CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 32069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1197/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocatoCIRILLO LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4643/2022depositata il 08/11/2022 . R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/10/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti e così risultano dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli qui impugnata: con citazione notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., domandando che, previo accertamentodella responsabilità dei predetti istituti di credito, ne fosse pronunciata la condanna al pagamento, in suo favore, dell’importo di oltre trentanovemila euro (€ 39.727,41 ) , maturato alla data del 5/02/1996, oltre interessi al tasso convenzionale annuo dell’11% o in subordine a quello legale, oltre alla rivalutazione monetaria.A fondamento della domanda, l’attore deduceva che: in data 5/02/1992, si recava presso il [OSCURATO:SOCIETA], filiale di [OSCURATO:PERSONA] C apua V etere , per investire nell’acquisto di prodotti finanziari mediante la consulenza della banca; veniva invitato a rivolgersi all’ufficio titoli ove, previo colloquio col funzionario preposto, investiva la somma di lire cinquanta milioni, acquistando titoli INCOMM, caldeggiati dal consulente per il rendimento annuo, pari all’11%, per la facilità di smobilizzo e per la negoziabilità del montante annuo; allo spirare del quarto anno dall’investimento, si recava presso lo stesso istituto di credito per richiedere la restituzione del capitale e dei relativi interessi, ma, su consiglio dei preposti dell’istituto di credito, decideva di lasciar fruttare ancora le somme investite; solo all’inizio del 1997, con la ricezione degli atti del procedimento penale (instaurato a carico dei funzionari della banca) apprendeva che i suoi risparmi erano stati investiti in titoli inesistenti per un raggiro perpetrato da dipendenti infedeli della banca; in sede penale, era stata accertata la responsabilità dei funzionari dell’ufficio titoli del [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di truffa aggravata; R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle il predetto istituto di credito era stato condannato, in sede civile, con sentenza n. 320/08, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per analoga questione, al risarcimento dei danni nei confronti dei risparmiatori. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli istituti di credito che, nel resistere alle avverse domande, eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:SOCIETA], l’intervenuta prescrizione del diritto e l’infondatezza della domanda. All’esito del giudizio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciava la sentenzan. 742/2018 del 27/02/2018, con la quale, accogliendo l’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite,in favore di ciascuno degli istituti convenuti . Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., anche quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., si costituiva in fase d’impugnazione e contestava l’ammissibilità dell’impugnazione e reiterava le difese spiegatein primo grado. La Corte d’appello di Napoli, ritenuta la causa di carattere documentale, concessi i termini di legge , decideva la causa con sentenza n. 4643 del 8/11/2022, con la quale accoglieva l’impugnazione e condannava [OSCURATO:PERSONA] P aolo S.p.a. al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandoli in oltre cinquanta mila euro (€ 50.018,84) oltre interessi e con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a un unico motivo. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso posto ai sensi dell’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 2947 c.c. in relazione all’art. 2935 c.c. e all’art. 75 c.p.p., per avere la Corte di Appello ritenuto che, anche per un soggetto indicato come parte lesa nel capo di imputazione e che non si era costituito parte civile nel processo penale , la prescrizione per l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 2049 c.c. iniziasse a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il processo penale a carico dei dipendenti della banca. La censura della banca ricorrente afferma che il decorso della prescrizione non è sospeso nel caso in cui chi si assume danneggiato dal reato non si sia costituito parte civile nel processo penale e che il danneggiato debba, quindi, provvedere a porre in essere gli atti interruttivi previsti dalla legge. La motivazione resa dalla Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileva, è la seguente: ««Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “Ai sensi dell'articolo 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato (Cass.14 luglio 2009, n. 16391) e non anche a prescindere dalla riferibilità del giudizio penale alla specifica vicenda causativa del lamentato danno” (cfr. Cass. civ. 16 settembre 2020, n. 19625, cit., la quale precisa che “la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2947 c.c., al momento del passaggio in giudicato della sentenza presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella di R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle parte lesa della condotta criminosa, sebbene non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale”). § 8. Alla stregua di tale principio, deve ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalle convenute. Ed invero, dall’esame degli atti, si ricava che, in relazione alla truffa della quale rimaneva vittima il Sibiano, nonché ad altre condotte delittuose attuate secondo modalità analoghe in danno di venti persone, poste in essere nell’arco temporale compreso tra il 1992 ed il 1996, sia stato instaurato, a carico di due dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], addetto all’[OSCURATO:PERSONA] della filiale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dipendente