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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33446/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385, 496 cod. pen. e art. 4 legge n. 110 del 1975; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la mancanza o l'apparenza della motivazione in relazione alla esclusione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 496 cod. pen. - è privo della necessaria specificità perché non si confronta con il piano argomentativo a sostegno della condanna dell'imputato per detto delitto, constando che egli sia stato identificato dagli operanti solo dopo aver compito accertamenti (cfr. sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella impugnata) e non anche immediatamente perché a loro noto, come espone assertivamente l'atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nceco/tana nzi ;...jDiZi AR10 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385, 496 cod. pen. e art. 4 legge n. 110 del 1975; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la mancanza o l'apparenza della motivazione in relazione alla esclusione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 496 cod. pen. - è privo della necessaria specificità perché non si confronta con il piano argomentativo a sostegno della condanna dell'imputato per detto delitto, constando che egli sia stato identificato dagli operanti solo dopo aver compito accertamenti (cfr. sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella impugnata) e non anche immediatamente perché a loro noto, come espone assertivamente l'atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nceco/tana nzi ;...jDiZi AR10 2
Sentenza Cassazione n. 33446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris