CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 29720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di BARIde~i#1/246e-a4.1,2-fraFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2858_23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. art. 18, comma 1 lett. g) d.lgs. 81/2008 - ha proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sia l'appello sia il ricorso per Cassazione con due diversi difensori; Ritenuto che il ricorso proposto nel suo interesse dall'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; e, invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex nnultis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641); Considerato che è parimenti inammissibile il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 22/07/2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni novanta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 06/09/2022, e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., scadeva il 4/12/2022. Il ricorso per cassazione, depositato in data 25/01/2023, è dunque tardivo. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liere estensore