CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1974
Cassazione n. 28922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1974 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare fondato, in relazione alla doglianza di intervenuta maturazione della prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello; che va per l'effetto adottata corrispondente declaratoria, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale causa; che resta ferma la confisca dei coltelli, obbligatoria ai sensi dell'art. 6 legge n. 152 del 1975 ogniqualvolta non risulti una ragione di assoluzione nel merito o l'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ferma la disposta confisca. Così deciso il 13