CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - con unico atto - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per diffamazione ed omesso controllo ex art. 57 cod.pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale - difettano di specificità in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame rilevando - oltre che in ragione del difetto di pertinenza della vicenda che in precedenza aveva coinvolto la persona offesa (distinta da quella, riguardante al marito di lei, oggetto dell'articolo di stampa de quo) - la non corrispondenza ai fatti di quanto esposto nel medesimo articolo e, segnatamente, la parziale esposizione della relativa vicenda processuale e l'assenza di ogni elemento dal quale trarre l'attribuzione alla donna del soprannome («lady spaccio», evocativo di una sua attività illecita nel settore degli stupefacenti) con il quale - secondo l'articolo - ella sarebbe nota; difatti, rispetto a tale iter il ricorso si è limitato: - a rappresentare (per il tramite di enunciati assertivi e senza neppure addurre il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) che la persona offesa era rimasta coinvolta in una vicenda giudiziaria avente ad oggetto il commercio illecito di stupefacenti (della cui entità ella sarebbe stata consapevole) e ad assumere che tale dato renderebbe pertinente la menzione del suo soprannome; nonché ad affermare - in maniera palesemente infondata - che «l'acquiescenza» della donna rispetto alle pubblicazioni di quattro anni prima, riguardanti tale vicenda, renderebbe il più recente fatto in imputazione inoffensivo (cfr. primo motivo); - e, nel resto, a esprimere il disaccordo rispetto alla decisione impugnata e a trascrivere parte dell'atto di appello, contenente allegazioni non conducenti (inerenti, in particolare, al contenuto di una notizia e al diritto all'oblio) rispetto al piano argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estenso