittiNumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] CorrezioneLoredana [OSCURATO:PERSONA] Consigliere erroreSilvia [OSCURATO:PERSONA] Consigliere materialeMassimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Guido [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento d’ufficio iscritto al n. 1750/2026 r.g. e relativo alla correzionedi errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte suprema di cassazione n.33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre 2025, con la quale è stato definito ilgiudizio di legittimità iscritto al n. 4699/2025 r.g.ricorrentecontroBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grillo;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 33342/2025, pubblicata indata 20 dicembre 2025, ha – nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].p.a. - respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 24/2025 emessa, in data 9 gennaio 2025, dalla Corte di appello diReggio Calabria, per errore, tuttavia, indicata, nella epigrafe dell’ordinanza, comeemessa dalla Corte di appello di Firenze.È stata, quindi, disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, percorrezione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCome già evidenziato, nella ordinanza n. 33342/2025, il riferimento allasentenza impugnata - indicato in «Corte di appello di Firenze» - è erroneo, attesache la decisione venne emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (comeperaltro correttamente indicato nella motivazione del provvedimento).P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanzaemessa dalla Corte di cassazione n. 33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre2025, nel senso che nell’epigrafe, dove viene indicato, quale provvedimentoimpugnato,«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 9gennaio 2025»deve intendersi e ritenersi per scritto:«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il9 gennaio 2025».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 23 giugno 2026.Numero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il PresidenteEnrico ScodittiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 33342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris