CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 02667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 1 29 8 /20 2 3 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso l’ ordinanza n. 187/2023 de lla C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] R OMA, de positata in data 20 / 01 / 2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 11298/2023R.G. Cron. Rep. C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò r icorso in opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato d a lla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sul presupposto che mancasse la documentazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni , con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. Con ordinanza n. 187/2023, depositata il 20/01/2023 , la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto constatando che la dichiarazione resa conteneva la mera indicazione che il reddito valutabile non era superiore alla soglia prevista dalla legge per l’anno 2019; non pronunciò sulle spese, “considerata la mancata costituzione in giudizio degli enti citati quali parti resistenti”. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente allega che l’ordinanza impugnata non gli è stata notificata; i controricorrenti, pur eccependo la tardività del ricorso, non hanno depositato la relata di notificazione. Secondo giurisprudenza costante (ex multis, Cass. n. 11319/2025), l’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. impone il deposito della relata solo se la notifica sia avvenuta e sia il ricorrente ad allegarla. L’onere di provare l’avvenuta notifica grava su chi eccepisce la tardività, atteso che, ove il ricorrente non alleghi la notificazione dell’atto impugnato, opera il termineannuale “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15832/2021; Cass. Sez. U, n. 9004/2009). Nel caso di specie non risulta provata la notificazione della decisione impugnata. L’ordinanza è stata depositata il 20/01/2023 e il ricorso notificato il 19/05/2023, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. 2. Con unica censura il ricorrente deduce la v iolazione e/ o falsa applicazione dell’art. 79, comma 1 del d.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente riferisce che la sentenza impugnata av eva erroneamente ritenuto mancante la dichiarazione, avendo il Pala espressamente dichiarato che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 d.P.R. 115/2002, non era superiore a € 11.493,82 relativamente all’anno 2019. Deduce altresì che un’interpretazione “formalistica” dell’art. 79 citato avrebbe comunque dovuto condurre all’attivazione del potere ufficioso di integrazione istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate ( ex multis , Cass . n. 00 141 / 2022) in materia di violazioni formali di carattere tributario, in difetto di lesione alle azioni di controllo e neutralità rispetto alla determinazione dell’imponibile. 3. A loro volta, attraverso la prima censura, i controricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’art. 99, comma 1, d.P.R. 115/2002 per essere stato il ricorso - depositato il 12 / 11 / 2022 - tardivamente propostorispetto al decreto - comunicato l’11 / 10 / 2022 - . Con la seconda doglianza incidentale lamentano la v iolazione e /o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c. per non aver la Corte adita rilevato la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanzee, per l’effetto, non avere statuito sulle domande ivi formulate. Con il terzo mezzo incidentale, infine, i controricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. per non aver la Corte di Giustizia Tributaria condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. 4. Presupposto per l’esame dei motivi è la verifica dell’ammissibilità del ricorso, in primis sotto il profilo della corretta individuazione della giurisdizione.La questione è rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, ex art. 37 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. 5. Come di recente affermato da Cass. Sez. U, n. 20929/2025in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art. 99 del d.P.R. 115/2002 , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate. 6. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla precedentegiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente esten d ibili anche alla fattispecie in esame. Nello stesso senso Cass. Sez. U, n. 07924/2025, nella parte in cui ha statuito che a ppartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie exart. 170 del d.P.R. n. 115/2002 relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e perquello amministrativo. 7. La sezione semplice può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374 , comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dallarecentissima Cass. S ez. U. n. 20929/2025 appena citata. Il provvedimento impugnato, quindi, decidendo sul ricorso, deve essere cassata, essendo competente il giudice ordinario. 8. La novità della questione sul riparto della giurisdizione risolta in pendenza della lite comporta l’integrale compensazione delle spese del grado di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. 9. A detta statuizione consegue, ex art. 59 della l. n. 69/2009 , per la disciplina della translatio iudiciifinalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la rimessione della controversia al giudice ordinario. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiarala giurisdizione del giudice ordinario. Compe