CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 33183/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 15386/2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso del 15 settembre 2017; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t - intimat a - in relazione all’ordinanzadella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 14158/2022depositata il 04/05 /202 2 ; Oggetto: correzione errore materiale AC –24/11/2023 r.g. n. 15386/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -con autonomo ricorso ex art. 391 - bis c od . p roc . c iv ., l ’ odiern a ricorrente, già controricorrente al ricorson.r.g. 17829 /2017 pendente innanzi a questa Corte promosso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 14158 del 04 / 05 /202 2 che , nel definire l’originario ricorso in favore della parte odierna ricorrente , per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle speseprocessuali liquidate in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che se ne erano formalmente dichiarat i antistatari nell a memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. Considerato che 1. i l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo la ricorrentechiesto la distrazione delle spese nella memoria autorizzata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ., che rientra tra gli atti in cui tale richiesta può essere effettuata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021), e avendo ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.U, 12925/2014; Cass. 17565/2, 11529/2022), procedendo alla notifica del ricorso all a originari a contropart e del giudizio n.r.g.17829/2017; 2. sussistono , dunque , i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.p roc. c iv . ; 3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.r.g. n. 15386/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 287 e 391-biscod. p roc . c iv . non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002; Cass.27196/2018). P.Q.M. La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14158 /202 2 , nel senso che, nelprimo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiprocuratori antistatari della controricorrenteG.o.m.b.e. s.r.l.». Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 14158/22, depositata il 04/05/2022. Così deciso n