della filiale di Caserta, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Incomm, di [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della Borsaconsult, società di investimenti mobiliari collegata al [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], agente dell’[OSCURATO:PERSONA], filiale di S. [OSCURATO:PERSONA], il procedimento penale n. 18260/98 Mod. 21, conclusosi in primo grado, con sentenza pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di affermazione della penale responsabilità del Tremanunno, confermata, in parte qua, con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7.7.2006. E’, quindi, documentalmente provato che il Sibano fosse persona offesa del reato di truffa, come, del resto, inequivocamente attestato sia dall’esame del capo di imputazione, sia dall’avere egli ricevuto, in data 18.2.1997, la notifica, da parte del GIP presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza di ammissione dell’incidente probatorio e, in data 23.6.1999, del decreto di citazione a giudizio degli imputati (cfr. copia di tali atti, allegati alla produzione attorea di primo grado, al pari delle sentenze penali dinanzi richiamate). Ne segue che, nel caso di specie, l’appellante possa giovarsi della più favorevole previsione, di cui all’art. 2947 co. 3 c.c., con R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle decorrenza della prescrizione quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Peraltro, come già ritenuto dal primo Giudice, “L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021). Ciò posto, siccome in atti non vi è la prova della data in cui la sentenza penale sia divenuta definitiva, non emergendo tale indicazione delle copie delle sentenze di primo e secondo grado prodotte dall’appellante, né potendosi considerare sufficiente il generico riferimento, operato dal Sibiano nella comparsa conclusionale, all’anno 2009, nel quale sarebbe intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso degli imputati, si ritiene di dover far decorrere la prescrizione dal 7.7.2006, data di pubblicazione della sentenza penale di appello. Pertanto, avendo l’attore costituito in mora i convenuti istituti di credito con le missive, ritualmente prodotte agli atti del giudizio di primo grado, pervenute al [OSCURATO:SOCIETA] e ad [OSCURATO:PERSONA], presso le rispettive sedi legali, l’11 ed il 14 aprile 2008 e, successivamente, notificato l’atto di citazione di primo grado l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la prescrizione quinquennale non sia maturata.» L’assunto della Corte territoriale non è condivisibile. E’incontestato che [OSCURATO:PERSONA], nonostante gli fossero stati notificati gli atti del procedimento penale nei confronti dei dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA] non aveva in alcun modo preso parte al detto procedimento, non esercitando l’azione civile nel processo penale, mediante la relativa costituzione. R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie, invero, la giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte d’appello non risulta correttamente richiamata posto che Cass. n. 19625 del 18/09/2020, ove letta per intero,ha comunque giudicato inammissibile il motivo di ricorso avverso la ritenuta maturata prescrizione. Le più recenti Cass. n. 11190 del 6/04/2022 e Cass. n. 14644 del 25/05/2023 (Rv. 667979 - 01) hanno ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifichi , se si è avuta instaurazione del procedimento penale, a condizione che vi si stata costituzione di parte civile in esso, ovvero, se non vi è stata costituzione di parte civile, a condizione che vi siano stati atti interruttivi autonomi posti in essere dal danneggiato, il che, invece, nella specie, si è verificato una sola volta. Invero è del pari incontestato che al 18/02/1997 a l Sibiano era stata notificata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ammissiva dell’incidente probatorio e, pertanto , da detta data decorreva il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsto per il reato di truffa, interrotto dal Sibiano soltanto una volta mediante la raccomandata del 3/02/2000. Da detta data decorreva un nuovo termine di prescrizione, sempre di sette anni e sei mesi, che non venne interrotto prima del suo spirare, avendo il Sibiano compiuto ulteriori atti potenzialmente suscettibili da fungere quali atti interruttivi– ove fossero stati posti in essere prima del 3/08/2007 – s olo con le missive del 11 e d e l 14/04/2008 e con la notifica dell’atto di citazione che ha dato inizio alla presente causa, intervenuta soltanto nell’anno 2011. Deve ribadirsi che la mera pendenza del processo penale, concluso con lasentenza di questa Corte, di rigetto del ricorso degli imputati intervenuta, sulla base di quanto affermato dallo stesso Sibiano (sebbene non ritenuto accertato dalla Corte territoriale) nel corso dell’anno 2009, n on aveva, in carenza della costituzione di R.g. n. 1197 del 2023 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle parte civile in detto procedimento penale di [OSCURATO:PERSONA], efficacia sospensiva del corso della prescrizione (così diffusamente in motivazione: Cass. n. 11190 del 6/04/2022, pag. 7 e 8). Il ricorsodi banca Intesa san [OSCURATO:SOCIETA]. è, pertanto, fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata è cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto , la causa può essere decisa nel merito. Il credito da risarcimento danni da illecito extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] è prescritto e la domanda di risarcimento dei danni è, pertanto, rigettata. L’esito difforme delle fasi di merito rende sussistenti gravi ed eccezionaliragioni per disporre, ai sensi dell’art 92 comma secondo c.p.c., nel testo vigente al momento dell’instaurazione della lite, risalente all’anno 2011, l’integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta in