CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ROCCOnato a GELA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto del 28 febbraio 2025 , depositato il 31 maggio 2024, confermava parzialmente il provvedimento del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione nisseno, che in data 18 gennaio 2023 aveva disposto la confisca dei beni nei confronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dei terzi interessati, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale terzo rispetto alla posizione del padre [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, riducendo il perimetro cronologico di pericolosità dei proposti –rispetto alla valutazione del decreto di primo grado - all’arco temporale dal 1998 fino al 2005, confermava la confisca di parte dei beni disponendo la restituzione di quelli– beni immobili e quote delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., Ginevra immobiliare S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. -acquisiti al di fuori del citato periodo cronologico dai proposti [OSCURATO:PERSONA], dal fratello [OSCURATO:PERSONA] , dal figlio di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA], dai terzi intestatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto qui impugnato sostiene, in sintesi, che sussistano gli indizi di appartenenza dei tre proposti a ‘cosa nostra ’ - in particolare all’ articolazione [OSCURATO:PERSONA]– nella forma dei concorrenti esterni, avendo costoro assicurando alla associazione mafiosa sostegno di carattere logistico,oltre ad averla favorita con il riciclaggiodi denaro at t raverso le società di gestione delle concessionarie auto , ottenendone in cambio azioni di recupero crediti e posizioni monopolistiche di mercato. Va inoltre evidenziato da subito che ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 il decreto di primo grado e poi quello di appello disponevano solo la confisca: in sostanza i Collegi di merito hanno applicato e confermato la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto all’attualità, vale a dire al momento dell'adozione della misura, accertando che detta pericolosità sia comunque stata sussistente con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della confermata ablazione (cfr. Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261082 – 01) . La Corte di appello ha quindi operato il richiesto preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, che deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CEDU [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522 –01). 2. I ricorsi per cassazionesono proposticon atti separati a mezzo dei difensori di fiducia come segue: nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in numero di due, rispettivamente da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza perché coniuge di SalvatoreLuca, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , anche quale terzointeressato, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con atto unico, perché terzi interessati quali figli di [OSCURATO:PERSONA], da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali terzi interessati rispetto a [OSCURATO:PERSONA] , con unico atto da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi dei ricorsi saranno enunciati a seguire — nei limiti strettamente necessari per la motivazione — secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi undici articolati motivi. 3.1 Il primo motivo prospetta questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011(a seguire CAM), in relazione all’art. 10, stesso decreto, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117 Cost. – in relazione all’art. 6 Cedu - lamentando l’ incongruità del termine di dieci giorni , previsto per proporre impugnazione avverso il decreto di prevenzione di primo e secondo grado. La questione è stata disattesadalla Corte di appello per difetto di rilevanza oltre che per manifesta infondatezza. La difesa la ripropone rappresentando che - a fronte di provvedimenti composti da numerose pagine- il diritto di difesa deve essere garantito da un termine congruo che ne consenta il ragionevole esercizio, tanto più che per un verso il [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha alcun termine per il deposito e, per altro verso, che i criteri previsti per il giudizio penale fissati dall’art. 585 cod. proc. pen. sono modulati a seconda del termine prefissato dal giudicanteper il deposito del provvedimento. Non altrettanto accade in tema di misure di prevenzione, cosicché la disparità di trattamento fra l’art. 27 CAM e l’art. 585 cod. proc. pen. determina la non manifesta infondatezza della questione, per altro recepita anche dal legislatore, essendo (all’atto del deposito del ricorso) in corso l’iter parlamentare del d.d.l.n. 1660 che prevede l’allungamento del termine a 30 giorni, cosicché in caso di approvazione, verrà ad esservil’ulteriore disparità di trattamento fra i termini per le impugnazioni antecedenti rispetto a quelli previste per le successive impugnazioni. 3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all’art. 16-quaterd.l. n. 8 del 1991. La doglianza, già proposta alla Corte di appello e disattesa, lamenta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in assenza del deposito dei verbali illustrativi, dai quali evincere se i contenuti delle dichiarazioni utilizzate dalla Corte di appello siano stati già indicati nel termine di 180 giorni fissato dalla legge. La Corte di appello avrebbe violato la relativa disciplinaritenendo generica la doglianza e offrendo una motivazione ipotetica, relativamente alla circostanza che ben potrebbero i dichiaranti aver riferito dei proposti già nell’arco dei primi 180 giorni. Il Pubblico ministero non ha depositato tali verbali cosicché permarrebbe l’inutilizzabilità, rileva la difesa, spettando non alla difesa ma al pubblico ministero dimostrare, con l’allegazione dei verbali, l’intervenutorispetto del termine. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in quanto il decreto impugnato non avrebbe motivato sulla efficacia vincolante di un provvedimento di archiviazione, escludendo alcun effetto preclusivo. Il ricorrente rappresenta che nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] 2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia in relazione alla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposta a confisca nella misura del 50%, interveniva l’archiviazione da parte del G.i.p. : difetterebbe una valutazione adeguata da parte della Corte di appello, che avrebbe dovuto offrirne una rafforzata a fronte di un provvedimento che, per quanto revocabile, comunque fondava sulla circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] fossero sottoposti ad estorsione e avevano dimostrato come la società fosse stata costituita e finanziata con risorse lecite e non fosse strumento di reinvestimenti da parte del sodalizio mafioso dei [OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno la riapertura delle indagini exart. 414 cod. proc. pen. muta la necessità di una valutazione rafforzata, che non è intervenuta, tanto più che la Corte di appello richiama il contenuto delle deposizioni dei collaboratori di giustizia che erano però anche oggetto della valutazione da parte del G.i.p. della archiviazione, non potendo quindi ritenersi costituire un elemento di novità. 3.4 Il quarto motivo lamenta omessa motivazione sulla efficacia vincolante dell’ordinanza exart. 309 cod. proc. pen., emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità: il Tribunale del riesame in sede rescissoria annullava il provvedimento restrittivo genetico che aveva imposto la custodia cautelare nei confronti dei proposti per concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della Corte di appello sarebbe apparente, in quanto non si confronta con il motivo di appello che rilevava come l’annullamento del provvedimento cautelare conseguiva non solo ad un vizio formale – come ha ritenuto la Corte di appello –ma anche ad unavalutazione di merito che conduceva il Tribunale del riesame a ritenere inattendibili le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Con tale parte della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame non si confronta neanchela Corte di appello. 3.5 Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’aver la Corte di appello comunque ritenuto non vincolante l’annullamento del Tribunale del riesame: pur nella autonomia del giudizio di prevenzione da quello cautelare non di meno, secondo il ricorrente, la motivazione con la quale la Corte di appello dissente dalla valutazione di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] integra una contraddizione fra la valutazione di prevenzione e quella cautelare personale , contraddizione che non risulta adeguatamente superata, non avendo operato alcuna analisi critica delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e della sua attendibilità e quindi vertendosi in tema di motivazione apparente, non potendo – a fronte delle ritrattazioni di [OSCURATO:PERSONA] – ritenersi che i [OSCURATO:PERSONA] siano vittime di estorsione ‘particolari’ perché comunque avvantaggiati in una dinamica di amicizia e scambi reciproci. 3.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge in quanto, a fronte di specifica doglianza d’appello, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni di Vizzini e Nicastro, anche collaboratori di giustizia, che riferivano delle estorsioni consumate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, Vizzini era stato incaricato dei delitti estorsivi proprio da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle autovetture acquistate al settentrione e da vendere in Gela, azione delittuosa che vide anche Vizzini bruciare il cantiere di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale condotta la Corte di appello non spiega come possa tale ultima azione entrare nel concetto di visgrata che i proposti avrebbero accettato di subire dai [OSCURATO:PERSONA]. 3.7 Il settimo motivo lamenta violazione di legge per omesso confronto con la deposizione del colonello della Guardia di finanza Pisani in data 29 marzo 2023, nel corso del dibattimento in ordine all’imputazione per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti dei proposti. Il militare riferiva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva investito per l’acquisto di un immobile nel 2000-2001 grazie a due contratti di mutuo per 600 milioni di liree che non risultavano versamenti in contanti sui conti correnti bancari che riscontrassero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul finanziamento da parte dei Renzivillo. La motivazione qui impugnata, sul punto, sarebbe apparente, in quanto se pur era scontato che non vi fosse traccia nelle scritture contabili del versamento effettuato dai [OSCURATO:PERSONA], lo stesso doveva essere rinvenuto all’esito della analisi finanziaria dei conti correnti bancari, che avrebbe riscontrato eventuali anomalie non riferite dal teste qualificato. 