Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1953

Cassazione n. 31999/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01C05X0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1953 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Napoli in riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] il 4-5/4/2007 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] nato il 6/1/2953 alla pena dell'ergastolo per il reato di cui agli artt, 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen. e ha dichiarato prescritto il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/774, 3 L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 2 maggio 2023 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. attribuito al giudice di merito nella determinazione della pena, delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ciò, pure considerate le ammissioni dell'imputato, con il riferimento alla gravità del fatto e dei gravissimi precedenti penali anche successivi ai fatti (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01C05X0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1953 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Napoli in riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] il 4-5/4/2007 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] nato il 6/1/2953 alla pena dell'ergastolo per il reato di cui agli artt, 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen. e ha dichiarato prescritto il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/774, 3 L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 2 maggio 2023 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. attribuito al giudice di merito nella determinazione della pena, delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ciò, pure considerate le ammissioni dell'imputato, con il riferimento alla gravità del fatto e dei gravissimi precedenti penali anche successivi ai fatti (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 31999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris