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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di minaccia e lesioni.

Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché meramente reiterativo della deduzione già presentata in appello e che la Corte territoriale ha correttamente disatteso,osservando che al compimento del termine prescrizionale al 27.7.2020, segnalato dal difensore, occorreva aggiungere la sospensione verificatasi in primo grado di due mesi e 14 giorni, con conseguente slittamento in avanti del termine fino al 2.10.2020, data posteriore a quella di emissione della sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de Gregorio D r S t(If 12~ [ O E [OSCURATO:PERSONA] 31 AGO 2\ [OSCURATO:PERSONA]\CITI,W.R1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di minaccia e lesioni. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché meramente reiterativo della deduzione già presentata in appello e che la Corte territoriale ha correttamente disatteso,osservando che al compimento del termine prescrizionale al 27.7.2020, segnalato dal difensore, occorreva aggiungere la sospensione verificatasi in primo grado di due mesi e 14 giorni, con conseguente slittamento in avanti del termine fino al 2.10.2020, data posteriore a quella di emissione della sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de Gregorio D r S t(If 12~ [ O E [OSCURATO:PERSONA] 31 AGO 2\ [OSCURATO:PERSONA]\CITI,W.R1
Sentenza Cassazione n. 32153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris