Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:678
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0780_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – US / BCE
(causa T‑780/17)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo 2016 – Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi – Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Modifica dei giudizi rispetto alla valutazione precedente – Obbligo di motivazione – Portata
(v. punti 40‑43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione
(v. punti 60, 61)
3.
Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione
(v. punto 129)
4.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Orientamenti della Banca relativi alla revisione annuale degli stipendi e dei premi degli agenti – Inclusione – Presupposti
(Art. 277 TFUE)
(v. punti 142‑144)
5.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(v. punto 154)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo 2016 del ricorrente e della decisione relativa all’esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali atti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
US è condannato alle spese.