3.8 L’ottavo motivo lamenta violazione di legge per omesso confronto con la nozione di indizio: [OSCURATO:PERSONA] viene attinto solo dalle contraddittorie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri quindici collaboratori di giustizia non si riferiscono mai al proposto bensì alla concessionaria auto della quale [OSCURATO:PERSONA] non è socio; il decreto di archiviazione qualifica i proposti come vittime di estorsione, come anche i dichiaranti Trubia, Vizzini e Nicastro, gli accertamenti della Gdf escludevano riscontri al finanziamento da parte dei [OSCURATO:PERSONA] in favore del proposto. Unico elemento di riscontro alla accusa di [OSCURATO:PERSONA] è la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che però è esterno al sodalizio [OSCURATO:PERSONA], appartiene alla Stiddae riferisce voci correnti quando afferma di sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse riciclatore di denaro per conto di [OSCURATO:PERSONA]. La nozione di indizio nel procedimento di prevenzione sarebbe da ricondursi a quella civilistica della prevalenza della tesi del «più probabile che non», che nel caso in esame mette a confronto l’ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri proposti fossero vittima di estorsione ovvero fossero riciclatori per i [OSCURATO:PERSONA], deve prevalere la prima supportata da plurimi elementi di fatto, mentre la seconda ipotesi è supportata solo dalle dichiarazioni di Bernasconi e di [OSCURATO:PERSONA]. 3.9 Il nono motivo lamenta violazione di legge in ordine alla nozione di «appartenente»ad associazione mafiosa - quale categoria criminologica prevista dall’art. 4, comma 1, lett. a), CAM -non compatibile con il concorrente esterno – nella nozione di Sez. U Mannino -che presuppone una non appartenenza. Per altro la cointeressenza che il decreto impugnato attribuisce al proposto con il clan [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe incerta in quanto il finanziamento di un miliardo di euro sarebbe servito– secondo una delle versioni di [OSCURATO:PERSONA] – a finanziare le attività di commercio auto della concessionaria,che non coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], e non gli investimenti immobiliari, né è stata chiarita l’utilità che il ricorrente avrebbe tratto quale extraneus. 3.10 Il decimo motivo lamenta violazione di legge in quanto il decreto impugnato non si sarebbe confrontato con la memoria depositata in appello sul tema della sproporzione patrimoniale, poiché la perizia fatta propria dalla Corte di appello, risulterebbe viziata per l’uso fatto delle tabelle Istat: per un verso si tratta di ipotesi meramente statistiche, per altro verso venivano considerate due volte le spese effettivamente comprovate, perché già contenute nel ‘paniere’ Istat. Inoltre, errato risulterebbe imputare il saldo negativo di un anno anche all’anno successivo, come anche trascurare che oltre che al reddito la norma chiede rapportarsi anche all’attività economica che, trattandosi di società a base familiare, consentiva l’utilizzo di risorse e beni della società – vetture, utenze cellulari, personal computer – anche a fini personal i . La sproporzione è stata tratta solo valutando dati dall’anno 1998 mentre invece andava ricostruita dal decennio precedente, risultando l’attuale ricorrente e il fratello nel 1988 avere già venti anni di attività lavorativa alle spalle. Ancora: la ritenuta sproporzione non tiene in conto che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a ricevere finanziamenti dal suocero – pari ad un valore attuale (e decisivo) di 456mila euro -per l’attività di commercializzazione delle autovetture, come risulta dal decreto di archiviazione. Infine,i periti non avrebbero valutato come entrate gli assegni negoziati sui conti correnti, che avrebbero eliso ogni sproporzione. A fronte di tali censure la Corte di appello avrebbe offerto una risposta generica, non confrontandosi con i dati emergenti dal procedimento concluso con l’archiviazione che attestava la preesistenza di redditi leciti documentati. 3.11 L’undicesimo motivo lamenta violazione dell’art. 592 cod. proc. pen. in quanto gli appellanti sono stati solo parzialmente soccombenti, cosicché non andavano condannati al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in dodici motivi, ai quali si aggiungono i cinque motivi aggiunti depositati in data 11 settembre 2025 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’omessa motivazione sulla efficacia vincolante di due sentenzeirrevocabili (Tribunale Gela n. 289 del 2011 e Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] n.808 del 2009) emesse in ordine alle estorsioni subite da parte dei proposti – che denunciavano nel 2006 gli estorsori - ad opera di esponenti di cosa nostra di Gela ( articolazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla stidda, fin da epoca precedente al 2005, quindi nel periodo di pericolosità sociale individuato dal decreto impugnato, con ammissione in appello da parte degli imputati. Sul punto la Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente, come pure in ordine al decreto di archiviazione conseguente alle nuove dichiarazioni di Bernasconi in tema di intestazione fittiziaattribuita ai proposti. Il motivo rappresenta come si verta in tema di travisamento tanto radicale da determinare, a fronte di motivi di appello, violazione di legge, anche per contraddizione fra un fatto accertato – quello estorsivo – e l’ appartenenza al sodalizio criminoso. I testi di polizia giudiziaria D’Anca e [OSCURATO:PERSONA] e i collaboratori di giustizia Trubia e Vizzini offrivano versioni che escludevano la pericolosità sociale dei proposti dal 2000, dovendosi poi conciliare la scelta dei propostidi denunciare gli estorsori e di sollecitare anche gli altri commercianti a farlo con l’ipotesi della loro appartenenza al sodalizio di cosa nostra.La Corte di appello non ha valutato tali narrati che risalivano a fatti antecedenti al 2006, dal quale invece viene fatta cessare la pericolosità. Anche la motivazione sulla irrisorietà del versamento estorsivo, che giustificherebbe la qualità di concorrente esterno, risulterebbe confliggere con le dichiarazioni di Trubia, né la spiegazione in ordine alla compatibilità fra imprenditore colluso e la sottoposizione ad estorsione troverebbe riscontro nell’assicurazione di una gestione monopolistica nel mercato delle auto, affermata ma non comprovata dalla Corte di appello, che per altro omette ogni valutazione sulla sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di abusivo esercizio dell’attività creditizia, dalla quale non emergeva alcuna pressione mafiosa sui clienti per il recupero crediti o la restituzione dell’autovettura. 4.2 I motivi dal secondo al quinto sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dal terzo al sesto del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (parr. da 3.3 a 3.6). 4.3 Il sesto e il settimo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto sovrappongono censure e argomenti, lamentanoviolazione di legge in quanto non vi sarebbe una base giuridica per il provvedimento di confisca. Sia perché nessuna condanna ha raggiunto il ricorrente per reati associativi mafiosi o connessi, stante l’archiviazione del procedimento per intestazione fittizia, riaperto solo sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sul quale alcuna valutazionedi attendibilità si legge nel decreto impugnato, nonostante lo stesso abbia riferito de relatoe fosse stato ritenuto estraneo al clan [OSCURATO:PERSONA] con sentenzaassolutoria del Tribunale di Roma . Inoltre, anche la qualità di concorrente esterno richiede un contributo concreto e fattivo che superi la mera contiguità e si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi. Tale fase ‘constatativa’ implica l’accertamento di una condotta non in termini di sospetto ma di fatti che conducano a comprovare la pericolosità qualificata del proposto. Nel caso di specie, pura fronte di estorsioni accertate e subite prima del 2005, la Corte di appello ha confermato la confisca dei beni acquisiti fino al 2005, senza prendere atto della riduzione del perimetro cronologico e comunque della necessità di comprovare che i beni acquisiti nell’arco temporale fino al 2005 dovessero essere oggetto di una derivazione patrimoniale che fosse frutto della provvista acquisita nel periodo di pericolosità: difetta la correlazione fra pericolosità sociale e acquisizione dei beni poi confiscati, a fronte di una ricostruzione di una pericolosità ‘ad intermittenza’. Inoltre, la tassativizzazionerichiesta per le categorie criminologiche previste per le misure di prevenzione –nel caso in esame l’essere indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso – implica la prova di un sinallagma quando si ipotizza il concorso esterno (utilità per il concorrente/contributo fattivo per il sodalizio), che nella prima parte deve essere individuato e, come previsto da Sez. U Gattuso , nella seconda deve essere direttamente e significativamente funzionale all’attività e al rafforzamento dell’ente criminale. Quanto al contributo consistito nel prestito di autovetture agli affiliati per scopi associativi viene smentito dai cc.dd.gg. Trubia, Terlati, Billizzi e Vella, e dalla sentenza di condanna del ricorrente per il favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA], pronuncia che escludeva l’aggravante dell’art. 416 bis1 cod. pen. Quanto alla cessione ai germani [OSCURATO:PERSONA] e ai loro familiari - affermata da [OSCURATO:PERSONA] -di vetture in prestito o a condizioni di favore, la Corte di appello non replica al contenuto della memoria depositata il 21dicembre 2023. Anche il trasporto di stupefacente nelle auto che dal settentrione andavano a Gela non ha trovato alcun riscontro al racconto de relatodi [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla utilità ‘alla pari’ -ricevuto sotto forma di finanziamento per un miliardo di lire per l’attività della concessionaria -risulterebbe comunque risalente e collocata ben prima dell’arco cronologico 1998-2005. Anche il recupero crediti da parte della associazione mafiosa -quale ulteriore utilità per il concorrente -è smentita dai collaboratori che invece si relazionavano ai [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione, oltre che dalle assoluzioni per abusivo esercizio dell’attività di finanziamento. Infine, anche il prestito dell’autovetture, se anche fosse comprovato, non risulterebbe avere le caratteristiche di non occasionalità e di significatività quale contributo all’associazione mafiosa. 4.4 L’ottavo motivo è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (par. 3.2). 4.5 Il nono motivo lamenta l’assenza di collegamento tra i beni confiscati e il profitto che si ritiene di illecita provenienza, non potendo a tanto bastare solo il dato della sproporzione. I Collegi di merito hanno dato atto, nei rispettivi decreti, che l’attività aziendale di rivendita di autovetture preesistesse al 1998, risultando esistente dal 1988, ma nessuna valutazione si rinviene su quanta parte dei proventi illeciti –e non di quelli leciti tratti dalla pregressa attività aziendale non inquinata -fosse stata impiegata nell’acquisto dei beni poi confiscati. Lamenta poi il ricorrente che il decreto impugnato abbia applicato l’art. 25 CAM relativo alla confisca per equivalente senza prima avere identificato l’incremento patrimoniale riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ricadente nel periodo di pericolosità, nonché i beni che si sarebbero confiscati in via diretta. 4.6 Il decimo motivo è sovrapponibile alle censure mosse con il decimo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.7 L’undicesimo motivo lamenta violazione di legge per motivazioneomessa o apparente quanto alle donazioni ricevute dal proposto e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] parte di [OSCURATO:PERSONA] classe 1920, padre del ricorrente, come anche omessa risposta alle critiche volte a contestare l’aggiunta del saldo annuale a quello dell’anno successivo e così via. Inoltre, criticato era anche l’aver ritenuto gli assegni bancari e circolari come dimostrativi di spese sostenute non con destinazione aziendale o familiare, rimettendo al proposto la prova a riguardo con inversione dell’onere della prova. Oltretutto la valutazione di sproporzione o meno va fatta fra i redditi e i beni e non con le movimentazioni finanziarie. A tali doglianze non sono state fornite risposte puntuali dalla Corte di appello, che sostanzialmente richiama le valutazioni del Tribunale. 