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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 12759/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestropreventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 26marzo 2025, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 429.480,00 nelladisponibilità del ricorrente, indagato per il reato di ricettazione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del decreto disequestro preventivo quale conseguenza della mancata immediata notifica all’interessato delprovvedimento di convalida e sequestro (nella specie contestualmente adottati tanto daformare un corpo unico), prevista dall’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. ed avvenuta adistanza di cinque mesi dal sequestro;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti.Non sarebbero stati evidenziati elementi concreti dai quali trarre il convincimento,proprio della fase cautelare, che la somma in sequestro provenisse dal reato di ricettazione,essendosi il Tribunale limitato a dedurla dalla sperequazione tra quanto ritrovato e l’assenzadi redditi dichiarati del ricorrente, non essendo influenti i suoi precedenti penali.Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1.

Quanto al primo motivo, il regime delle nullità processuali è tassativo ai sensi dell’art.177 cod. proc. pen. e l’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. non ne prevede alcuna nel casodi ritardo nella notifica, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, delprovvedimento con il quale è stato disposto il sequestro.D’altra parte, come si comprende facilmente dalla lettura della norma, l’inefficacia delsequestro è collegata al mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis cod.proc. pen., che non ineriscono a quanto lamentato dalla difesa, ma alle procedure delsequestro di urgenza adottato nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico ministero odalla polizia giudiziaria ed agli atti ad esso consequenziali.Al rispetto di tali procedure e non alla notifica del provvedimento di sequestro allapersona che lo ha subito si riferisce la pronuncia di legittimità citata in ricorso (Sez. 3, n.45706 del 16/07/2019, Iacono, non massimata).2.

Il secondo motivo è generico.Il Tribunale, con congrua e tutt’altro che apparente motivazione – il cui contenuto non èsindacabile in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. – ha giustificato le ragioni delsequestro sotto il profilo invocato dalla difesa, specificando che l’ingente somma di danarocontante, della quale il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso, eranascosta in una speciale intercapedine posta nell’autovettura condotta dall’interessato, ilquale era inserito in contesti criminali legati al traffico di sostanze stupefacenti e sottoposto asequestro di ingente quantitativo di cocaina in epoca passata, nonché in possesso di untelefonino criptato utilizzato proprio dai trafficanti di droga.Ne consegue che è stata legittimamente indicata, sulla base di numerosi elementi logicied obbiettivi, la tipologia del reato presupposto a quello di ricettazione contestato ed ilprovvedimento risulta esente da violazioni di legge in ordine alla sussistenza del fumuscommissi delicti.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si è occupata più volte di casi analoghi,ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio o di ricettazione, occorre che il delittopresupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, il che può avvenire anche attraverso provelogiche (in questo senso, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n.29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).Inoltre, In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto diricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme didenaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza diredditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anchedalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (Sez.2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01).Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione alcontenuto della memoria depositata.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestropreventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 26marzo 2025, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 429.480,00 nelladisponibilità del ricorrente, indagato per il reato di ricettazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del decreto disequestro preventivo quale conseguenza della mancata immediata notifica all’interessato delprovvedimento di convalida e sequestro (nella specie contestualmente adottati tanto daformare un corpo unico), prevista dall’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. ed avvenuta adistanza di cinque mesi dal sequestro;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti.Non sarebbero stati evidenziati elementi concreti dai quali trarre il convincimento,proprio della fase cautelare, che la somma in sequestro provenisse dal reato di ricettazione,essendosi il Tribunale limitato a dedurla dalla sperequazione tra quanto ritrovato e l’assenzadi redditi dichiarati del ricorrente, non essendo influenti i suoi precedenti penali.Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. Quanto al primo motivo, il regime delle nullità processuali è tassativo ai sensi dell’art.177 cod. proc. pen. e l’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. non ne prevede alcuna nel casodi ritardo nella notifica, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, delprovvedimento con il quale è stato disposto il sequestro.D’altra parte, come si comprende facilmente dalla lettura della norma, l’inefficacia delsequestro è collegata al mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis cod.proc. pen., che non ineriscono a quanto lamentato dalla difesa, ma alle procedure delsequestro di urgenza adottato nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico ministero odalla polizia giudiziaria ed agli atti ad esso consequenziali.Al rispetto di tali procedure e non alla notifica del provvedimento di sequestro allapersona che lo ha subito si riferisce la pronuncia di legittimità citata in ricorso (Sez. 3, n.45706 del 16/07/2019, Iacono, non massimata).2. Il secondo motivo è generico.Il Tribunale, con congrua e tutt’altro che apparente motivazione – il cui contenuto non èsindacabile in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. – ha giustificato le ragioni delsequestro sotto il profilo invocato dalla difesa, specificando che l’ingente somma di danarocontante, della quale il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso, eranascosta in una speciale intercapedine posta nell’autovettura condotta dall’interessato, ilquale era inserito in contesti criminali legati al traffico di sostanze stupefacenti e sottoposto asequestro di ingente quantitativo di cocaina in epoca passata, nonché in possesso di untelefonino criptato utilizzato proprio dai trafficanti di droga.Ne consegue che è stata legittimamente indicata, sulla base di numerosi elementi logicied obbiettivi, la tipologia del reato presupposto a quello di ricettazione contestato ed ilprovvedimento risulta esente da violazioni di legge in ordine alla sussistenza del fumuscommissi delicti.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si è occupata più volte di casi analoghi,ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio o di ricettazione, occorre che il delittopresupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, il che può avvenire anche attraverso provelogiche (in questo senso, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n.29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).Inoltre, In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto diricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme didenaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza diredditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anchedalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (Sez.2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01).Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione alcontenuto della memoria depositata.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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