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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46534/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8374/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 27 giugno 2022 ha integralmente confermato la de- cisione di condanna emessa a suo carico il 19 aprile 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590-bis, commi 1 e 6, e 590-ter cod. pen. e art. 189, commi 6 e 7, del d. igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Domanda l'annullamento della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'an della responsabilità ed alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Le doglianze, estremamente vaghe, non si confrontano con il percorso mo- tivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Palermo, percorso che appare corretto nell'esercizio delle valutazioni attribuita al Giudice di merito.

E se la censura circa l'affermazione di responsabilità è affidata a ragiona- mento di estrema genericità, non "calato" in alcun modo nel caso concreto, quanto al tema della graduazione della pena è appena il caso di rammentare che essa rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai canoni indicati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della sanzione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

3. Alla inammissibilità del ricorso, senza ragioni di esonero da colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, secondo diritto e giustizia, si determina nella misura di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Roma, 19 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9TATA IN CAI1921

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8374/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 27 giugno 2022 ha integralmente confermato la de- cisione di condanna emessa a suo carico il 19 aprile 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590-bis, commi 1 e 6, e 590-ter cod. pen. e art. 189, commi 6 e 7, del d. igs. 30 aprile 1992, n. 285. Domanda l'annullamento della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'an della responsabilità ed alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le doglianze, estremamente vaghe, non si confrontano con il percorso mo- tivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Palermo, percorso che appare corretto nell'esercizio delle valutazioni attribuita al Giudice di merito. E se la censura circa l'affermazione di responsabilità è affidata a ragiona- mento di estrema genericità, non "calato" in alcun modo nel caso concreto, quanto al tema della graduazione della pena è appena il caso di rammentare che essa rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai canoni indicati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della sanzione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). 3. Alla inammissibilità del ricorso, senza ragioni di esonero da colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, secondo diritto e giustizia, si determina nella misura di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Roma, 19 ottobre 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9TATA IN CAI1921