4.8 Il dodicesimo motivo è sovrapponibile alle censure mosse con l’undicesimo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.9 Il primo motivo aggiunto lamenta contrasto fra il decreto impugnato e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto di cui agli artt. 110-416 bis cod. pen. emessa dal Tribunale di Gela il 12 giugno 2025, n. 532 del 2025, in ordine alla responsabilità dei tre proposti.In particolare , il Tribunale di G ela ha rilevato l’inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché il ruolo di imprenditori vittime dei proposti. 4.10 Il secondo motivo aggiunto rappresenta come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano contraddittorie e prive di riscontri quando non generiche. Inoltre, il contributo -sotto forma di versamenti - da parte dei [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio integrerebbe la finalità di evitare ulteriori danni non potendo ritenersi, anche per la modestia degli stessi, «indici di partecipazione o appartenenza al sodalizio mafioso». 4.11 Il terzo motivo sollecita una applicazione estensiva dell’art. 28 CAM, dovendosi ritenere che la sopravvenienza di una sentenza di assoluzione non ancora irrevocabile all’esito del dibattimento, quindi con contraddittorio pieno nella formazione della prova, implichi una rivalutazione nel procedimento di prevenzione. 4.12 Il quarto motivo rappresenta che il contributo comprovante ‘appartenenza’ in sede di prevenzione deve essere reale e funzionale, il che viene escluso dal Tribunale di Gela che non rinviene nella condotta del ricorrente «un contributo stabile e funzionale, ma di rapporti frutto di pressioni estorsive o di coartazioni ambientali», escludendo anche il ricorso a interventi mafiosi per il recupero crediti o delle autovetture. 4.12 Il quinto motivo rimarca come il Tribunale di Gela abbia ritenuto genuina la collaborazione con le forze di polizia nel 2006 di [OSCURATO:PERSONA], dal che verrebbe meno l’attualitàdella pericolosità. 5. I ricorsi proposti con atti separati rispettivamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sono articolati in cinquee tre motivi, nonché in un motivo aggiunto depositato in data 22 ottobre 2025 a firma dei due difensori. 5.1.1 Il primo motivo del primo ricorso ripropone le doglianze mosse dai motivi in precedenza riportati ai parr. 3.2 e 4.4 in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in assenza dell’esibizione del verbale illustrativo. Il ricorrente critica il decreto impugnato, che ha ritenuto assimilabile il procedimento di prevenzione e l’udienza preliminare o il giudizio abbreviato, mentre invece la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione e il riferimento alla prova dell’art. 16-quaterd.l. 8 del 1991,come modificato , devono ritenersi determinare una inutilizzabilità anche nella presente sede, come accade ad esempio in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto ciò che si contesta è la modalità di acquisizione, vertendosi in un caso di radicale inutilizzabilità dell’atto. 5.1.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto all’obbligo di motivazionein ordine alla qualifica di appartenente ad una associazione mafiosa. Allo stesso i difensori aggiungono il motivo nuovo. Il ricorrente - dopo aver chiarito che la verifica della sussistenza della categoria criminologica deve essere fondata su fatti e non su sospetti, nonché sulla certezza dei primi senza alcuna attenuazione nella verifica di sussistenza – ripropone il tema della nozione di appartenenza come espressiva di un contributo fattivo, concreto e operativo, funzionale agli interessi del sodalizio e non solo ideologico, richiamando Sez. U Gattuso sulla necessità di un contributo , anche isolato, ma funzionale agli scopi associativi. La motivazione della Corte di appello indicherebbe solo una contiguità con le associazioni mafiose alle quali veniva effettuato il versamento estorsivo che, per quanto irrisorio, andava poi integrato con gli sconti sul prezzo delle autovetture ovvero con i prestiti delle stesse a titolo gratuito. In sostanza il contributo funzionale agli interessi dell’associazione mafiosa sarebbe frutto di soggezione e imposizione. Inoltre, apparente sarebbe la motivazione a fronte della censura sull’appartenenza multipla a più sodalizi espressa dal pagamento non solo ai Renzivillo ma anche agli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il travisamento plurimo che integra motivazione apparente riguarda i vantaggi che i propositi avrebbero ottenuto, non risultando né l’acquisizione di una posizione monopolistica sul mercato né il recupero crediti riscontrati, riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzi smentiti da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA],il quale negava il ricorso ad interventi mafiosi nei confronti dei debitori morosi, circostanza non emersa neanche nel processo per abusivo esercizio di attività creditizia. Anche i finanziamenti presunti, provenienti dalla cosca, risulterebbero solo frutto di sospetti, oltre smentiti dall’accertamento della Banca d’Italia sulle attività dei [OSCURATO:PERSONA], che riteneva la movimentazione dei rapporti correlata alla attività economica svolta. Né la Corte di appello si sarebbe confrontata con l’argomento logico che la esposizione bancaria di [OSCURATO:SOCIETA]. dimostri un costante ricorso al credito – per la prima società di due milioni di euro fino a giungere a 10 milioni di euro nel 2019 - incompatibile con finanziamenti di provenienza illecita che avrebbero determinato il destinatario ad evitare il pagamento di interessi e l’esposizione verso il sistema creditizio. Il ricorrente, poi, propone censure analoghe a quelle articolate dal primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indicato al par. 4.1 Con il motivo aggiunto viene rappresentato l’elemento di novità della sentenza di assoluzione, non irrevocabile, emessa dal Tribunale di Gela, con argomentazioni proposte anche dai motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I difensori rappresentano come l’identità delle fonti di prova e la valutazione del Tribunale di Gela implichino la possibilità di trarre elementi gi valutazione in sede di prevenzione sia dalle sentenze di condanna che da quelle di assoluzione non definitive. In particolare ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, ma a condizione che degli stessi non sia effettuata una rilettura in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale. In sostanza il procedimento di prevenzione è autonomo ma non insensibile all'accertamento penale ed ai suoi esiti, e quanto più il procedimento penale si conduce con un esito assolutorio o con una valutazione di inconsistenza dei fatti e della loro attribuibilità soggettiva al proposto, tanto più il giudice della prevenzione è tenuto ad accertare in modo più rigoroso i presupposti di legittimità della confisca. Anche l’art. 6 par. 2 CEDU imponel’applicazione del principio di presunzione di innocenza, per tutte le procedure che costituiscono un corollario ed un complemento dei procedimenti penali in questione nell'ambito dei quali il ricorrente aveva la qualità di accusato. 5.1.3 Il terzo motivo denuncia violazione di legge quanto alla apparenzadella motivazione in ordine agli indizi di appartenenza per [OSCURATO:PERSONA], indicato come ‘disponibile come il padre’, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con la giovane età del proposto - 22 anni nel 1998 e 29 nel 2005 – nonché con le mansioni esecutive svolte dallo stesso sulla base d elle direttive paterne. 5.1.4 Ilquarto motivo lamenta violazione di legge quanto alla sproporzione fra redditi prodotti e beni acquisiti. In particolare, una specifica censura è stata del tutto elusa dalla Corte di appello, quanto alla circostanza che non veniva annoverato fra le poste positive per le annualità 2003-2005 l’importo di oltre 278mila euroquanto alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], nonché oltre 70mila euro ricevuti in dono dai coniugi da parte di [OSCURATO:PERSONA] classe 1920. Il ricorrente contesta il metodo utilizzato per valutare la sussistenza della sproporzioneex art. 24 CAM che non è stata correlata al momento dell’acquisto del singolo bene, tanto che per i beni in cui il risultato per l’anno di acquisizione è positivo deve essere esclusa la sproporzione, in quanto difetta lo squilibrio. Il ricorrente replica, comunque, le critiche già rivolte dagli a l tri ricorrenti alla sperequazione progressiva negativa, conseguente alla sommatoria anno dopo anno, che elude la necessità di una verifica periodo per periodo. Tornando sulle fonti lecite di reddito per il 2005 il ricorrente evidenzia come sia stato comprovato che in tale anno [OSCURATO:PERSONA] cl. 1920 aveva versato in donazione assegni circolari del valore di 110mila euro in favore dei familiari, dei quali 60mila e in favore dell’omonimo attuale ricorrente e altri 10mila in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] (i residui 40mila euro andavano in quote da 10mila euro ciascuna a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello a fronte della doglianza si limitava a riportarsi alla valutazione del Tribunale. 5.1.5 Il quinto motivo prospetta questione di legittimità costituzionale quanto all’art. 18, comma 1, CAM, in relazione ai parametri degli artt. 3, 41, 42, 24 e111 Cost.Evidenzia il ricorrente come l’art. 18 non ponga alcun limite temporale alla richiesta di sequestro e confisca sino alla morte del proposto. Da tale ultimo evento in avanti, invece, la richiesta – cfr. art. 18 comma 3 – può essere pro p osta nei confronti degli eredi solo nei cinque anni successivi. Se la ratiodi tale delimitazione temporale è correlata agli artt. 41 e 42 Cost. quanto alla tutela dell’interesse e dell’affidamento dell’erede -prescindendo dalla buona fede di costui -con la finalità di garantire la certezza dei rapporti giuridici e commerciali, l’assenza di analogo limite - quando il proposto è in vita ma ne è cessata la pericolosità sociale - risulta lesiva del principio di eguaglianza. In entrambi i casi il bene è confiscabile in quanto in sé pericoloso, ma nel caso dell’esistenza in vita del proposto l’organo richiedente la misura di prevenzione patrimoniale può operare senza limiti di tempo. Ciò impatta anche sul principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, ex art. 111 Cost., in quanto l’assenza di un termine determina l’impossibilità di una difesa efficace dovendo ricostruire per il passato la prova giustificativa dell’acquisto, in assenza di un termine di prescrizione. 5.2.1 Quanto al secondo ricorso, il primo motivo lamenta violazione di legge per motivazione apparente e travisamento di prova in ordine alle dichiarazioni di Vizzini. Il ricorrente evidenzia come la nozione di appartenenza indichi una relazione di maggiore intensità rispetto a quello di partecipazione, cosicché la primanon può risolversi in una unica azione anche isolata in favore del sodalizio, dissentendo dall’orientamento giurisprudenziale consolidato. Inoltre, il vantaggio per il sodalizio mafioso, secondo le Sezioni Unite, deve essere funzionale agli scopi associativi, quindi significativo per il complesso delle finalità dell’associazione, il che contraddice la tesi della azione isolata. Per altro, l’indizio di appartenenza deve avere le caratteristiche certamente non della prova, bensì almeno della certezza del dato. Tale certezza difetta nel caso in esame, in quanto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in parte sono de relato, nonché riscontrate solo da [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di aver saputo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe mancato ogni valutazione critica dei narrati, senza contestualizzarli cronologicamente, nonché travisando per omissione le dichiarazioni di Vizzini, capo cosca dei [OSCURATO:PERSONA] a Gela, che confessa di avere commesso le estorsioni in danno dei [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (ove domiciliava il Franco, che subì da Vizzini un incendio perché si era rifiutato di pagare) e al tempo stesso nega di sapere del finanziamento ai [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] per un miliardo di lire, come pure che i [OSCURATO:PERSONA] trasferissero droga nelle auto che erano dirette a Gela a [OSCURATO:PERSONA]. Quindi elusa è stata l’ incertezza del dato dell’appartenenza, contravisamento per omissione delle dichiarazioni di Vizzini. 5.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di V izzini e anche di Trubia quanto alla pericolosità dei proposti, anche questa ritenuta dalla Corte di appello senza valutazione critica, senza tenere in conto che i [OSCURATO:PERSONA] pagavano gli estorsori dei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cosa nostra, nonché la stidda. Il vantaggio per la cosca gelese era appunto frutto di estorsioni, non volontaristica, come spiegano Trubia e Vizzini, delegati anche a questo settore criminale,le cui dichiarazioni sono state del tutto travisate per omissione. Costoro davano atto che le estorsioni erano state consumate fino al 2006 quando i [OSCURATO:PERSONA] denunciarono, ponendosi alla guida di un mov i mento di commercianti , come conseguenza della precedente soggezione. 5.2.3 Il terzo motivo è sovrapponibile al terzo motivo del primo ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando il ricorrente che i collaboratori Smorta, Celona ed altri confermano un ruolo del giovane [OSCURATO:PERSONA] quale mero esecutore degli ordini paterni. 6. Il ricorso proposto per conto dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela [OSCURATO:PERSONA] parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in nove motivi. Il difensore depositava in data 15 giugno 2025 il dispositivo della sentenza n. 532 del2025 del Tribunale di Gela, nonché in data 8 luglio 2025 la sentenza corredata di motivazione e in data 28 ottobre 2025 i motivi aggiunti al quinto motivo. 6.1 Il primo motivo , premesso che è consentito ai terzi contestare la pericolosità sociale del proposto, [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, con le quali il decreto impugnato non si è confrontato. Pertanto,lamenta l’irrisolto contrasto con le sentenze che hanno accertato che i [OSCURATO:PERSONA] erano sottoposti ad estorsione da prima del 2006. 6.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all’omessa valutazione dell’efficacia preclusiva del decreto di archiviazione: si tratta di motivo sovrapponibile a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (par. 4.1) 6.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge per omessa valutazione del vincolante provvedimento di annullamento della ordinanza genetica in sede di riesame conseguente alla inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di motivo in parte sovrapponibile con il terzo e quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4 Il quarto motivo lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni contrastanti con quelle di [OSCURATO:PERSONA], rese da Vizzini e Nicastro. Si tratta di doglianze sovrapponibili a quelle del sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA]. 6.5 Il quinto motivo lamenta omessa motivazione sul tema della sproporzione fra il valore dei beni sequestrati e il reddito prodotto o l’attività svolta.Così per [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla quota del 20% della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare S.r.l. non avendo neanche chiarito come la quota fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA] il decreto impugnato non chiarisce se i beni confiscati siano nella diretta disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ovvero siano riferibili al padre [OSCURATO:PERSONA]. In merito a [OSCURATO:PERSONA] analoghe omissioni quanto alla sproporzionee alla intestazione fittizia si rinvengono nei decreti di merito. Con il motivo aggiunto i ricorrenti prendono atto che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, potendo, a tale fine, dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Non di meno iricorrenti richiamano Corte Edu, Sez. I, 25.9.2025, Isaia e altri c. Italia, che rilevava come la confisca di prevenzione contrasti con il protocollo n. 1 allegato alla CEDU se imposta in assenza di nesso tra le attività criminali del proposto e i beni confiscati. Nel caso in esame non risulta provato che il terzo sa stato intestatario fittizio per il proposto, che abbia mantenuto la disponibilità del bene, e inoltre la sentenza del Tribunale di Gela che assolve i proposti, ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di riciclaggio, deve condurre all’annullamento con rinvio. 6.6. Il sesto motivo è sovrapponibile al decimo (par. 3.10) del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.7. Il settimo motivo èsovrapponibile al motivo quarto proposto dal ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.8. L’ottavo motivo lamenta che la Corte territoriale non ha disposto la restituzione,con revoca della confisca, delle polizze assicurative sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al 2005, vale a dire nel 2007, nel 2011, nel 2014, né degli assegni circolari addebitato il 19 ottobre 2019. Tali assegni conseguivano alla vendita di un immobile che la terza [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] alla figlia nel 2003, ma l’immobile era stato acquistato nel 1992, quindi prima del periodo di pericolosità, come emerge dall’allegato rogito. Avrebbe poi dovuto svincolare la Corte di appello gli importi pervenuti sui conti correnti bancari intestati alla terza a partire dal 2005. 6.9. Il nono motivo è sovrapponibile all’undicesimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in tema di spese processuali. 7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in otto motivi, nonché in un motivo aggiuntodepositato in data 29 ottobre 2025. 7.1 Il primo motivo lamenta omessa motivazione in ordine al collegamento fra confisca dell’80% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza considerare che le quote acquistate nel maggio 2002 furono solo quelle nella misura del 40% per un valore di 8.000 euro, a fronte del capitale sociale di 20mila euro. Il residuo dell’acquisizione avviene nel 2009, quindi ben oltre il cd. perimetro di pericolosità, per quanto si legge nella stessa perizia. Inoltre, la Corte di appello non ha considerato che anche per la prima quota del 40% i conferimenti avvennero solo nel 2006 da parte della [OSCURATO:PERSONA], cosicché anche per tale quota si è oltre il menzionato perimetro, risultando avere la disponibilità di 70mila euro nel 2006, come accertato dai periti. In sostanza la confisca del complesso aziendale, a fronte solo di parte delle quote acquisite nel perimetro di pericolosità, evidenzia la violazione di legge, essendo richiesto alla Corte di effettuare dei distinguo fra risorse illecite e lecite, operazione non realizzata, anche per l’acquisizione del 2002, poiché fino al 1998 [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attività di compravenditadi autovetture e dunque poteva aver realizzato proventi leciti che furono poi utilizzati per l’acquisto del 2002. Né si comprende se la confisca avvenga per equivalente o in via diretta, distinzione necessaria, come già evidenziatoal par. 4.5 che precede. 7.2 Il secondo motivo è sovrapponibile a quello a par. 3.10 in ordine alle censuremosse avverso il metodo utilizzato dai periti e acriticamente fatto proprio dalla Corte di appello. 7.3 Il terzo motivo è sovrapponibile a quello riportato al par. 5.1.4,in ordine al saldo progressivo della capacità finanziaria. 7.4. Il quarto, quinto, sestoe settimo motivo lamentano violazione di legge quanto alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]: in relazione alle omessa valutazione preclusiva delle due sentenze irrevocabili che riconoscono la consumazione di estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla forza preclusiva del decreto di archiviazione per il procedimento [OSCURATO:PERSONA] 2 per intestazione fittizia addebitata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’ordinanza di annullamento in sede cautelare del Tribunale del riesame per il delitto di concorso esterno; infine per omessavalutazione decis iva delle dichiarazioni di Vizzini e Nicastro. Si tratta di motivi sovrapponibili a quelli dei parr. da 6.1 a 6.4 per quanto riguarda il ricorso che immediatamente precede. 7.5. Anche l’ottavo motivo coincide con il nono del ricorso nell’interesse dei terzi, nel ricorso che immediatamenteprecede, in tema di spese processuali. 7.6 Il motivo aggiunto rappresenta la natura decisiva della sentenza emessa dal Tribunale di Gela che ha mandato assolti i tre proposti, integrando l’omessa valutazione una violazione di legge su elementi costitutivi della fattispecie che legittima la misura di prevenzione. 8. Il ricorso proposto nell’interesse dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla posizione del proposto [OSCURATO:PERSONA], è articolato in otto motivi. 8.1 Il primo motivo lamenta omessa motivazione o motivazione apparente quanto alla confisca del 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. L’acquisto della società nel 2002 vedeva al 31 dicembre 2004 una esposizione della società per oltre 800mila euro dal che deriva che nessun conferimentodi capitali poteva essere intervenuto. Anche in questo caso la confisca del 100% delle quote e del patrimonio aziendale non viene con chiarezza imputato al propostopiuttosto che ai terzi , né viene chiarito quali siano i proventi illeciti e se la confisca è di tipo diretto in relazione di sproporzione ovvero per equivalente. 8.2. Il secondo e terzo motivo si sovrappongono al secondo e terzo del ricorso che immediatamente precede: rispettivamente la relativa trattazione si rinviene al par. 3.10 in ordine alle censure mosse avverso il metodo utilizzato dai periti e acriticamente fatto proprio dalla Corte di appello, nonché al par. 5.1.4, in ordine al saldo progressivo della capacità finanziaria. 8.3 Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo lamentano violazione di legge quanto alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all a omessa valutazione preclusiva: delle due sentenze irrevocabili , che riconoscono la consumazione di estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del decreto di archiviazione nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] 2,per intestazione fittizia addebitata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell’ordinanza di annullamento in sede cautelare del Tribunale del riesame per il delitto di concorso esternoin associazione mafiosa; infine, delle dichiarazioni di Vizzini e Nicastro. Si tratta di motivi sovrapponibili a quelli dei parr. da 6.1 a 6.4. 8.4Anche l’ottavo motivo coincide con il nono del ricorso nell’interesse dei terzi, nel ricorso che immediatamente precede, in tema di spese processuali. 9. Il ricorso è stato trattato senza interventodelle parti. 10. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede annullarsi con rinvio il decreto impugnato. 11. Inoltre, sono stati depositati i seguenti atti dalle difese: memoria difensiva e motivi aggiunti per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 7 novembre 2025 e nota di deposito del 15 giugno 2025 del dispositivo di sentenzadel Tribunale di Gela; memoria di replica del 6 novembre 2025 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in data 7 novembre 2025; motivi aggiunti per [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; motivi aggiunti per [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, l. 