Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04468/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla coltivazione di n. 87 piante di cannabis indica, con il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 02/03/2013, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione e € 5.000,00 di multa. /9\

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'offensività in concreto della coltivazione delle piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente tipo marijuina.

Argomenta il ricorrente che, a fronte di un motivo di appello con il quale si censurava la motivazione della sentenza di primo grado che si era limitata a rilevare la conformità delle piante al tipo botanico senza attenersi al principio enunciato dalle Sezioni Unite Caruso, la corte territoriale avrebbe omesso di rispondere e di verificare, in aderenza al dictum delle Sezioni Unite, l'offensività concreta della condotta essendosi limitata ad affermare la non necessarietà di un accertamento tecnico. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.

2. Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, e qui insindacabile in presenza di congrua motivazione, in esito a perquisizione domiciliare, era stata accertata la coltivazione in vasi di n. 87 piante di canapa indiana.

Secondo i giudici del merito, pur in assenza di accertamento tossicologico del principio attivo ricavabile dal materiale vegetale, la consistenza e natura vegetale della coltivazione era stata riscontrata dagli operanti del Corpo forestale le cui conoscenze in tale ambito non potevano essere confutate.

3. La sentenza impugnata nel pervenire alla conferma della condanna del ricorrente non ha seguito i principi affermati dalle SU Caruso

4. [OSCURATO:PERSONA], nel ribadire i principi già espressi dalle [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti/spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez.

U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e 239921; Sez.

U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) hanno stabilito che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore" (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624).

5. Con riferimento all'accertamento dell'offensività della condotta di coltivazione di canapa indiana, a dirimere un contrasto interpretativo se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se sia necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato, le Sezioni Unite Caruso hanno affermato il principio di diritto secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; mentre devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (SU Caruso cit.).

Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta al dictum delle Sezioni Unite Caruso essendosi limitata ad affermare la non necessarietà dell'accertamento tecnico, che è questione diversa e che non soddisfa, in quanto elude, la necessaria ulteriore indagine, sulla scorta delle SU Caruso, in relazione all'offensività concreta, che il giudice deve compiere.

Nel caso concreto i giudici hanno solo rilevato la conformità del vegetale coltivato al tipo botanico, hanno ritenuto non necessario un accertamento tecnico, ma nulla hanno accertato in ordine all'attitudine una volta giunte a maturazione di produrre sostanza stupefacente.

E' mancata, in altri termini, oltre la conformità al tipo botanico, la motivazione sulla potenziale produzione di principio attivo una volta giunte a maturazione, o anche solo l'accertamento dell'avvenuta maturazione.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce di principi sopra enunciati, ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla coltivazione di n. 87 piante di cannabis indica, con il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 02/03/2013, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione e € 5.000,00 di multa. /9\ 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'offensività in concreto della coltivazione delle piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente tipo marijuina. Argomenta il ricorrente che, a fronte di un motivo di appello con il quale si censurava la motivazione della sentenza di primo grado che si era limitata a rilevare la conformità delle piante al tipo botanico senza attenersi al principio enunciato dalle Sezioni Unite Caruso, la corte territoriale avrebbe omesso di rispondere e di verificare, in aderenza al dictum delle Sezioni Unite, l'offensività concreta della condotta essendosi limitata ad affermare la non necessarietà di un accertamento tecnico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni. 2. Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, e qui insindacabile in presenza di congrua motivazione, in esito a perquisizione domiciliare, era stata accertata la coltivazione in vasi di n. 87 piante di canapa indiana. Secondo i giudici del merito, pur in assenza di accertamento tossicologico del principio attivo ricavabile dal materiale vegetale, la consistenza e natura vegetale della coltivazione era stata riscontrata dagli operanti del Corpo forestale le cui conoscenze in tale ambito non potevano essere confutate. 3. La sentenza impugnata nel pervenire alla conferma della condanna del ricorrente non ha seguito i principi affermati dalle SU Caruso 4. [OSCURATO:PERSONA], nel ribadire i principi già espressi dalle [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti/spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) hanno stabilito che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore" (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624). 5. Con riferimento all'accertamento dell'offensività della condotta di coltivazione di canapa indiana, a dirimere un contrasto interpretativo se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se sia necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato, le Sezioni Unite Caruso hanno affermato il principio di diritto secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; mentre devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (SU Caruso cit.). Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta al dictum delle Sezioni Unite Caruso essendosi limitata ad affermare la non necessarietà dell'accertamento tecnico, che è questione diversa e che non soddisfa, in quanto elude, la necessaria ulteriore indagine, sulla scorta delle SU Caruso, in relazione all'offensività concreta, che il giudice deve compiere. Nel caso concreto i giudici hanno solo rilevato la conformità del vegetale coltivato al tipo botanico, hanno ritenuto non necessario un accertamento tecnico, ma nulla hanno accertato in ordine all'attitudine una volta giunte a maturazione di produrre sostanza stupefacente. E' mancata, in altri termini, oltre la conformità al tipo botanico, la motivazione sulla potenziale produzione di principio attivo una volta giunte a maturazione, o anche solo l'accertamento dell'avvenuta maturazione. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, alla luce di principi sopra enunciati, ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sente
Sentenza Cassazione n. 04468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris