CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 21901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale • riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 febbraio 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nella misura di anni 8, mesi 8 di reclusione. La sentenza fa seguito a due annullamenti con -rinvio, entrambi disposti con riferimento alla determinazione della pena.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusione dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti concorrenti con quella ritenuta più grave, e vizi cumulativi di motivazione sul punto. Tale aumento era stato determinato esclusivamente in ragione della aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché esso non poteva essere mantenuto, essendo stata esclusa la predetta aggravante dalla Corte di appello, ed essendosi ritenute irrilevanti, nei precedenti giudizi di merito, le ulteriori aggravanti contestate. Il riferimento, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, alla negativa personalità del reo, quale elemento giustificativo della frazione di pena in aumento, risulta del tutto incompatibile con l'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato, cristallizzato dal riconoscimento dell'attenuante della collaborazione attuosa, prevista dall'art. 8 del d. I. n. 152 del 1991. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2.Va ripercorso l'iter procedimentale con cui si è pervenuti alla determinazione della pena censurata. 2.1. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico, previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con le seguenti aggravanti: - l'aggravante relativa al carattere armato della associazione, prevista dal comma 4 del medesimo art. 74; - l'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146; - l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 - oggi confluita nel disposto dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - nella duplice . . declinazione del metodo mafioso e della finalità agevolativa mafiosa. La pena è stata così determinata: individuata la pena base in anni 10 di reclusione, ed aumentata di anni 6, mesi 8 di reclusione per la recidiva reiterata ed infraquinquennale (ritenuta più grave rispetto alle altre aggravanti ad effetto speciale riconosciute), è stato operato un ulteriore aumento fino ad un terzo della 2pena, per complessivi anni 20 di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per le ulteriori aggravanti; è stata poi ridotta tale pena in ragione della metà, per la diminuente della dissociazione attuosa ex art. 8 d.P.R. n. 151 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, stante la intrapresa scelta collaborativa. 2.2. Nella più risalente sentenza rescindente Sez. 6, n. 16441 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte aveva evidenziato che, essendo stata applicata la diminuente della dissociazione, andava esclusa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., colte stabilito dal secondò comma dell'art. 8 cit.; demandando al Giudice di rinvio la rimodulazione del calcolo. La medesima sentenza rescindente aveva tuttavia precisato che correttamente le ulteriori aggravanti dovevano essere tenute ferme e computate nel calcolo della pena prima di procedere alla riduzione per la diminuente della dissociazione ex art. 8 cit., la quale è sottratta al giudizio di bilanciamento con le aggravanti. 2.3. La Corte di appello, nella susseguente pronuncia dell'Il marzo 2016, aveva rideterminato la pena nella identica misura di anni 8, mesi 8 di reclusione nonostante fosse stata espunta la aggravante di cui all'art. 7 cit., elisa per effetto della applicazione della attenuante della dissociazione attuosa, secondo il seguente calcolo: individuata la pena base in anni 10 di reclusione, ed aumentata di anni 6, mesi 8 di reclusione per la recidiva reiterata ed infraquinquennale (ritenuta la più grave tra le aggravanti ad effetto speciale riconosciiite), veniva operato Un ulteriore aumento fino ad anni 17, mesi 4 di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per le ulteriori, residue aggravanti della natura armata dell'associazione e della transnazionalità, pena che veniva ridotta nella misura suindicata per la riduzione premiale ex art. 8 cit. 2.4. L'ulteriore sentenza rescindente (Sez. 2, n. 46756 del 26/09/2018) ha ravvisato la violazione del principio di diritto ex art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. nella riconferma dell'identica pena da parte del Giudice del rinvio. Dovendosi espungere la pena per la aggravante ex art. 7 d.P.R. n. 152 del 1991, siccome incompatibile con la diminuente della dissociazione attuosa, avrebbe dovuto procedersi a "rivisitazione del trattamento sanzionatorio da effettuare.. .attraverso l'eliminazione della quota parte di aumento considerata per la citata aggravante"; laddove il Giudice di rinvio aveva illegittimamente determinato una pena identica a quella già irrogata. . . 2.5. Nella sentenza del 17 aprile 2025, qui impugnata, la Corte di appello di Napoli, ancora intervenuta a rimodulare il trattamento sanzionatorio, lo ha rideterminato nella misura di anni 8, mesi 6 di reclusione, operando sulla pena di anni 16 e mesi 8 - corrispondente a quella già aumentata per la recidiva - un aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. per le residue aggravanti - in misura di 3mesi 4 di reclusione - fino alla pena di anni 17 di reclusione, ridotta nella misura suindicata per la attenuante della dissociazione. 3. Da tutto quanto precede si evince che la sentenza impugnata si è uniformata al principio di diritto con cui si era imposto di depurare la frazione ex art. 63, comma 4, cod. pen. dell'aumento per la aggravante di cui all'art. 7 cit., avendo determinato l'incremento in misura inferiore rispetto a quella pregressa (4 mesi in luogo di 6). Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non consta che le ulteriori aggravanti fossero state ritenute irrilevanti nei precedenti gradi di merito. Sui presupposti oggettivi del loro riconoscimento vi è motivazione nella sentenza di primo grado, e la stessa prima sentenza rescindente (Sez. 6 n. 16441 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva precisato che «l'espunzione della diminuente in questione dal bilanciamento non equivale, infatti, ad automatica recessività di tutte le aggravanti, eventualmente contestate e accertate; impone, piuttosto, l'autonomia della riduzione della dissociazione attuosa da tutte le altre aggravanti e attenuanti connotanti il caso di specie, delle quali il Giudice dovrà comunque tenere conto nel raccordare il trattamento sanzionatorio da applicare alla gravità del fatto giudicato, senza fare perdere in tal modo spessore alla finalità premiale sottesa alla diminuente speciale in questione (cfr. in motivazione la citata sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] 10713/10)». 4. Sotto altro profilo, la motivazione resa è esauriente e scevra da illogicità. La Corte ha premesso che la entità della pena è stata ritenuta coerente con la gravità del fatto (importazione di ingenti quantitativi di stupefacente) e con la personalità dell'agente, soggetto comunque pluripregiudicato, a prescindere dalla intervenuta dissociazione, e venendo allo specifico aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., la Corte ha ulteriormente precisato che lo stesso è proporzionato al numero rilevante degli associati ed alla connotazione transnazionale del sodalizio, in grado di assicurarsi flussi di rifornimenti costanti ed ingenti. 5. Alla inammissibilità del ricorso, che consegue, accede ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene di determinare in via equitativa nella misura di euro . . tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4 P.Q.M