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 -01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Va anche aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 –01). Per definire la motivazione apparente o inesistente va anche richiamato il principio per cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge(Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01 ; conf. N. 33705 del 2016 Rv . 270080 - 01, n. 6636 del 2016 Rv. 266365 -01, n. 21525 del 2020 Rv. 279284 – 01 ). 2. La stretta connessione, se non identità, fra alcuni dei motivi proposti attraverso i singoli ricorsi, consiglia la trattazione congiunta degli stessi al fine di evitare inutili ripetizioni. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini che a seguire verranno indicati e per ragioni di pregiudizialità logica la sentenza va annullata con rinvio anche nei confronti dei terzi intestatari ricorrenti, con esclusione di quelli per i quali il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va osservatoquanto segue. 3.1 Il primo motivo – che prospetta questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 (a seguire CAM), in ordine all’art. 10, stesso decreto, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu, lamentando l’incongruità del termine di dieci giorni, previsto per proporre impugnazione avverso il decreto di prevenzione di primo e secondo grado -correttamente è stato ritenuto manifestamente infondato e non rilevante dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA](fol. 36). In primo luogo,deve evidenziarsi come la Corte costituzionale abbia sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto di difesa o l'aver reso oltremodo difficoltoso l'esercizio dello stesso diritto. Da ultimo, Corte cost. n. 128 del 2025 afferma che “la giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito che «in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007)» (ordinanza n. 141 del 2011); ha altresì evidenziato che l’astratta possibilità di una diversa disciplina legislativa sul punto non sarebbe necessariamente più razionale di quella censurata né, comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 43 del 2010)”. L’esercizio della discrezionalità del legislatore ben può esprimersi ragionevolmente nel prevedere termini diversi per l'impugnazione di provvedimenti anch'essi diversi, come nel caso dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, è esercitata la giurisdizione penale per l'accertamento dei reati e l'irrogazione delle relative sanzioni (cui si applica l'art. 585 cod. proc. pen.) e di quelli in materia di applicazione delle misure di prevenzione (cui si applica il art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, qui sospettato di deficitdi costituzionalità ), con la conseguenza che la previsione di termini, appunto, differenti, per l'impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito dei due differenti procedimenti non è tale configurare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Quanto all'asserita violazione del diritto di difesa - garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e del diritto, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, richiamato dall'art. 117, primo comma, Cost., di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la stessa difesa - il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale rinvia l'art. 27, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è evidentemente correlato, nelle intenzioni del legislatore, alle ragioni di urgenza che connotano la funzione delle misure di prevenzione. D’altro canto, consente al proposto di articolare compiutamente, nel proprio ricorso alla corte d'appelloo alla corte di cassazione, gli specifici motivisui quali i Collegi di secondo grado e di legittimità dovr anno esercitare il proprio controllo sul provvedimento del tribunale. Cosa che, del resto, il ricorrente non ha negato di aver potuto fare nel caso di specie, proponendo tempestivamente l’appello e poi il ricorso, senza alcuna evidente compressione dell’esercizio delle prerogative difensive,così da risultare apertamente smentita anche l'addotta violazionedell'art. 6 CEDU (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 45849 del 2024, n.m. Sez. 6, n. 45642 del 2024, n.m.; Sez.2, n. 13914 del 2022 ; Sez. 2, n. 37160 del 2020, n.m.). Ciò esclude anche la rilevanza –oltre che l’attualità – della questione posta, per altro in modo generico, anche in relazione alla successiva modifica dell’art. 10, comma 2 -ad opera dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80 – con prolungamento del termine per proporre appello da dieci a trenta giorniper, tanto più che la modifica è intervenuta posteriormente al deposito dell’atto di appelloe alla stessa decisione impugnata. D’altro canto, come osservaSez. 2, n. 14566 del 2021, n.m.- rispetto al tema posto anche dal motivo in esame, della correlazione fra la disponibilità di tempo del giudicante nel deposito del provvedimento, anche a seguito di proroga, e quello assegnato alla parte per l’impugnazione-è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod.proc. pen. e 154, comma quarto - bis, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, nel caso di differimento del termine per il deposito della motivazione, una corrispondente proroga del termine per proporre impugnazione, o un obbligo di comunicazione del provvedimento di proroga ovvero l'invalidità della sentenza in caso di mancata esecuzione di tale adempimento (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv . 267984 ; conf. Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Ganzer, Rv. 267516 -01). Infatti, non può ritenersi irragionevole una disciplina che fissi termini diversi per l'attività del giudice rispetto a quelli riferiti alle parti, attesa la diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare. Inoltre, la diversità evidenziata è rimarcata anche dalle Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586 – 01 , che trattando della sospensione feriale - dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162- ha ritenuto che la stessa operi solo rispetto ai termini che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, non anche per il deposito delle sentenze. D’altro canto, la diversità delle attività del giudice e delle partinon può non tener conto che queste ultime possono avvalersi anche della proposizione dei motivi aggiunti, che - seppur devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01 ) - comunque consentono un ulteriore esercizio del diritto di difesa, come per altro avvenuto ampiamente nel caso in esame. Tali considerazioni rendono non irragionevole la disciplina dei termini di impugnazione esistente al momento della proposizione dell’atto di appello e del ricorso in cassazione, tanto più che per tale ultima impugnazione il termine è anche ragionevolmente correlato alla limitazione del rimedio al solo vizio di violazione di legge. Per altro, come già osservato dalla Corte di a ppello, non è in alcun modo esposto, in concreto, quale sia il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa subìto dal ricorrente, che risulta aver articolato le sue difese su tutti i punti della decisione impugnata, cosicché la doglianza risulta, oltre che manifestamente infondata, anche priva di rilevanza, requisito indefettibile per la proposizione della questione di costituzionalità(cfr. Sez. 2, n. 37160 del 2020, ric. Proc. gen. Roma e Carminati, n.m., par. 7.1 in motivazione). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3.2 Deve pertanto affermarsi che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, in relazione all’art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu, quanto all’incongruità del termine di dieci giorni, previsto per proporre impugnazione avverso il decreto di prevenzione di primo e secondo grado. 3.3 Sono infondati il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che tutti lamentano l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per omesso deposito dei verbali illustrativi da parte del pubblico ministero. Corretta è la valutazione operata dalla Corte di appello ai foll. 40 e ss. I ricorrenti, in sostanza, lamentano violazione di legge in 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per omesso deposito dei verbali illustrativi -così come formulato non è consentito. Va premesso che le Sezioni Unite - n. 1149 del 25/09/2008 , dep. 2009 , Magistris, Rv. 241882 – 01 – hanno affermato che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (conf. Sez. U., nn. 1150, 1151 e 1152 del 25/09/2008, dep.2009, tutte non massimate sul punto). In sostanza l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le indagini successivamente al termine di centottanta giorni è di carattere fisiologico e, dunque, limitata al solo dibattimento (cfr. Sez. Sez.1 , n. 54844 del 06/06/2018 , Russo, Rv.274653 – 01 ) . Non utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni rese durante le indagini oltre il citato termine, in ordine alle dichiarazioni, invece, rese nel corso della stessa istruttoria dibattimentale, occorre che il giudice renda conto con la motivazione dell'attendibilità delle stesse, se rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, evidenziando puntualmente gli elementi e i passaggi argomentativi dai quali risulti che la valutazionein ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca, non limitata alla ricerca di riscontri esterni alla propalazione, è stata effettuata tenendo specifico conto delle ragioni della tardività delle dichiarazioni(Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024, dep. 2025. T., Rv. 287551 –02) L’attenzione del giudicante dibattimentale , allora, deve concentrarsi sulle ragioni del ritardo delle dichiarazioni, il che vale anche per quanto concerne l’emissione di una misura cautelare: sono, infatti, utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività(Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744 –01; conf.: N. 12337 del 2016 Rv. 266574 -01, N. 7454 del 2009 Rv. 242845 – 01 ). D’altro canto, l’art. 16-quatercit. fa riferimento al comma 4 all’art. 194 cod. proc. pen., e poi al comma 9afferma che «Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità»: in sostanza l’impianto complessivo della norma ha una evidente funzionalizzazione a sanzionare con l’inutilizzabilità fisiologica la dichiarazione tardiva resa durante le indagini rispetto alla prova dibattimentale. A tali generali considerazioni, relative al processo penale, sia per quanto concerne la fase cautelare che quella dibattimentale, in tema di procedimento di prevenzione è stato affermato che va esclusa la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre i centottanta giorni, perché nella materia della prevenzione, autonoma rispetto a quella del giudizio penale, il giudice ben può valutare gli elementi probatori tratti da procedimenti penali, senza essere vincolato all'osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., norma funzionale all'accertamento della responsabilità penale: egli, infatti può fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, che siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa (così Sez. 2, n. 24359 del 2022, ric. Agresti, n.m., che richiama Sez. 6, n. 332 del 29/1/1998, Consolato, Rv. 210819; Sez. 2, n. 26774 del 30/4/2013, Chianese, Rv. 256820). Nello stesso senso anche Sez. 6, n. 39422 del 2017, ric. Ofria, n.m. afferma in motivazione che l'eccezione di inutilizzabilità è anche priva di fondamento, posto che l’art. 16-quaterincide