CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jihad ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato ai danni di esercizio commerciale (in Bologna, il 30/3/2021), con la recidiva qualificata; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., diniego, viceversa, congruamente motivato dai giudici territoriali avuto riguardo anche solo al valore della merce sottratta (due confezioni di profumo, pari a euro 173,95); che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato il diniego dell'attenuante comune invocata con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (vedi, quanto al danno di speciale tenuità, sez. 3, n. 18386 del 19/3/20121, C., Rv. 281296-02; sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv. 275950; sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, in cui si precisato che essa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden [OSCURATO:PERSONA] le I/ • D E POSI