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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1979

Cassazione n. 32196/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle- doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, peraltro, le censure proposte in ordine al riconoscimento operato dal teste Sabba, in servizio presso la tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, sono meramente reiterative e non idonee ad introdurre decisivi travisamenti; - [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamento infondato perché inerente ad asseriti difetti e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MIZIARIO Dott.ssa Kat emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle- doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, peraltro, le censure proposte in ordine al riconoscimento operato dal teste Sabba, in servizio presso la tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, sono meramente reiterative e non idonee ad introdurre decisivi travisamenti; - [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamento infondato perché inerente ad asseriti difetti e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIZIARIO Dott.ssa Kat emente
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