positivamente nel procedimento penale, ma non in quello di prevenzione, dove vige il principio della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario(Sez. 6, n. 1098 del 18/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), con l'unico limite del rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di prove illegali di cui all'art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Costa, Rv. 267058). Questa Corte rileva come sia assolutamente condivisibile, per le esposte ragioni, la tesi che ritiene utilizzabili le dichiarazioni tardive rese durante le indagini dal collaboratore di giustizia. Deve però osservarsi come la circostanza che, nel caso in esame, l’applicazione della misura di prevenzione sia relativa agli «indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-biscod. pen.» ex art.4, comma 1, lett. a) , CAM, non esime dalla necessità della verifica della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. In sostanza, la sufficienza del presupposto della qualità di indiziato –in luogo della prova - non esclude né attenua il sindacato del giudice in ordine alla attendibilità intrinseca della dichiarazione etero accusatoria ed alla credibilità del dichiarante. Certamente nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., altrimenti si verterebbe in una prova piena, né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti ( Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 – 01 , in un caso nel quale la Corte ha escluso che potesse avere effetto preclusivo della configurabilità della pericolosità sociale del proposto la ritenuta esclusione, nel processo di merito, dell'aggravante mafiosa, giustificata non su una verifica negativa di attendibilità di un collaboratore di giustizia, ma sull'assenza di idonei riscontri ex art. 192 cod. proc. pen.; conf.: N. 17946 del 2018Rv. 273036 – 01 ). Ma comunque, a maggior ragione in assenza di riscontri, al giudice della prevenzioneè richiesta la verifica di attendibilità della dichiarazione. In tal senso la tardività della dichiarazione rispetto al termine di centottanta giorni richiede un confronto specifico con le ragioni di tale posticipazione, analogamente a quanto accade per la verifica di qualsivoglia dichiarazione, secondo i criteri di precisione, coerenza, costanza, spontaneità (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 –01). 3.4 Deve, pertanto, affermarsi che nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono pienamente utilizzabili , fermo restando che al giudice della prevenzione è richiesta la verifica di attendibilità della dichiarazione, con un confronto specifico con le ragioni della tardività delle stesse. Pertanto, i motivi sono infondati. 3.5 Per altro, i motivi sono anche generici, in quanto, come è noto, non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328). In tal senso, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009 - dep. 08/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329).Nel caso in esame nessun verbale illustrativo è contenuto nel fascicolo del presente procedimento, il che impedisce a questa Corte di accedere all’atto che costituirebbe la fonte della invalidità. Pertanto, onere del ricorrente –nel caso di specie non adempiuto – sarebbe stato quello di allegare gli atti estranei al presente fascicolo per dimostrare la sussistenza della invalidità. In questo stesso senso si è affermato che nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendonon esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Sez.6 - n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121, nel caso in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con "omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione parziale di tali atti; conf.n. 25310 del 2004 Rv. 228953 - 01, n. 34351 del 2005 Rv . 232508 –01). Ne consegue anche la genericità dei motivi. 3.6 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge in quanto il decreto impugnato ha escluso l’effetto preclusivo del decreto di archiviazione in relazione ad alcuni dei proposti, senza effettuare una adeguata valutazione del provvedimento medesimo che interessò alcuni dei proposti. I ricorrentilamentano il difetto di una valutazione adeguata da parte della Corte di appello, che avrebbe dovuto offrirne una rafforzata a fronte di un provvedimento che, per quanto revocabile, comunque fondava sulla circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] fossero sottoposti ad estorsione e avevano dimostrato come la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita e finanziata con risorse lecite e non fosse strumento di reinvestimenti da parte del sodalizio mafioso dei [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto invece irrilevante il decreto di archiviazione intervenuto in ordine al procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] 2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia in relazione alla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA], sottoposta a confisca nella misura del 50%.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha affermato l’autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale anche in relazione al decreto di archiviazione, avendo evidenziato come rispetto al decreto di archiviazione del 4 novembre 2008 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -nell’ambito del procedimento per intestazione fittizia ex art. 12 - quinquies e art. 416 - bis 1 cod. pen., essendo ipotizzato il reinvestimento di proventi di attività illecite nella [OSCURATO:SOCIETA]., che veniva sottoposta a sequestro preventivo -sono intervenute poi dichiarazioni ulteriori, dello stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fol. 40 del decreto impugnato) cosicché sussistevano elementi di novità che avevano giustificato la riapertura delle indagini exart. 414 cod. proc. pen. e che escludevano il valore ostativo del decreto di archiviazione rispetto al procedimento di prevenzione, risultando quale unico limite per il giudice della prevenzione la sola «negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti», non anche in conseguenza del decreto di archiviazione. Osserva questa Corte come debba essere richiamato il principio per il quale in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché però effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 –02). Per altro Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro, Rv. 284166 - 01 in motivazione, in un caso sovrapponibile a quello in esame, ha chiarito in modo condivisibile che nel caso di procedimento di prevenzione in ordine a indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso (art. 4, lett. a), CAM) occorre confrontarsi in modo adeguato con l'esistenza di un provvedimento di archiviazione emesso su una ipotesi di reato simile in ambito penale: «vi è da dire, sul punto, che l'archiviazione se da un lato non è caratterizzata dalla stabilità tipica del giudicato, segna - tuttavia - una insufficienza ancora più marcata del dato dimostrativo rispetto ad una assoluzione, proprio in quanto attesta la inidoneità degli elementi raccolti finanche a sostenere la tesi di accusa. Dunque il «superamento» di un provvedimento di archiviazione, sempre possibile in sede di prevenzione ed in rapporto alla ipotesi di «appartenenza associativa» di cui alla lettera a)dell'art.4 (in tal senso v. Sez. VI n. 49750 del 2019, Rv 277438) esige - tuttavia - un ampliamento consistente della base informativa, tale da rappresentare in modo congruo l'esistenza di comportamenti specifici del soggetto, indicativa del legame funzionale con il gruppo, diversi da quelli già valutati in sede di archiviazione penale». A ben vedere nel caso in esame il decreto di archiviazione, esibito dai ricorrenti, rende effettivamente conto genericamente delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma riferisce anche degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -indagati in uno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C armen, nonché ai [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di intestazione fittizia – rilevando come , dal tenore delle dichiarazioni rese e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Trubia, risultasse plausibile l’attività di estorsione in danno degli indagati, pertanto incompatibile con quella di intestazione fittizia. Il decreto impugnato rendeuna motivazione apparente, in quanto il decreto di archiviazione aveva specificato quali fossero le ragioniche dovevano escludere l’esercizio dell’azione penale: da parte della Corte di appello non vi è alcun confronto fra la fattispecie per la quale si procede –art. 4, comma 1, lett. a), CAM -e le condotte oggetto del procedimento archiviato, cosicché non viene illustrata nel merito la ragione del superamento della decisione del G.i.p.. La Corte di appello si limita a una valutazione di carattere quantitativo, relativa solo alle ulteriori dichiarazioni rese da vecchi e nuovi collaboratori di giustizia, elemento che però al più può giustificare la riapertura delle indagini, non anche l’irrilevanza del decreto di archiviazionerispetto alla sussistenza della pericolosità qualificata nel relativo perimetro cronologicoin sede di prevenzione. D’altro canto,proprio Sez. 5 Zangrillo, cit., anche richiamata dal decreto impugnato, fissa le regole al giudice della prevenzione come segue: in presenza di dati conoscitivi tratti da un procedimento archiviato, il giudice della prevenzione è chiamato ad un'attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione deidati in sede di prevenzione. Ebbene a tale screening, alla necessità di una valutazione approfondita delle ragioni dell’archiviazione non offre risposta il decreto impugnato , se non astrattamente, come emerge al fol. 40, ove non vengono verificate le dichiarazioni oggetto di quel provvedimento di archiviazione ma ci si limita alla sola valutazione quantitativa dell’essere intervenute ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia. D’altro canto, si richiamano anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come iniziate nel 2007, mentre invece lo stesso rese un interrogatorio già nell’ottobre 2006, come risulta al fol. 53 del decreto impugnato, cosicché andava verificato anche se il G.i.p. dell’archiviazionedel 4 novembre 2008, come pure quello della revoca del sequestro preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] del 16 dicembre 2006, e lo stesso Pubblico ministero con la richiesta del 7 luglio 2008 avessero avuto contezza anche delle accuse di [OSCURATO:PERSONA] agli attuali proposti (gli atti citati sono stati prodotti in allegato ai ricorsi in esame). In tal senso, pur a fronte della genericità del provvedimento di archiviazione quanto alle dichiarazioni dei collaboratori escussi in quel procedimento, alla Corte di appello è consentito in tema di procedimento di prevenzione, sussistendo, anche nella vigenza del d.lgs. n.159 del 2011, il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, la possibilità di disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. di elementi non valutati dal primo giudice (cfr. Sez. 6, n. 51061 del 13/09/2017, Iusco, Rv. 271375 –01). I motivi in esame sono quindi fondati. 3.7 Va, pertanto, affermato che in tema di misure di prevenzione il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione, ben potendo, in caso di necessità, provvedere alla acquisizione ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e art. 19, comma 5, CAM, di elementi non valutati dal giudice in primo grado. 3.8 I motivi quarto e quinto del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché terzo e quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lamentano violazione di legge per omessa motivazione quanto all’ordinanza exart. 