Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 febbraio 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑191/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo comportante l’elemento denominativo ‘yorma’s’ — Marchio comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione»
1.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato
della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256,
§ 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 36)
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v.
punto 43)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 15 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) (T‑213/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima
commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 febbraio 2009, che nega la registrazione del segno figurativo comportante l’elemento
denominativo “yorma’s” come marchio comunitario per taluni servizi delle classi 35 e 42, e accoglie l’opposizione del titolare
del marchio comunitario denominativo anteriore “[OSCURATO:PERSONA]” — Rischio di confusione tra due marchi — Valutazione errata della somiglianza
tra i marchi e i servizi in questione — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.