CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNO1.-cra—to—a-vviso gTé paffl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SALERNO, con la sentenza in epigrafe, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 648- ter.l. e 640-bis CP. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detti reati alle circostanza attenuanti generiche ed alle pene accessorie. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito evidenziati. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiannento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Del pari, questa Corte di legittimità ha osservato e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie che non ha contemplato, perché fuori dall'accordo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie, mentre nulla quaestio in ordine alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, misura predeterminata in ogni caso dalle legge (sul punto, Sez. 1, n. 36299 del 2015, Rv. 264677), la durata della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere motivata dal giudice nella sua ampiezza temporale, non automatica (Sez. U., n. 28910 del 2019, Suraci. Sulla base degli atti a disposizione di questa Corte, che non necessitano di ulteriori approfondimenti di merito, essa pena accessoria può essere determinata, ex art. 620, lett. I) cpp, nel minimo di un anno previsto dall'art. 32-ter cp. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che determina in anni uno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. ifv‘ Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]