309 cod. proc. pen., emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità. La Corte di appello rileva come il 14 maggio 2019 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia emesso l’ordinanza genetica in ordine allo stesso titolo posto a base della ritenuta pericolosità qualificata per la presente misura di prevenzione, vale a dire il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame in sede rescissoria annullava il provvedimento restrittivo genetico, che aveva imposto la custodia cautelare nei confronti degli attuali proposti, sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello la valutazione operata dal Tribunale del riesame, in sede di rinvio, era solo funzionale a riscontrare la nullità oggetto della decisione rescindente della Corte di cassazione, conseguente alla mancata trasmissione al G.i.p., con la mozione cautelare, di una memoria difensiva e dei relativi allegati che censuravano l’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione, Sez. 1, n. 1070 del 2019, dep. 2020aveva rilevato come «una volta presentate delle memorie difensive cui erano collegati documenti e verbali relativi a profili astrattamente suscettibili di mettere in crisi la ricostruzione dell'accusa, con riferimento tanto alla credibilità soggettiva e all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state ritenute così determinanti da giustificare, nella stessa prospettiva dell'accusa, la ripresa l'attività di indagine, tanto al ruolo di vittima di ripetute estorsioni rivestito dall'indagato, in tesi incompatibile con la prospettata posizione di concorrente esterno, quel complesso compendio informativo avrebbe dovuto essere presentato dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari, in maniera da porre quest'ultimo nella condizione di procedere alla attenta valutazione del contenuto di tale compendio». Proseguiva la sentenza osservando come spettava al G.i.p. avere da subito conoscenza del materiale depositato dalla difesa anche «perché le informazioni fornite erano certamente idonee a offrire un apporto conoscitivo assai rilevante in termini astratti ovvero secondo un giudizio ex ante (e, dunque, alla stregua del criterio della cd. prognosi postuma). Né potrebbe opinarsi che i suddetti elementi fattuali non fossero decisivi per non essere stati ritenuti tali dal Tribunale del riesame, trattandosi di una valutazione a posteriori; laddove la funzione delle norme processuali richiamate è quella, già ricordata, di favorire una anticipazione, ancorché non integrale, del contraddittorio, che verrebbe frustrata nel caso in cui si consentisse di realizzare un controllo soltanto ex post, non collocato nel momento della decisione del giudice per le indagini preliminari». Da ciò derivava che il mandato in sede di rinvio consistesse in una nuova valutazione dei profili indicati, chiedendo al Tribunale del riesame «che verifichi se, al momento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, gli argomenti di fatto forniti dalla Difesa dell'indagato avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio tali da rendere necessaria la loro piena valutazione da parte del Decidente». A tale mandato rispondevail Tribunale del riesame con l’ordinanza del 30 gennaio 2020, ritenendo sussistente la nullità della ordinanza genetica in data 14 maggio 2019, operando una attenta valutazione della potenziale decisività del materiale non trasmesso al G.i.p., come anche di ulteriore materiale relativo alle alla ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 febbraio 2016. La memoria difensiva non trasmessa al G.i.p. aveva ad oggetto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che nel 2006 aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad estorsione e che nel 2015 aveva invece denunciato le cointeressenze imprenditoriali ed economiche fra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e il clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] (fol. 11 della ordinanza del Tribunale del riesame allegata ai ricorsi). Le prime dichiarazioni, quelle del 2006, non erano state trasmesse al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare. Il Tribunale del riesame le analizza in dettaglio, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva delle estorsioni che Vizzini, esponente dei [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], commetteva in danno di [OSCURATO:PERSONA], nulla aggiungendo sulle cointeressenze delle quali avrebbe poi riferito successivamente. In quella occasione, aggiunge il Tribunale nisseno, nulla [OSCURATO:PERSONA] riferiva in ordina al finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato di un miliardo di lire in favore dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], circostanza riferita solo nel 2015, quando il collaboratore formulava le accuse poste a fondamento anche del decreto di prevenzione qui in esame. Le diversità narrative riscontrate conducevano il Tribunale del riesame a ritenere decisiva – e quindi integrante nullità – l’omessa trasmissione della memoria difensiva e delle dichiarazioni del 3 ottobre 2006 di [OSCURATO:PERSONA]. Ma il Tribunale del riesame in sede di rinvio riscontrava anche una ulteriore ragione di nullità, consistente nell’omessa trasmissione di un ulteriore verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2016, nel quale il dichiarante esplicitamente non confermava le dichiarazioni del 2006, aggiungendo di non aver mai fatto parte del clan [OSCURATO:PERSONA] – circostanza invece ammessa nel 2006 - così negando, annota il Tribunale, quanto riferito più volte nel passato. L’appartenenza al sodalizio risultava «condizione essenziale dalla quale ricavare la conoscenza, da parte dello stesso [[OSCURATO:PERSONA]] , delle dinamiche interne alla cosca e dei fatti delittuosi consumatisi in quel contesto criminale» (fol. 15). Il collaboratore, annota il Tribunale, affermava: «tutto quello riferito che mi viene letto non risponde al vero», riferendo di avere reso dichiarazioni in assenza di difensore e di non voler «essere preso in giro», attendendo che fosse definitivamente chiarita la sua posizione processuale. Il Tribunale del riesame rilevava come la ritrattazione fosse fondata su giustificazioni poco verosimili, lamentando [OSCURATO:PERSONA] un regime di protezione non soddisfacente, spingendosi a mettere in dubbio la correttezza dei verbalizzanti e prospettando una netta interruzione dell’attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Pertanto, concludeva il Tribunale del riesame, al G.i.p. era stato negato anche il confronto con il «rilievo eclatante di tale ritrattazione», che risultava al Tribunale del riesame essere l’«ennesima» (fol. 17). Alla luce delle ragioni dell’annullamento con rinvio e delle valutazioni del Tribunale in sede rescissoria, anche in ordine ad ulteriori profili, deve rilevarsi quanto segue, in ordine ai motivi di ricorso in esame. Effettivamente la valutazione del Tribunale del riesame non è vincolante, in quanto non si tratta di una sentenza di assoluzione irrevocabile: non di meno, però, le ragioni di decisività della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] e della incostanza delle dichiarazioni (del 2015 rispetto al 2006) avrebberorichiesto una analisi molto più dettagliata e approfondita. Nel provvedimento impugnato sono richiamate solo le dichiarazioni del 3 ottobre 2006 (citate a fol. 53 del decreto), mentre nessuna valutazione si rinviene in ordine alle dichiarazioni del 16 febbraio 2016, come anche non si rinviene un confronto con l’ordinanza del Tribunale del riesame sulla delibazione delle ragioni di inattendibilità del dichiarante, alla luce delle sue ritrattazioni. Sotto tale profilo la doglianza è quindi fondata, nel senso che la motivazione impugnata è apparente, allorché non si confronta nello specifico con l’argomentare del Tribunale del riesame che, se certamente è funzionale alla valutazione astratta della decisività dell’omessa trasmissione degli atti ex art. 291 cod. proc. pen. e non costituisce un fattore preclusivo, non di meno analizza in modo accurato le ragioni di decisività delle memorie e degli allegati difensivi che potevano inficiare l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte di appello avrebbe dovuto operare un confronto effettivo, anche verificando se a seguito dell’annullamento sia stata o meno proposta altra mozione cautelare da parte del pubblico ministero o se all’annullamento del Tribunale del riesame non sia seguita alcuna altra iniziativa. Verifiche, queste, doverose, alla luce dei principi di diritto indicati al par. 3.3 che precede. Pertanto, i motivi sono fondati. 3.9 Le ragioni di fondatezza dei motivi esaminati nei precedenti paragrafi, data la centralità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato, devono condurre all’annullamento con rinvio. Sulla medesima scia si pone anche quanto evidenziato con i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti, che hanno allegato la sentenza del Tribunale di Gela del 12 giugno 2025: all’esito del dibattimento di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] nisseno ha mandato assolti i tre proposti dall’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, condotta sovrapponibile a quella costituente fondamento della pericolosità qualificata ai fini della misura di prevenzione patrimonialeoggetto del presente giudizio. A ben vedere, deve richiamarsi il consolidato principio per il quale nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016 , Mazzei, Rv. 267801 – 01 , che ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione; in generale, in relazione al giudizio di legittimità, nello stesso senso, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 – 01 ; conf. n. 8996 del 2011 Rv. 249614 -01, n. 10382 del 1999 Rv. 214298 -01, n. 25897 del 2009 Rv. 243902 -01, n. 445 del 1998 Rv. 209250 - 01, n. 27417 del 2014 Rv . 259188 - 01, n. 45139 del 2013 Rv. 257541 –01). Nel caso in esame certamente la sentenza non poteva essere allegata in precedenza, in quanto venuta ad esistenza dopo la presentazione dei ricorsi, e quindi legittimamente è stata allegata. Non di meno, però, non può essere utilizzata in questa sede né per l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive né di disposizioni più favorevoli. Tantomeno, come invece sollecitano le difese, nella prospettiva del giudizio di revocazione exart. 28, comma 1, lett. b) , CAM, norma che subordina la revocazione della confisca alla circostanza che «[…] i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca».Ma la irrevocabilità della assoluzione nel caso in esame difetta. A fronte dell’annullamento con rinvio disposto per la fondatezza dei precedenti motivi, deve però osservarsi come in sede di rinvio spetterà alla Corte di appello confrontarsi con la sentenza di assoluzione di primo grado. Infatti, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo, per essere la motivazione meramente apparente, il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto, senza tenere in conto la sentenza di assoluzione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6588 del 10/01/2013, Facchineri, Rv. 254574 –01, nel caso che alla sentenza di primo grado di condanna seguiva quella di assoluzione in appello, ignorata dalla Corte della prevenzione). D’altro canto, deve rilevarsi, come è stato osservato in relazione alla misura cautelare personale, che«l'art.238-bis cod. proc. pen. riguarda i mezzi di prova e non opera in sede cautelare, dove assumono rilievo i gravi indizi di colpevolezza e le specifiche regole per la loro valutazioni espressamente richiamate nel comma 1-bis dell'art.273 cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art.273, comma 1, cod. proc. pen. per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione né dell'art.238-biscod. proc. pen. (che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari), né dell'art.238, comma 2-bis, che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008 -dep. 2009, Calabrese e altro, Rv. 242376; Sez. 1, n. 17269 del 02/03/2001, Giannino, Rv. 218819; Sez. 2, n. 3932 del 17/10/1996, Arcidiacono, Rv. 206279). Beninteso in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure; quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 - dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259159) » (così Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404 –01). Tali principi fissati per le misure cautelari, analogamente devono applicarsi al procedimento di prevenzione, ove non ci si confronta con la responsabilità penale, il che implica per il giudice della prevenzione debba valutare anche la sentenza di assoluzione non irrevocabile, avente ad oggetto il delitto posto a fondamento della pericolosità qualificata presupposto della misura di prevenzione. D’altra parte, è stato correttamente osservato che nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Rv. 278038 – 01; conf. N. 6521 del 1998 Rv. 209526 - 01, N. 19995 del 2013 Rv. 256159 -01, N. 342 del 1998 Rv. 210822 – 01 ). Ciò vale a maggior ragione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione: difatti è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica(Sez. 6, n. 40438 del 19/09/2023, Cena, Rv. 285352 – 01 ). M a, nel caso che qui interess a , è evidente che la ragione dell’annullamento con rinvio –motivazione apparente per omesso confronto con il decreto di archiviazione e l’ordinanza di annullamento della misura cautelare, in ragione della potenziale inattendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] – sia strettamente interdipendente con la sentenza di assoluzione in sede dibattimentale, ove la valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata evidentemente compiuta all’esito del contraddittorio nella formazione della prova. A questi principi dovrà attenersi la Corte del rinvio, oltre che a quanto affermato dalla citata Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro, Rv. 284166 –01, che declinando l'autonomia del procedimento di prevenzione in caso di pericolosità qualificata (art.4CAM ) nelle ipotesi di decisione assolutoria (o di provvedimento di archiviazione) emessi in sede penale sui fatti posti a base della cognizione prevenzionale, ricorda come “ il possibile spazio di 'autonomia valutativa' del giudice della prevenzione nelle ipotesi di soggetto indiziato di «appartenenza» ad una organizzazione mafiosa (art. 4 comma 1 lett. a), secondo i principi prima evocati, non deriva dalla diversa descrizione del presupposto probatorio (l'indizio inteso come probatio minorrispetto alla prova vera e propria) quanto dal diverso parametro legale di descrizione della 'relazione' tra l'ente criminale e il soggetto attenzionato (appartenenza è ritenuta nozione più ampia rispetto alla partecipazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. ). Dunque, secondo la prevalente linea interpretativa nomofilattica è possibile rintracciare l'indizio di appartenenza del proposto alla associazione mafiosa - ferma restando la necessaria e attenta considerazione delle ragioni dell'assoluzione -anche in caso di sentenza di assoluzione per il reato associativo emessa in ambito penale (da ultimo, Sez. 11 n. 23813 del 2020, Rv279805). Ciò in ragione - essenzialmente - del diverso modusdescrittivo del presupposto di legge”. 3.10 Va, pertanto, affermato che nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi sopravvenuti, che inducano a escludere o ritenere la pericolosità del proposto, e ciò anche a seguito di annullamento con rinvio, quando tali elementi presentino un nesso di interdipendenza logico - giuridicacon la questione che ha determinato la decisione rescindente. 4. Le altre questioni poste dai proposti ricorrenti sono da ritenersi assorbite, in quanto consistono in censure logicamente dipendenti da quelle fin qui ritenute fondate. Vanno valutati, in quanto pongono una questione di diritto che rileva ai fini del giudizio di rinvio,solo ulteriori due censure. 4.1 Ilnono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del secondo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], almeno in parte, censurano l’incompatibilità fra la condotta del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa e la categoria criminologica dell’indiziato di appartenenza al sodalizio mafioso, ai sensi dell’art. 4, lett. a), CAM. I motivi sul punto sono manifestamente infondati, in quanto Sez. U Gattuso ha chiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale(Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 – 01 ). Se dunque l’appartenenza è un minus rispetto alla partecipazione, la stessa comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale(Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 , Diotallevi, Rv . 277438 – 03, nel caso in cui il prevenuto aveva fornito un contributo continuativo in favore degli associati, curando, in particolare, gli investimenti di fondi di provenienza illecita in operazioni immobiliari di riciclaggio). D’altro canto , consolidato è il principio per cui le misure di prevenzione patrimoniale possono essere disposte anche nei confronti dell'indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto anche esso rientra tra gli appartenenti alle associazioni indicate nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575 e ora nell'art. 4, comma primo, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159(Sez. 6, n. 4926 del 06/12/2016, dep. 2017, Formica, Rv. 269162 – 01 , conf. n. 1120 del 1997 Rv . 208005 - 01, n. 1023 del 2006 Rv . 233169 -01, n. 16783 del 2010 Rv. 246943 – 01 ). Le doglianze sono, quindi, manifestamente infondate. 4.2Va altresì valutato il quinto motivo del primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che prospetta questione di legittimità costituzionale quanto all’art. 18, comma 1, CAM, in relazione ai parametri degli artt. 3, 41, 42, 24 e 111 Cost.Per il ricorrente vi sarebbe disparità di trattamento fra l’art. 18, che non pone alcun limite temporale alla richiesta di sequestro e confisca sino alla morte del propostoanche in caso di applicazione della sola misura patrimoniale per difetto di attualità della pericolosità, e quanto disciplinato dalla morte del proposto in avanti, in quanto in tal caso la richiesta –art. 18, comma 3, CAM – può essere proposta nei confronti degli eredi solo nei cinque anni successivi. Ciò inciderebbe per un verso sul diritto di difesa, perché la previsione di un limite temporale consente la raccolta di elementi a favore; d’altro canto, se la ratio della prevista delimitazione temporale quinquennale è correlata agli artt. 41 e 42 Cost. – a tutela dell’interesse e dell’affidamento dell’erede , prescindendo dalla buona fede di costui -con la finalità di garantire la certezza dei rapporti giuridici e commerciali, l’assenza di analogo limite - quando il proposto è in vita ma ne è cessata la pericolosità sociale -risulta lesiva del principio di eguaglianza. In entrambe i casi il bene è confiscabile in quanto in sé pericoloso, ma nel caso dell’esistenza in vita del proposto l’organo richiedente la misura di prevenzione patrimoniale può operare senza limiti di tempo. Ciò impatta anche sul principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, ex art. 111 Cost., in quanto l’assenza di un termine determina l’impossibilità di una difesa efficace dovendo ricostruire per il passato la prova giustificativa dell’acquisto, in assenza di un termine di prescrizione. La doglianza è manifestamente infondata oltre a non esserne dimostrata la rilevanza nel caso di specie. A ben vedere, le fattispecie messe in comparazione risultano del tutto disomogenee: in un caso, come quello attuale, l’interessato è il proposto, nella norma in comparazione l’interesse tutelato è quello dei terzi eredi, rispetto ai quali non è manifestamente irragionevole che sussista una limitazione temporale per garantire la certezza dei rapporti giuridici civilistici, il diritto di proprietà e l’affidamento dei terzi. Quanto allo stesso diritto di difesa, in un caso l’esistenza in vita del proposto consente il pieno esercizio di tale diritto, nell’altro il diritto è evidentemente da esercitarsi da parte degli eredi, quindi con minore disponibilità di accesso alle fonti informative quanto all’epoca di acquisizione dei beni, cosicché se anche si volesse individuare, come rileva il ricorrente, il pieno esercizio del diritto di difesa come ragione del limite cronologico, il diverso trattamento sotto tale profilo risulterebbe non irragionevole. In ordine alla durata del procedimento, quello di prevenzione è scandito dai suoi termini endoprocedimentali per il primo grado e per l’appello di un anno e sei mesi e dalle cause di sospensione del termine ivi previste (art. 24, comma 2, e 27, comma 6, CAM), con una differenziazione rispetto alla previsione della estinzione del reato per prescrizione che risulta scaturire dalla diversità dei giudizi, uno teso all’accertamento della responsabilità penale, l’altro a verificare la sussistenza della pericolosità, fondata su indizi e non prove. D’altro canto, la comparazione con i termini di prescrizione risulta superata dall’introduzione dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. che risultano, di fatto assimilabili ai termini endoprocedimentali del procedimento di prevenzione, proprio a garanzia della ragionevole durata del processo exart. 111 Cost. Per altro,non è stata comprovata la rilevanza della questione posta rispetto al caso in esame, non risultando indicata quale sia la lesione in concreto patita dal proposto in conseguenza della disciplina ritenuta illegittima. Dal che deriva la manifesta infondatezza del motivo. 5. Pertanto, per pregiudizialità logica l’annullamento per i motivi fin qui esaminati, inerenti alla pericolosità sociale, si estende a tutti i ricorrenti- anche terzi interessati, nei cui confronti sia stata disposta la confisca di beni confermata dalla Corte di appello- stante la connessione fra tale requisito preliminare e la misura ablativa. Pertanto, va annullatoil decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreLuca, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Non di meno va richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite di recente: in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto(Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 –01). Pertanto, in sede di rinvio spetterà alla Corte di appello valutare esclusivamente i motivi consentiti ai terzi. Inoltre, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai terzi nei cui confronti non risulti confermatala confisca di beni e che, dunque, abbiano agito in questa Sede senza alcun interesse, anche alla luce di Sez. U Putignano, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] : costoro non risultano avere interesse alla restituzione di alcun ulteriore bene, avendo loro la Corte d’appello restituito tutti quelli confiscati in primo grado. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso in tema di spese processuali, è, infine,fondato. Difatti costoro sono stati condannati al pagamento delle spese processuali dalla Corte di appello pur avendo ottenuto la restituzione di tutti i beni loro confiscati. Va dunque eliminata la condanna alle spese processuali disposta dalla Corte di appello e dichiaratanel resto, per carenza di interesse, l’inammissibilità dei due ricorsi. Analoghi motivi proposti da altri ricorrenti, in ordine al governo delle spese, per i quali è però intervenuto l’annullamento con rinvio, devono ritenersi in esso assorbiti, ferm