CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difengOreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 133,34 di multa in relazione al reato contestatogli. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile. 3.1. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di detta sentenza, mentre sono inammissibili, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01). Orbene, tali condizioni non si riscontrano nel caso in esame dal momento che il ricorso ha censurato il difetto di motivazione in relazione a un motivo espressamente espunto dai motivi di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M