CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10607/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 588 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione sulla sussistenza del fatto contestato di cui a pag. 3 della sentenza impugnata (sulla intensità del dolo). Rilevato che il secondo motivo con cui si denunzia violazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; e il terzo e ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche e sulla dosimetria della pena sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); La sentenza impugnata ha fornito sugli specifici punti motivazione in fatto immune da vizi logici (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 feb