CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 13112-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA], in Liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1185/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13112 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 13112/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 15.10.2019, ha accolto il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 475/2018, resa il 7.6.2018, con la quale era stato accolto il ricorso del lavoratore - dipendente della società dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio di secondo (e, successivamente, di terzo) livello -, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto di percepire le differenze retributive a titolo di "superminimo", «istituto disciplinato dal vigente CCNL [OSCURATO:PERSONA]Acqua ed inteso quale componente della retribuzione lorda, con natura che, per il peculiare caso del Procopio, è stata dichiarata "non assorbibile"»; 2. i giudici di secondo grado, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, hanno rigettato la domanda proposta dal Procopio con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «E' granitico, in giurisprudenza, il principio generale, secondo cui il cosiddetto supermínimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti CA-) Ll 1 abbiano altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 26017/2018)»; che «la Cassazione ha specificato che la ricerca di una volontà negoziale delle parti diversa dalle espressioni testuali contenute in atti scritti non deve essere condotta nei casi in cui il testo letterale sia sufficientemente chiaro e non consenta dubbi sul suo significato e sulla effettiva volontà delle parti (Cass. n. 9458/2015)»; ed altresì che «nel caso di specie, il testo letterale è perfettamente chiaro e reiterato, successivamente alla sigla del contratto individuale, anche nelle buste paga. Né prova di una diversa volontà delle parti è stata fornita dal lavoratore...., cui incombeva l'onere della correlativa prova, secondo i criteri fissati da Cassazione n. 26017/2018»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati da memoria; la SO.RI.CAL.-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il primo motivo di ricorso si censura testualmente: «Omesso esame ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per non avere i giudici di appello preso in considerazione quale fatto decisivo per il giudizio la circostanza, evidenziata negli atti processuali, che diverse buste paga non recano accanto alla voce superminimo la dicitura «assorbibile»; 6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., per avere la Corte di merito «ritenuto che i comportamenti posti in essere da parte datoriale non possano qualificarsi quali univoci e concludenti ed atti a dare riprova dell'esistenza di una volontà della medesima di derogare al generale principio di assorbimento del superminimo>>; 7. con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale «ritenuto di non potere fare riferimento ai comportamenti concludenti posti in essere dalla parte datoriale al fine di ricercare la volontà negoziale della stessa in tema di superminimo in ragione del fatto che sussistesse specifica determinazione scritta attestante la volontà della medesima di qualificare tale emolumento quale assorbibile»; 8. il primo motivo è inammissibile perché tende, innanzitutto, ad ottenere un nuovo esame del merito, attraverso una diversa valutazione degli elementi probatori, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); inoltre, difetta di specificità sotto il profilo dell'autosufficienza, in violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non essendo state trascritte le buste paga cui si fa espresso riferimento per confutare la decisione della Corte di Appello. Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne allo stesso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10551/2016; 14541/2014; 23675/2013; 1435/2013); trattasi, peraltro, di documenti esaminati dalla Corte e ritenuti non decisivi, al cospetto di altre buste paga deponenti in senso opposto (v. pag. 5), sicché non si ravvisa la sussistenza del vizio denunciato; 9. anche il secondo ed il terzo motivo - da trattare congiuntamente per ragioni di connessione - sono inammissibili. E' da premettere che i motivi appaiono articolati in modo da contrapporre una diversa valutazione rispetto al percorso decisionale dei giudici di seconda istanza, non suffragata da elementi decisivi, tali da dover condurre i giudici ad una diversa pronunzia relativamente agli «assetti economici voluti dalle parti», laddove li avessero presi in considerazione; inoltre, in tema di ermeneutica contrattuale, «l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., con l'ulteriore rilievo che il ricorrente ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e il modo in cui questi si sia da essi discostato» - onere non assolto, nella fattispecie, dal ricorrente - «non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante» (v., ex multis, Cass.nn. 4832/2016; 5595/2014; 17033/2012; 20303/2011). Infine, come sottolineato dalle SS.UU. di questa Corte (sent. n. 34476/2019), «E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito»; 10. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile; 11. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il