CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2025
Cassazione n. 35353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio della sentenza emessa dalla Terza sezione penale di questa Corte di legittimità, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di cui all'art. 2, comma 1 e 2 bis d.lgs n.74/2900, immeritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un primo motivo, violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il terzo motivo inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Paparatto in quanto imputato in un procedimento connesso nonché del materiale raccolto nelle indagini della Giardia di Finanza. E' stata depositata memoria con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi proposti. 3. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. E' noto infatti che qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, si forma il giudicato (progressivo) jà,Slla responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti. Ciò impedisce che venga proposta ogni questione riguardante l'accertamento del reato nonchè l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (cfr. Sez. U, sent. n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640; Sez. 3, sent. n. 15101 del 11/03/2010, Rv. 246616; Sez. 2, sent. n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 01; Sez. 5 - , n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050 - 01). Va inoltre considerato che il motivo neppure illustra quando il termine di prescrizione sarebbe spirato e che, al riguardo, la sentenza impugnata chiarisce, in conformità al dettato normativo ( aumento del termine ai sensi degli artt. 2 e 17 d.lgs n.74/2000) che il termine di prescrizione maturava il 28 settembre 2025 e non era ancora spirato quando è stata pronunciata la sentenza impugnata. 4. Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, richiamando non solo i precedenti penali dell'imputato ( che il ricorrente assume essere insussistenti trattandosi di decreti penali di condanna risalenti al 2018) ma anche ulteriori elementi ostativi ad una prognosi positiva in ordine alla astensione dal commettere \kr ulteriori reati (quali la mancata dimostrazione di segni di resipiscenza o di condotte riparatorie). Si desume inoltre dal tenore complessivo della motivazione la chiara valutazione di gravità del meccanismo fraudolento posto in essere dall'imputato (cfr. sez.2, n.11992 del 18 febbraio 2020, Rv.278572- 01, riguardo alla motivazione implicita in ordine al diniego dei benefici). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6. L'inammissibilità degli originari motivi di ricorso impedisce la instaurazione di una valida impugnazione, con la conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in