CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI Cehat-travuisia-airle-prift2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche ed è riferito a sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente