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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04260/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia.

La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.

Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.

In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa.

A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione.

Infatti, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che non vi era prova dell'impossibilità o della inesigibilità della collaborazione del condannato, posto che quest'ultimo aveva svolto una posizione di rilievo nell'organizzazione delinquenziale di riferimento, circostanza che aveva concesso allo stesso di avere informazioni rilevanti e spendibili ai fini collaborativi, anche considerando che le dichiarazioni rilasciate dagli altri sodali collaboratori di giustizia non avevano permesso di definire completamente le dinamiche associative, vista la presenza di vari gruppi camorristici sul territorio in lotta tra loro, a seguito di recenti scarcerazioni.

Dagli atti di causa, inoltre, si evidenziava la permanenza di legami tra il condannato e l'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella di Napoli.

Il giudice di merito, poi, preso atto dei precedenti di polizia e giudiziari del condannato e del suo ruolo apicale nella realtà associativa, in modo plausibile ha evidenziato la sua pericolosità sociale, tale da rendere non adeguata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, nonostante la presenza di una possibilità lavorativa lontano da Napoli.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione. Infatti, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che non vi era prova dell'impossibilità o della inesigibilità della collaborazione del condannato, posto che quest'ultimo aveva svolto una posizione di rilievo nell'organizzazione delinquenziale di riferimento, circostanza che aveva concesso allo stesso di avere informazioni rilevanti e spendibili ai fini collaborativi, anche considerando che le dichiarazioni rilasciate dagli altri sodali collaboratori di giustizia non avevano permesso di definire completamente le dinamiche associative, vista la presenza di vari gruppi camorristici sul territorio in lotta tra loro, a seguito di recenti scarcerazioni. Dagli atti di causa, inoltre, si evidenziava la permanenza di legami tra il condannato e l'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella di Napoli. Il giudice di merito, poi, preso atto dei precedenti di polizia e giudiziari del condannato e del suo ruolo apicale nella realtà associativa, in modo plausibile ha evidenziato la sua pericolosità sociale, tale da rendere non adeguata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, nonostante la presenza di una possibilità lavorativa lontano da Napoli. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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