CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 31495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca, in tutto o in parte,della confisca per equivalente di 4.361.364,10 euro, disposta con la sentenza delTribunale Commissariale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dell’istante per il reato diriciclaggio, riconosciuta con provvedimento della Corte d’appello territoriale indata 13 giugno 2018, irrevocabile il 19 luglio 2019.A fronte della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] – fondata sull’overruling giurisprudenzialedeterminato dalla pronuncia di questa Corte nella sua più autorevolecomposizione secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, dev’essereesclusa ogni forma di solidarietà passiva, sicché la confisca deve essere dispostanei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 –01)– il Giudice dell’esecuzione, a ragione della decisione, ha per un versorichiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui il mutamentodell'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, anche a seguito diuna pronuncia delle Sezioni Unite, non incide sul giudicato e, per altro verso, haosservato che la richiesta dell’istante postulava comunque una valutazione dimerito, riguardante l’entità del profitto costituente prezzo del reato, di esclusivacompetenza del Giudice della cognizione.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorsoper cassazione con un unico atto, con il quale denuncia la manifesta illogicitàdella motivazione.Il ricorrente avversa l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatosecondo cui l’istanza implica un accertamento di merito, poiché taleaccertamento in realtà sarebbe già stato svolto e agevolmente evincibile dallasentenza straniera nella quale, infatti, si leggerebbe espressamente chel’imputato conseguì un utile dal reato di riciclaggio pari a 68.769,53 euro. Talecircostanza – avverte il ricorrente – era stata evidenziata nell’istanza introduttivadell’incidente di esecuzione, oltre che risultare dalla piana lettura della sentenzastraniera; ciò nonostante il Giudice dell’esecuzione non ne avrebbe tenuto conto.Conclude, pertanto, il ricorrente che la Corte di appello, alla stregua delprincipio di diritto espresso da Sez. U Massini, citata, avrebbe dovuto provvederea limitare l’esecutività della sentenza in punto di confisca nei limiti dell’importocostituente prezzo ovvero profitto del reato accertato nei suoi riguardi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta pervenuta in data 27 aprile 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dev’essere qualificato come opposizione.2. Osserva, invero, il Collegio che – ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. – il giudicedell'esecuzione provvede in ordine alla confisca senza formalità con ordinanzacomunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudicedell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.Ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento concui la Corte di appello, sebbene facendo espresso riferimento all’art. 666, comma2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente inerentealla confisca, è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione. Sul provvedimento impugnato deve essere ripristinata la strutturaprocedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire unaponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudicedell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta diargomenti ed elementi segnalati dalla parte.Ritiene, invero il Collegio di dare continuità al prevalente orientamentogiurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quartocomma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle formedell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà diproporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventualericorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispettodel principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente (in generale per i provvedimenti delgiudice dell’esecuzione, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; conspecifico riferimento all’ipotesi della confisca Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023,dep 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01;Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284403 - 01 ); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato sivedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da partedel giudice dell'esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – hacognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esametutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro preclusenel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre aun giudice di merito.Ciò vale sia nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia deciso de plano aisensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc., essendol’eventuale contraddittorio anticipato elemento ritenuto dalla giurisprudenzaprivo di rilievo (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284403 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01).La stessa giurisprudenza ha, infine, condivisibilmente chiarito che il ricorsoper cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiaratoinammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro ilprovvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazionedegli atti giuridici e del favor impugnationis (tra molte, da ultimo, Sez. 1, n.3063 del 15/09/2023, dep 2024, Quarto, Rv. 285720, citata).3. In conclusione, riqualificato il ricorso come opposizione, gli atti devonoessere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fasedell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.,dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]